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Circolare

Circolare numero 112 del 16-06-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 maggio 2016 con la Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti, con validità fino al 31 dicembre 2017. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.

Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS - CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare rende nota la convenzione stipulata con la Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono disciplinati ambito soggettivo, modalità di delega, decorrenza e revoca, misura del contributo, rapporti economici e aspetti contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta in data 18 maggio 2016, sulla base dell’approvazione disposta con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, ed è efficace fino al 31 dicembre 2017. Eventuali richieste di rinnovo devono pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 individua i pensionati che possono utilizzare il servizio di riscossione tramite trattenuta sulla pensione.

Possono rilasciare la delega:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS;
  • per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Resta invece esclusa l’applicazione dell’art. 23 octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda espressamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La delega deve inoltre:

  • essere sottoscritta dal titolare della pensione;
  • riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e deve inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando comunque l’originale firmato.

Decorrenza della delega

L’articolo 4 disciplina la decorrenza della delega alla riscossione della quota associativa.

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In tal caso i dati della delega sono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso un’altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere:

  • l’indicazione dell’organizzazione revocata;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote sono le seguenti:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, costi e spese

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione. Gli adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale.

L’Istituto è altresì sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare:

  • in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate;
  • anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

In caso di controversie sul valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, su semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
  • sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
  • per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente dalla convenzione in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS AU.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25546, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27546, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11546, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto già in uso GPA35041.

I conti indicati sono movimentabili esclusivamente tramite la procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e mediante la procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione Generale.

Punti principali

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 18 maggio 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. L’estensione vale anche per i pensionati amministrati dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati in via telematica secondo le specifiche INPS e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetto dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega ad altra organizzazione, la nuova ha effetto solo dopo la revoca di quella esistente, che deve indicare l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.

Rapporti finanziari, costi e responsabilità

I rapporti finanziari e gli adempimenti sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale. I costi del servizio sono quelli fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. L’INPS è esonerato da oneri aggiuntivi e da responsabilità derivanti dal rapporto associativo o da pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie tra associati e associazione.

Facoltà di sospensione o recesso dell’INPS

L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari. Può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS AU. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPA25546 e GPA27546 per i contributi trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti, il conto GPA11546 per il debito verso l’organizzazione e l’imputazione del pagamento, mentre gli accreditamenti restano sul conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.

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