Cassazione Penale, Sentenza n. 7912/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per omicidi pluriaggravati e aveva modificato in parte le pene. BASCO e SPIERTO denunciavano vizio di motivazione e errato bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche (concesse in appello per ammissione di responsabilità) e aggravanti, chiedendo prevalenza delle prime. DE LUCA censurava nullità e inammissibilità della lista testimoniale della difesa e il rigetto di richieste istruttorie ex art. 507 c.p.p., nonché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Maisto Cristina (per il suo mutato status processuale) e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. DIANA poneva questioni simili in tema di rinnovazione istruttoria, utilizzabilità delle dichiarazioni e presunta violazione del principio di parità processuale con riferimento all'art. 190-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di BASCO e SPIERTO ritenendo che essi non abbiano specificamente contestato la motivazione che aveva evidenziato la gravità dei precedenti e del fatto e l'irrilevanza della confessione rispetto al complesso probatorio. I ricorsi di DE LUCA e DIANA sono stati dichiarati nel complesso infondati: la Suprema Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità della lista testi della difesa per generica mancata indicazione delle circostanze di esame (art. 468 c.p.p.), ha escluso fondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 190-bis c.p.p., ha confermato la correttezza del rigetto delle richieste ex art. 507 c.p.p. per mancata dimostrazione della decisività delle prove richieste, e ha ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da Maisto Cristina secondo le regole applicabili al suo mutato status (testimone assistito), non ravvisando la sanzione dell'inutilizzabilità erga omnes. Conseguentemente sono stati confermati, nei termini descritti in motivazione, i capi di responsabilità e le pene: BASCO e SPIERTO con pene ridotte in appello a 30 anni; DIANA e DE LUCA condannati all'ergastolo con isolamento diurno per un anno. I ricorrenti inammissibili sono stati condannati alle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concorrente di persone nel reato; utilizzato per descrivere il concorso fra imputati nella commissione degli omicidi
art. 112 cod. pen.
Circostanza aggravante (es. ruolo nel delitto); menzionata nel bilanciamento con le attenuanti generiche
art. 575 cod. pen.
Omicidio comune; norma sostanziale cui si riferiscono le imputazioni
art. 577 cod. pen.
Aggravanti legate all'uso delle armi; rilevante nella valutazione delle aggravanti contro le attenuanti
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203)
Aggravante prevista per delitti commessi nell'ambito di mafia/associazioni brigantaggio; assorbente di altre aggravanti in alcune valutazioni di merito
art. 468 cod. proc. pen.
Regole sulla lista testimoniale: obbligo di indicare le circostanze su cui i testi devono deporre; la mancata indicazione rende la lista generica e inammissibile nei processi complessi
art. 495 cod. proc. pen.
Consente al giudice di valutare l'attinenza e l'ammissibilità della prova rispetto ai fatti: la mancata indicazione delle circostanze impedisce tale controllo
art. 190-bis cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria e l'utilizzabilità di atti e dichiarazioni rese in precedenza; la Corte ha ritenuto legittimo il suo ambito applicativo e non fondata la questione costituzionale sollevata
art. 507 cod. proc. pen.
Potere/dovere del giudice di disporre prove d'ufficio: esercitabile solo per assoluta necessità e prove di carattere decisivo; la mancata esercitazione non è censurabile se non emerge la decisività della prova richiesta dalla difesa
art. 197-bis cod. proc. pen.
Regole sull'audizione del "teste assistito" o di persona con posizione processuale collegata; la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese secondo le forme previste e non ha ravvisato inutilizzabilità erga omnes delle stesse
art. 210 cod. proc. pen.
Norma relativa all'esame dell'imputato in procedimento connesso; la Corte ha distinto i diversi status processuali nel tempo e valutato l'utilizzabilità in funzione del momento e della forma di escussione
art. 416-bis cod. pen.
Associazione di tipo mafioso; figura ricorrente nel quadro delle imputazioni e nel regime speciale del procedimento
art. 41-bis ord. pen.
Regime detentivo di rigore; la Corte ha valutato e motivato la possibilità di contatti uditivi e quindi la plausibilità di informazioni scambiate tra detenuti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 132 e 133 cod. pen.
Riferimenti alle circostanze attenuanti e alla valutazione delle circostanze: utilizzati dai ricorrenti per contestare il bilanciamento, ma la Corte ha reputato la contestazione non specifica
Massime di principio
- La lista testimoniale deve indicare con precisione le circostanze su cui ciascun teste deve deporre; in procedimenti complessi il generico riferimento ai "fatti del processo" non è sufficiente e può giustificare la declaratoria di inammissibilità
- Il giudice della rinnovazione può rivedere le precedenti ammissioni di prova operate da un diverso collegio: la 'immutabilità' dell'art. 525 c.p.p. non impedisce al nuovo collegio di dichiarare inammissibili prove già ammesse se ricorrano ragioni di ammissibilità
- Il potere d'ufficio ex art. 507 c.p.p. è esercitabile solo per prove assolutamente necessarie e decisive; la difesa deve specificare la decisività della prova per rendere sindacabile l'omesso esercizio del potere
- Le dichiarazioni rese da persone il cui status processuale varia nel tempo vanno valutate in base alla forma effettiva dell'escussione adottata in ciascun momento: il mutamento di status non determina automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni
- L'art. 190-bis c.p.p., nei limiti previsti, è compatibile con i principi costituzionali e processuali: consente l'utilizzo di atti e dichiarazioni già assunti per ragioni di tutela delle fonti probatorie in procedimenti particolarmente a rischio di usura delle prove
- Le questioni generiche di attendibilità o discrasie tra dichiarazioni e risultanze tecniche devono essere specificamente argomentate e non possono essere risolte con censure meramente assertive in sede di legittimità
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