Cassazione Penale, Ordinanza n. 00467/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la conferma della responsabilità penale per la violazione dell'art. 189 C.d.S. già affermata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 189 C.d.S. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto una condotta di fuga nonostante egli non si fosse allontanato dal luogo del sinistro, avendo lasciato sul posto la compagna; ha inoltre prospettato che alla guida del veicolo vi fosse un'altra persona poi deceduta. La Corte ha rilevato che tali censure miravano in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto già compiuto nei gradi di merito e che i giudici di appello avevano correttamente applicato i principi secondo cui integra il reato di fuga anche una sola sosta momentanea senza fornire le proprie generalità, nonché che il reato di fuga e quello di mancata assistenza sono fattispecie autonome.
Norme richiamate
art. 189 C.d.S.
La Corte richiama la disciplina dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in caso di sinistro stradale, valorizzando la distinzione tra le diverse ipotesi incriminatrici previste dall'articolo. Nel testo è anche richiamato, in motivazione, il comma 6 come disposizione che sanziona il reato di fuga.
Massime di principio
- In materia di incidente stradale, il reato di fuga può essere integrato anche da una mera sosta momentanea sul luogo del sinistro se il conducente non fornisce le proprie generalità e non consente l'immediata identificazione.
- Il reato di fuga e il reato di omissione di soccorso costituiscono fattispecie autonome e indipendenti, con distinta oggettività giuridica: la prima tutela l'identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione del sinistro, la seconda l'assistenza alle persone ferite.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti già operata dai giudici di merito.
Come è indicizzato
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