Regolamento (UE) 2024/607
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/607 della Commissione, del 15 febbraio 2024, relativo alle modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui servizi digitali)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce e disciplina AGORA, il sistema informatico comune della Commissione per lo scambio sicuro e interoperabile di informazioni tra autorità nazionali, Commissione e comitato nell’attuazione del Digital Services Act. Fissa ruoli, responsabilità, diritti di accesso, regole di riservatezza e presidi di protezione dei dati personali, includendo la contitolarità e il trattamento per conto della Commissione. Prevede inoltre l’uso di strumenti di traduzione automatica, obblighi di monitoraggio e rendicontazione periodica, nonché la ripartizione dei costi tra Commissione e Stati membri.
Definisce le modalità pratiche e operative per l’istituzione, il mantenimento e il funzionamento del sistema AGORA di scambio delle informazioni previsto dal regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).
Ambito di applicazione
Si applica ai partecipanti ad AGORA, ossia ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione, al comitato europeo per i servizi digitali e, ove necessario per l’esercizio dei compiti loro conferiti dal regolamento (UE) 2022/2065, ad altre autorità competenti cui sia concesso accesso al sistema. Riguarda lo scambio di informazioni, anche contenenti dati personali, per finalità di vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio ai sensi del regolamento sui servizi digitali, con obbligo di utilizzo di AGORA per le comunicazioni effettuate a norma di tale regolamento. Si applica in tutti gli Stati membri; il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/607: funzionamento del sistema AGORA per il Digital Services Act
Il regolamento disciplina le modalità pratiche e operative del sistema AGORA, la piattaforma informatica della Commissione destinata allo scambio sicuro e interoperabile di informazioni tra le autorità coinvolte nell’attuazione del regolamento (UE) 2022/2065. La finalità è agevolare vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio sui servizi intermediari, con attenzione particolare alla cooperazione transfrontaliera, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.
Ambito di applicazione e finalità
AGORA è istituito come applicazione software accessibile via internet e costituisce lo strumento ordinario per le comunicazioni che, in assenza del sistema, avverrebbero con posta ordinaria, e-mail o altri mezzi. Il sistema è destinato ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione, al comitato europeo per i servizi digitali e, quando necessario, ad altre autorità competenti cui sia concesso l’accesso ai fini dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) 2022/2065.
Definizioni rilevanti
Il regolamento definisce:
- AGORA come il sistema di condivisione delle informazioni istituito e mantenuto dalla Commissione;
- partecipante ad AGORA come i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione, il comitato o altre autorità competenti autorizzate;
- utente di AGORA come la persona fisica che opera sotto l’autorità di un partecipante ed è registrata nel sistema;
- amministratore di AGORA come l’utente nominato per la gestione del sistema per conto del partecipante.
Ruoli e responsabilità istituzionali
La Commissione è responsabile della disponibilità del sistema in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, della sicurezza, affidabilità, manutenzione e sviluppo dell’infrastruttura, oltre che dell’assistenza tecnica e della formazione degli amministratori e degli utenti. Deve inoltre registrare almeno un amministratore di AGORA per ciascun coordinatore dei servizi digitali e per il comitato, nonché svolgere il monitoraggio del funzionamento della piattaforma.
I coordinatori dei servizi digitali devono nominare almeno un amministratore di AGORA nel proprio Stato membro, garantire che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso al sistema e informare senza ritardo la Commissione dell’amministratore nominato. Il comitato ha analoghi obblighi di nomina e di controllo degli accessi.
Gli amministratori di AGORA gestiscono la registrazione degli utenti e la concessione o revoca dell’accesso, fungono da punto di contatto con la Commissione, forniscono assistenza e formazione agli utenti registrati e devono garantire risposte efficaci nell’ambito delle procedure svolte tramite AGORA.
Accesso, riservatezza e valore delle informazioni scambiate
L’accesso è limitato agli amministratori e agli utenti autorizzati. I partecipanti devono predisporre misure adeguate affinché l’accesso ai dati personali sia consentito solo se strettamente necessario per le attività di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio. Quando una procedura comporta trattamento di dati personali, vi accedono solo i soggetti che partecipano a quella specifica procedura.
Il regolamento richiama inoltre le norme nazionali o dell’Unione in materia di segreto professionale e obblighi equivalenti di riservatezza. Le informazioni ricevute tramite AGORA non perdono valore probatorio solo perché provengono da un altro Stato membro o sono state trasmesse elettronicamente; possono essere utilizzate come documenti analoghi ottenuti a livello nazionale, nel rispetto del diritto applicabile.
Trattamento dei dati personali
AGORA può trattare dati personali solo se necessario e proporzionato, e solo per finalità ben delimitate:
- supporto alle comunicazioni tra i partecipanti;
- gestione dei casi;
- trasformazioni tecniche e commerciali necessarie per consentire lo scambio di informazioni.
Le categorie di interessati comprendono sia le persone fisiche i cui dati compaiono nei documenti relativi alle attività del Digital Services Act, sia gli amministratori e gli utenti di AGORA. Le categorie di dati trattabili includono dati identificativi, di contatto, relativi al coinvolgimento nel caso, dati di caso e, per amministratori e utenti, nome, indirizzo, recapiti e identificativo utente.
I dati possono essere conservati insieme ai log che registrano flussi e movimenti delle informazioni scambiate. La conservazione deve avvenire mediante infrastrutture informatiche situate nello Spazio economico europeo.
Ruoli privacy: titolarità, contitolarità e responsabilità della Commissione
Il regolamento distingue più scenari di trattamento:
- la Commissione è responsabile del trattamento quando registra gli amministratori;
- è titolare distinto per i propri amministratori e utenti;
- è responsabile del trattamento quando opera per conto di altri partecipanti;
- i coordinatori dei servizi digitali sono titolari distinti per la registrazione dei propri utenti e per i trattamenti svolti da ciascuno di essi all’interno di AGORA;
- quando AGORA è usata per le attività del comitato, i coordinatori dei servizi digitali sono contitolari del trattamento;
- nelle indagini comuni ex articolo 60 del regolamento (UE) 2022/2065, i coordinatori coinvolti sono contitolari;
- le altre autorità competenti, quando trattano dati nell’ambito del sistema, sono titolari distinti.
L’allegato I disciplina in dettaglio la ripartizione delle responsabilità tra contitolari, inclusi punto di contatto, istruzioni al responsabile del trattamento, assistenza reciproca, registro dei trattamenti, informativa agli interessati e gestione delle richieste di esercizio dei diritti.
L’allegato II specifica invece gli obblighi della Commissione come responsabile del trattamento: trattamento solo su istruzione documentata, ricorso a eventuali sub-responsabili, gestione degli accessi, conservazione e cancellazione dei dati, misure di sicurezza, audit, gestione delle modifiche, manutenzione, incidenti di sicurezza e supporto ai titolari per gli adempimenti del GDPR.
Sicurezza e incidenti
La Commissione deve adottare misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative all’avanguardia, garantire controllo degli accessi, piano di sicurezza aggiornato, monitoraggio in tempo reale e capacità di verifica di chi abbia trattato quali dati, quando e per quale finalità. In caso di incidente di sicurezza o violazione dei dati personali, devono attivarsi procedure di segnalazione, comunicazione e rimedio, con coinvolgimento dei titolari interessati, delle autorità di controllo e, se necessario, degli interessati.
Traduzione automatica e multilinguismo
Per superare le barriere linguistiche, AGORA deve essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione deve mettere a disposizione strumenti di traduzione automatica per i documenti e i messaggi scambiati nel sistema, garantendo al contempo adeguati livelli di sicurezza e riservatezza.
Monitoraggio, relazioni e controlli
La Commissione deve monitorare regolarmente AGORA e valutarne periodicamente le prestazioni. Entro il 17 febbraio 2027 e successivamente ogni tre anni, deve presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Garante europeo della protezione dei dati, includendo dati sul funzionamento del sistema, sulle prestazioni dei partecipanti e sugli aspetti di protezione e sicurezza dei dati personali. I partecipanti devono fornire annualmente alla Commissione le informazioni pertinenti per tale relazione.
Spese, attuazione ed entrata in vigore
Le spese di istituzione, manutenzione e funzionamento di AGORA sono coperte dai contributi annuali per le attività di vigilanza riscossi dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 e del regolamento delegato (UE) 2023/1127. Le spese operative a livello nazionale, incluse formazione, assistenza tecnica, sportello di assistenza e adattamenti dei sistemi informatici nazionali, restano a carico dello Stato membro che le sostiene.
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione efficace del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione e funzione di AGORA
L’articolo 2 istituisce AGORA come applicazione software accessibile via internet e strumento unico per lo scambio di informazioni, anche con dati personali, tra coordinatori dei servizi digitali, Commissione, comitato e altre autorità competenti autorizzate. L’articolo 1 delimita l’oggetto alle modalità pratiche e operative del sistema per finalità di vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio del regolamento (UE) 2022/2065.
Definizioni essenziali
L’articolo 3 definisce AGORA, partecipante ad AGORA, utente di AGORA e amministratore di AGORA, richiamando inoltre le definizioni del regolamento (UE) 2022/2065, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.
Ruolo della Commissione
L’articolo 4 attribuisce alla Commissione la responsabilità tecnica e operativa del sistema: disponibilità in tutte le lingue ufficiali, affidabilità, sicurezza, manutenzione, sviluppo del software e dell’infrastruttura, strumenti di traduzione automatica, assistenza agli altri partecipanti, registrazione degli amministratori, revisione e monitoraggio, formazione e supporto tecnico.
Nomina degli amministratori e accessi
Gli articoli 6, 7, 8 e 9 disciplinano la nomina di almeno un amministratore di AGORA per ciascun coordinatore dei servizi digitali e per il comitato, nonché la registrazione degli utenti, la concessione e revoca degli accessi e la limitazione dell’accesso ai soli soggetti autorizzati e strettamente necessari. Gli Stati membri devono assicurare che amministratori e utenti dispongano delle risorse necessarie ai fini dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065.
Riservatezza e valore probatorio
L’articolo 10 impone l’applicazione delle norme sul segreto professionale o di obblighi equivalenti di riservatezza agli amministratori e utenti di AGORA. L’articolo 14, paragrafo 2, chiarisce che le informazioni, documenti e copie conformi ricevuti tramite AGORA possono essere utilizzati come documenti analoghi ottenuti a livello nazionale e non perdono valore probatorio solo perché provenienti da un altro Stato membro o trasmessi elettronicamente.
Trattamento dei dati personali e basi giuridiche
Gli articoli 5, 6, 11 e 12 disciplinano in modo dettagliato il trattamento dei dati personali all’interno di AGORA. Il trattamento è consentito solo se necessario e proporzionato per supportare comunicazioni, gestione dei casi e trasformazioni tecniche/commerciali necessarie; sono individuate le categorie di interessati e di dati trattabili, incluse informazioni identificative, di contatto, di coinvolgimento nel caso e log di sistema. Sono previste distinte qualifiche di titolare, contitolare e responsabile del trattamento per Commissione, coordinatori dei servizi digitali, comitato e altre autorità competenti, con ripartizione delle responsabilità anche nell’allegato I e nell’allegato II.
Sicurezza del sistema e gestione incidenti
L’articolo 13 richiede alla Commissione misure di sicurezza avanzate, controllo degli accessi, piano di sicurezza aggiornato, capacità di tracciamento delle operazioni sui dati e misure correttive in caso di incidente. Gli allegati I e II dettagliano la cooperazione nella gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali, gli obblighi di notifica e le misure tecniche, organizzative e fisiche da adottare.
Traduzioni multilingue
L’articolo 14 impone alla Commissione di rendere AGORA disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e di mettere a disposizione strumenti di traduzione automatica per documenti e messaggi scambiati nel sistema.
Monitoraggio e relazioni
L’articolo 15 prevede il monitoraggio regolare del funzionamento di AGORA e una relazione della Commissione entro il 17 febbraio 2027 e, successivamente, ogni tre anni, da trasmettere a Parlamento europeo, Consiglio e Garante europeo della protezione dei dati. I partecipanti ad AGORA devono trasmettere annualmente informazioni pertinenti, anche su protezione e sicurezza dei dati.
Spese e applicazione efficace
L’articolo 16 stabilisce che le spese di istituzione, manutenzione e funzionamento di AGORA sono coperte dai contributi annuali per le attività di vigilanza riscossi dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 e del regolamento delegato (UE) 2023/1127; le spese a livello nazionale restano a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 17 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’applicazione efficace del regolamento.
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