Sentenza del 08/05/2018 n. 1993 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Omessa notifica della cartella di pagamento - Vizi della sequenza procedimentale - Possibilità di impugnazione dell'avviso di mora - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata notifica della cartella di pagamento rende viziato l'atto successivo, cioè l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento. Il contribuente può impugnare tale atto scegliendo alternativamente tra la deduzione della nullità per violazione della sequenza procedimentale oppure la contestazione nel merito della pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di mora o dell'intimazione di pagamento sostenendo che la cartella di pagamento, atto prodromico necessario, non gli fosse mai stata notificata. L'omissione della notifica determina una violazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge e impedisce al contribuente di conoscere tempestivamente la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Norme richiamate
Norme sul procedimento di riscossione tributaria
La cartella di pagamento costituisce atto prodromico all'avviso di mora.
Gli atti della riscossione devono seguire una sequenza procedimentale legalmente prevista. L'omissione della notifica della cartella vizia l'atto successivo, poiché il contribuente non ha ricevuto il necessario atto presupposto.
Principio del diritto di difesa del contribuente
Il contribuente deve poter conoscere la pretesa tributaria e contestarla tempestivamente. Se la cartella non è stata notificata, l'avviso di mora può rappresentare la prima conoscenza effettiva della pretesa e può essere impugnato anche per far valere i vizi dell'atto presupposto.
Massime di principio
- Quando un atto della riscossione presuppone la notifica di un atto precedente, l'omessa notifica dell'atto prodromico può rendere nullo o illegittimo l'atto successivo.
- Il destinatario può contestare sia il vizio procedimentale, chiedendo l'annullamento dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto, sia il merito della pretesa tributaria, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
- L'atto successivo può essere impugnato anche per la prima volta quando consente al contribuente di venire concretamente a conoscenza della pretesa precedentemente non notificata.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la corretta sequenza degli atti, la prova delle notifiche e il rispetto dei termini per proporre ricorso.
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