Circolare numero 108 del 16-06-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Produttori Agricoli della Lombardia (COPAGRI LOMBARDIA), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e COPAGRI Lombardia per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità operative per l’invio e la validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la durata e il recesso, nonché le disposizioni sulla protezione dei dati personali e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-COPAGRI Lombardia per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
Convenzione INPS-COPAGRI Lombardia per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e la Confederazione Produttori Agricoli della Lombardia (COPAGRI LOMBARDIA), in attuazione dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e con approvazione tramite determinazione presidenziale n. 181/2015. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, definendo modalità operative, costi, responsabilità, durata e aspetti contabili.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le stesse modalità. L’INPS, nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La circolare chiarisce espressamente che tale modalità non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’associazione trasmette all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali". Devono essere comunicati anche i nominativi di chi abbia revocato l’adesione o dichiarato di non voler più corrispondere la quota.
Contestualmente all’inserimento telematico dei dati, l’associazione deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture INPS competenti provvedono alla validazione delle deleghe tramite riscontro con la documentazione cartacea ricevuta.
Nel caso in cui pervengano all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, assume efficacia la prima delega pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; di conseguenza, ogni comunicazione inerente tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio e variazioni
I costi del servizio sono stati attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in oggetto sono previsti:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: euro 2,20, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: euro 1,99;
- gestione singolo modello F24: euro 0,17.
Ogni variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione scritta; dopo tale comunicazione l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione eventualmente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali contenziosi giudiziari attinenti ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari, o in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula della convenzione. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede di COPAGRI LOMBARDIA è indicata in Via Caravaggio n. 45/47, 24047 Treviglio (BG). Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute vengono istituiti i seguenti conti:
- GPN25156: contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto di COPAGRI LOMBARDIA;
- GPN35156: accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto di COPAGRI LOMBARDIA;
- GPN11156: debito verso COPAGRI LOMBARDIA per contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’associazione sono affidate alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e approvata con determinazione presidenziale n. 181/2015, riguarda la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti per conto di COPAGRI Lombardia. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La natura del contributo resta volontaria e l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva.
Gestione delle deleghe e validazione
L’associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi revoca l’adesione o dichiara di non voler più pagare la quota. Contestualmente deve far pervenire alla struttura INPS competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità e secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture territoriali INPS validano le deleghe acquisite via portale confrontandole con la documentazione cartacea. Se pervengono più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta all’ufficio INPS competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra associato e associazione; perciò ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, euro 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, euro 1,99; gestione singolo modello F24, euro 0,17. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, anche per pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di contenziosi giudiziari attinenti ai rapporti tra associati e associazione, a semplice presentazione di nota specifica. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, acronimo o logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Rimane salva per entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitare con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve anche comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede di COPAGRI Lombardia è indicata in Via Caravaggio n. 45/47, 24047 Treviglio (BG). Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPN25156 per i contributi associativi riscossi per conto del sindacato, GPN35156 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11156 per il debito verso il sindacato. La gestione dei rapporti finanziari è affidata direttamente alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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