Sentenza n. 1217/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha dichiarato decaduta l’autorizzazione paesaggistica del 27 marzo 2018 e richiesto l’avvio di un nuovo procedimento autorizzativo, oltre alle note presupposte
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto nel 2016 un permesso di costruire per realizzare una civile abitazione al primo piano, in sopraelevazione di un fabbricato esistente. Dopo il parere urbanistico-edilizio favorevole del 29 maggio 2017, l’autorizzazione paesaggistica n. 52 del 27 marzo 2018 e il certificato provinciale previsto dall’art. 90 del d.P.R. 380/2001 del 30 gennaio 2020, il Comune non aveva rilasciato il permesso di costruire, nonostante i solleciti, da ultimo quello del 26 maggio 2025. Il ricorrente ha impugnato le note comunali del 2025, con cui gli era stato comunicato che l’autorizzazione paesaggistica era decaduta per il decorso di cinque anni e che occorreva avviare un nuovo procedimento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004: il quinquennio decorre dall’efficacia del titolo edilizio e il ritardo nel suo rilascio non era imputabile al richiedente. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per sviamento, contestando la richiesta di una «conferma» dell’autorizzazione già rilasciata e la successiva dichiarazione della sua inefficacia. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e, ritenendolo pienamente satisfattivo, ha assorbito il secondo senza esaminarlo. Ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica, pur perfetta al momento del rilascio, acquista efficacia per cinque anni dal giorno in cui diviene efficace il titolo edilizio eventualmente necessario. Nel caso concreto il permesso di costruire non era mai stato rilasciato; dagli atti risultavano l’inerzia comunale e i solleciti del privato, senza elementi che imputassero a quest’ultimo il ritardo. Il termine quinquennale, pertanto, non aveva iniziato a decorrere e il Comune non poteva dichiarare decaduta l’autorizzazione. Il TAR ha annullato la nota comunale n. 43453 del 10 dicembre 2025 e ha condannato il Comune alle spese, liquidate in € 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
“L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio” e che “è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione”, specificando al contempo che “Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato”.
Il quinquennio di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorre dall’acquisto di efficacia del titolo edilizio eventualmente necessario, non dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Se il titolo edilizio non è stato rilasciato e il ritardo non è imputabile all’interessato, il termine non inizia a decorrere.
art. 90 d.P.R. 380/2001
Il provvedimento riferisce che il ricorrente aveva ottenuto «il certificato della Provincia di Lecce ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 380/2001»; non ne sviluppa un’interpretazione né lo applica alla ragione decisoria.
La disposizione è menzionata quale riferimento del certificato acquisito dal ricorrente, ma la decisione non ne ricava una regola interpretativa.
art. 73 c.p.a.
Depositata da parte ricorrente ulteriore documentazione ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 21.9.2026 la causa è infine stata trattenuta per la decisione.
La norma è richiamata soltanto per descrivere il deposito di documenti; non è oggetto di una specifica interpretazione né fonda la decisione di merito.
Massime di principio
- L’autorizzazione paesaggistica, benché perfetta al momento del rilascio, diviene efficace per il periodo di cinque anni dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per l’intervento; il quinquennio non decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
- Se il titolo edilizio necessario non è stato rilasciato, il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica non inizia a decorrere, purché il ritardo nel rilascio non sia imputabile all’interessato. In tale situazione, l’amministrazione non può dichiarare decaduta l’autorizzazione per il mero decorso di cinque anni dalla sua adozione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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