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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32496/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per fatti connessi alla gestione non autorizzata di rifiuti, alla combustione illecita di rifiuti e alla detenzione di gasolio agricolo di provenienza delittuosa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 c.p., sostenendo la configurabilità dello stato di necessità. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto contestato al capo 3) ai sensi dell'art. 712 c.p., anziché come ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha denunciato, rispettivamente, violazione dell'art. 256-bis del d.lgs. n. 152/2006 quanto alla combustione illecita di rifiuti, violazione dell'art. 256, comma 2, del medesimo decreto quanto alla gestione non autorizzata di rifiuti e violazione di legge sul rapporto tra le fattispecie degli artt. 256 e 256-bis; tali questioni, tuttavia, non erano state devolute al giudice d'appello. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e con il settimo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi primo, secondo, sesto e settimo riproponessero censure di merito già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale, mentre i motivi terzo, quarto e quinto fossero nuovi e quindi preclusi dal principio devolutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'esclusione dello stato di necessità, poiché non risultava un pericolo attuale di danno grave alla persona, la condotta era sproporzionata rispetto al pericolo prospettato e l'imputato disponeva di alternative lecite; la vastità della discarica abusiva e la sistematicità della gestione dei rifiuti escludevano inoltre la proporzione della condotta. Ha confermato la qualificazione come ricettazione, osservando che le modalità di detenzione del gasolio agricolo, l'esistenza di un impianto di distribuzione privo di autorizzazioni e documentazione fiscale e l'assenza di giustificativi d'acquisto dimostravano la consapevolezza della provenienza delittuosa, oltre il mero sospetto richiesto dall'art. 712 c.p. Ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto per la gravità delle modalità della condotta, l'ampiezza dell'area interessata, il danno ambientale, la non occasionalità e l'espressa esclusione normativa dell'istituto per i delitti di cui agli artt. 256 e 256-bis del d.lgs. n. 152/2006. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla gravità della condotta, sull'entità del danno ambientale, sulla sistematicità dell'attività illecita e sui precedenti specifici. I motivi nuovi, proposti per la prima volta in cassazione, sono stati dichiarati inammissibili per violazione del principio devolutivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità è stato escluso per l'assenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, per la sproporzione della condotta rispetto al pericolo prospettato e per la disponibilità di alternative lecite.

  • art. 648 c.p.

    La consapevolezza della provenienza delittuosa del bene è stata desunta dalle modalità concrete di detenzione del gasolio, dall'impianto di distribuzione privo di autorizzazioni e documentazione fiscale e dall'assenza di documentazione sull'acquisto.

  • art. 712 c.p.

    La fattispecie contravvenzionale di acquisto o ricezione di cose di sospetta provenienza non è applicabile quando gli elementi probatori dimostrano la piena consapevolezza della provenienza delittuosa, propria della ricettazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della gravità delle modalità della condotta, dell'ampiezza della discarica e della combustione illecita, del danno ambientale, della non occasionalità e dell'espressa esclusione normativa per i delitti indicati.

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    La sentenza richiama la fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti e l'esclusione normativa della particolare tenuità del fatto per i delitti riconducibili a tale disposizione.

  • art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006

    La sentenza richiama la fattispecie di combustione illecita di rifiuti e l'esclusione normativa della particolare tenuità del fatto per i delitti riconducibili a tale disposizione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto derivante dalla sola assenza di elementi negativi, ma richiedono l'individuazione di elementi positivi; il loro diniego è legittimo se motivato sulla gravità della condotta e sugli elementi negativi valorizzati.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure che sollecitano una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, già adeguatamente esaminato dal giudice di merito, non sono ammissibili in sede di legittimità.

  • principio devolutivo

    Le questioni non sottoposte al giudice d'appello non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità non è configurabile quando manca un pericolo attuale di danno grave alla persona, la condotta è sproporzionata rispetto al pericolo prospettato oppure l'agente dispone di alternative lecite; la sistematicità e l'ampiezza dell'attività illecita possono escludere la proporzione richiesta dalla scriminante.
  • La distinzione tra ricettazione e acquisto o ricezione di cose di sospetta provenienza dipende dal grado di conoscenza dell'agente: quando le circostanze concrete dimostrano la consapevolezza della provenienza delittuosa, il fatto integra la ricettazione e non la fattispecie contravvenzionale fondata sul mero sospetto.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto mediante la mera riproposizione delle doglianze già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
  • La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la gravità delle modalità della condotta, l'ampiezza dell'offesa, il danno ambientale e la non occasionalità del comportamento risultano incompatibili con la tenuità; l'istituto non è inoltre applicabile ai delitti espressamente esclusi dalla legge.
  • Le attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi favorevoli e non spettano automaticamente per la sola mancanza di circostanze negative; il loro diniego può essere motivato valorizzando gravità della condotta, danno cagionato, sistematicità dell'illecito e precedenti specifici.
  • Le questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, poiché il giudizio di legittimità non può estendersi a doglianze nuove.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCause di non punibilitàCircostanze del reatoGestione rifiutiImpugnazioni
RamiParte generaleReati ambientaliProcesso penale
SottomaterieStato di necessità

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