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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05675/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. La questione giuridica centrale è se una condanna per rapina aggravata (art. 628, comma 3, n. 1 c.p.) debba essere considerata ostativa alla sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 4‑bis Ord. pen., anche quando la circostanza aggravante è stata valutata "sub valente" (ossia neutralizzata) in sede di bilanciamento con le attenuanti e quindi ha operato solo quoad poenam. Il ricorrente sostiene che, in presenza di subvalenza delle aggravanti, queste non debbano rilevare ai fini dell'ostatività e richiama la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 28108/2018) a supporto della propria tesi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui la qualificazione del fatto come delitto aggravato che lo ricomprende tra i reati indicati dall'art. 4‑bis Ord. pen. impedisce la sospensione dell'ordine di esecuzione anche quando, in sede di giudizio, il giudice abbia ritenuto le aggravanti neutralizzate rispetto alle attenuanti (giudizio che incide solo sulla pena, non sugli elementi tipificanti del reato). La Corte ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, che riguarda la recidiva (circostanza soggettiva), diversa per natura dall'aggravante materiale in esame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 628, comma terzo, n. 1 c.p.

    La condanna per il reato così qualificato è stata ritenuta rientrare tra i reati ostativi indicati dall'art. 4‑bis Ord. pen.; la qualificazione di delitto aggravato è elemento rilevante ai fini dell'ostatività.

  • art. 4‑bis Ord. pen.

    Individua i reati che ostano alla concessione di determinati benefici (fra cui la sospensione dell'esecuzione). La presenza di un'aggravante che fa rientrare il fatto in una delle fattispecie dell'art. 4‑bis impedisce la sospensione, anche se l'aggravante è stata neutralizzata quoad poenam.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Regola la sospensione dell'ordine di esecuzione; contiene il divieto di sospensione per i casi indicati dall'art. 4‑bis. Il divieto opera anche quando la sentenza abbia bilanciato aggravanti e attenuanti (effetto solo sulla pena).

  • d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203) e art. 8

    Richiamati a titolo esemplificativo: l'accertamento giudiziale di circostanze aggravanti previste da quella norma è stato considerato idoneo a impedire benefici anche quando sia stata riconosciuta un'attenuante speciale (operante quoad poenam).

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73 e art. 80 (TU stupefacenti)

    Casi giurisprudenziali citati a supporto del principio che l'aggravante, ancorché neutralizzata ai fini del trattamento sanzionatorio, permane come elemento tipizzante ai fini dell'ostatività.

  • Sez. U, n. 28108 del 25/10/2018 (depositata 2019)

    Pronuncia delle Sezioni Unite relativa alla recidiva, richiamata dal ricorrente: la Corte di legittimità ha ritenuto tale pronuncia non pertinente al caso concreto perché la recidiva è circostanza soggettiva con diversa natura giuridica rispetto alle aggravanti materiali rilevanti per l'art. 4‑bis.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1, n. 41352/2023; Sez. 1, n. 20796/2019; Sez. 1, n. 36318/2012; Sez. 1, n. 2690/2010)

    Serie di precedenti che consolidano l'indirizzo secondo cui il giudizio di comparazione aggravanti/attenuanti incide solo sulla pena (quoad poenam) e non elimina l'efficacia dell'aggravante ai fini dell'identificazione dei reati ostativi.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti opera quoad poenam (sulla determinazione della pena) e non cancella gli elementi fattuali o giuridici che qualificano il reato ai fini dell'applicazione di norme ostative come l'art. 4‑bis.
  • Se una condanna è per un reato che, nella sua forma aggravata, rientra tra le fattispecie dell'art. 4‑bis, l'ostatività alla sospensione dell'esecuzione sussiste anche quando in sede di merito l'aggravante sia stata ritenuta sub valente rispetto alle attenuanti.
  • La pronuncia delle Sezioni Unite sulla recidiva (n. 28108/2018) riguarda una circostanza soggettiva e non è automaticamente estendibile a tutte le aggravanti di natura oggettiva o materiale; occorre valutare la natura della circostanza contestata.
  • In situazioni simili, per ottenere la sospensione dell'esecuzione conviene impugnare l'accertamento stesso dell'aggravante in sede di cognizione (dimostrare l'assenza fattuale o giuridica dell'aggravante), poiché il semplice richiamo al bilanciamento quoad poenam è, secondo l'orientamento consolidato, inefficace.
  • Al momento della valutazione in sede esecutiva bisogna verificare se il giudicato ha definitivamente accertato l'elemento aggravante nella sua rilevanza tipizzante: se sì, l'ostatività di norma opera. Se si prospetta diversa natura della circostanza (es. recidiva), valutare l'applicabilità dei principi delle Sezioni Unite.

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