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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/625

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/625 della Commissione, del 14 febbraio 2024, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Campo de Calatrava (DOP)

Normativa europea32024R0625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione conferisce la protezione unionale al nome «Campo de Calatrava» come DOP. La Commissione richiama l’esito favorevole della procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, rilevando che la domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata e non ha ricevuto opposizioni. Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la denominazione è protetta in tutta l’Unione.

Conferimento della protezione DOP al nome «Campo de Calatrava» ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica «Campo de Calatrava» come denominazione di origine protetta (DOP) nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La protezione opera nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni specifiche, ma presuppone la previa registrazione secondo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Protezione del nome «Campo de Calatrava» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/625 della Commissione conferisce la protezione unionale al nome «Campo de Calatrava» come denominazione di origine protetta. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e la registrazione delle indicazioni di qualità e origine.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione del nome «Campo de Calatrava», trasmessa dalla Spagna, è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento, è maturato il presupposto per la protezione del nome.

Effetti giuridici della protezione

Con l’articolo 1, il nome «Campo de Calatrava» è formalmente protetto come DOP. La protezione è disposta ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si coordina con l’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 104 dello stesso regolamento. Per gli operatori del settore, ciò implica che la denominazione beneficia della tutela riconosciuta dall’ordinamento UE per le DOP registrate.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Protezione della DOP «Campo de Calatrava»

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Campo de Calatrava» è protetto come denominazione di origine protetta (DOP). La protezione è conferita in attuazione dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e comporta l’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 104 del medesimo regolamento.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, la Commissione ha potuto procedere alla protezione della denominazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercatitutela delle denominazioni di origine

Testo integrale

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