Circolare numero 109 del 16-06-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 maggio 2016 tra INPS e FEDERDIPENDENTI per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Sono indicate le prestazioni interessate, le modalità di delega e revoca, le percentuali contributive, i flussi informativi tra datore di lavoro e INPS, le modalità di riversamento delle somme, il costo del servizio a carico dell’Associazione e i profili di responsabilità, durata e recesso della convenzione.
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra il contenuto operativo della convenzione sottoscritta l’11 maggio 2016 tra INPS e Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI), stipulata secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’obiettivo è disciplinare la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’Istituto e i correlati adempimenti amministrativi, contabili e informativi.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
I beneficiari dei trattamenti di mobilità, delle prestazioni di disoccupazione NASpI, ASDI, DIS-COLL, della disoccupazione speciale, dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili possono versare i contributi associativi a favore di FEDERDIPENDENTI mediante trattenuta sulla prestazione. La convenzione quindi riguarda tutte le principali prestazioni temporanee elencate nel testo, con specifiche modalità di adesione e gestione della delega.
Delega, autorizzazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite una delega da trasmettere all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal soggetto delegante e corredata da copia del documento di identità. Per l’Associazione è indicato il codice identificativo 8401.
Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e nuove deleghe
Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Associazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, provvede quanto prima ad acquisirla e a darne comunicazione all’Associazione revocata.
Se un’Associazione presenta una delega su una prestazione già assistita da delega a favore di altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Associazione revocata e va allegata copia del documento d’identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Associazione. FEDERDIPENDENTI ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI, per le cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI per cessazioni fino al 30 aprile 2015, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili;
- 3% sulla NASpI;
- 0,50% sull’ASDI;
- 1% sulla DIS-COLL.
Riversamento delle somme e strumenti informativi
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Associazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Attraverso la medesima applicazione vengono inoltre inviate le fatture relative al costo del servizio e ogni altra comunicazione inerente la convenzione.
Costo del servizio, responsabilità e garanzie
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per ciascuna delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione e, dopo tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sul rilascio valido ed effettivo della delega, se l’Associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula della convenzione o se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo negoziale nell’interesse dell’Istituto. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di FEDERDIPENDENTI sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25550, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35550, per l’accreditamento alla Confederazione dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11550, per la rilevazione del debito verso la Confederazione;
- GPA24042, per imputare il rimborso delle spese del servizio di esazione.
Le rimesse all’Associazione saranno effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche la contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25550, GPA35550 e GPA11550.
Dati dell’Associazione
La sede legale di FEDERDIPENDENTI è indicata in via dei Palumbo n. 55, Lecce (LE).
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili di versare contributi associativi a FEDERDIPENDENTI mediante trattenuta sulle prestazioni. La convenzione è stata predisposta secondo lo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Delega alla trattenuta e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda della prestazione e sottoscritta dal delegante, con allegata copia del documento di identità. Il codice identificativo di FEDERDIPENDENTI è 8401.
Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti e contestazioni
Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge 223/1991, conservando la documentazione, le revoche e le nuove deleghe. Se sorgono contestazioni sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite.
Revoca, nuova delega e durata degli effetti
La delega cessa con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le organizzazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto; se la revoca è ricevuta direttamente dall’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’Associazione revocata. Una nuova delega su prestazione già assistita da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.
Restituzioni in caso di revoca, annullamento o contenzioso
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme trattenute a titolo di contributo associativo. Se il giudizio sulla validità della delega si conclude con soccombenza dell’Associazione, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Misura dei contributi associativi
La trattenuta deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale sulla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. FEDERDIPENDENTI ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sull’indennità MINI ASPI per cessazioni fino al 30 aprile 2015; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati; 3% NASpI; 0,50% ASDI; 1% DIS-COLL.
Versamento delle somme e servizi telematici
L’INPS versa all’Associazione, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, l’elenco dei pagamenti telematici e invia le fatture del costo del servizio e le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e condizioni economiche
L’Associazione corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, garanzie e durata della convenzione
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sulla denominazione, sul logo o sui poteri statutari, per perdita dei requisiti o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Profili contabili e istruzioni operative
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25550 per i contributi associativi trattenuti, GPA35550 per l’accreditamento dei contributi alla Confederazione, GPA11550 per il debito verso la Confederazione e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse all’Associazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e con contestuale rilevazione contabile. La sede legale di FEDERDIPENDENTI è indicata in via dei Palumbo n. 55, Lecce.
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