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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18786/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata INPS per l’anno 2009 in capo a una professionista iscritta all’albo forense. La Corte d’appello aveva escluso il dovuto contributivo ritenendo che l’iscrizione alla Gestione separata presupponesse, per il professionista, il superamento della soglia di euro 5.000 prevista dall’art. 44 del d.l. n. 269/2003. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme fiscali e previdenziali richiamate, sostenendo che la soglia dei 5.000 euro non è presupposto generale dell’obbligo di iscrizione per il libero professionista che svolga attività abituale, ma riguarda solo l’attività autonoma occasionale. Secondo l’ente, ciò che conta è l’abitualità dell’attività professionale e l’eventuale mancata copertura contributiva da parte della cassa di categoria; la soglia reddituale può al più rilevare come indizio dell’occasionalità, non come condizione necessaria dell’iscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché aveva fatto dipendere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dal mancato superamento della soglia di euro 5.000, mentre tale limite riguarda solo i lavoratori autonomi occasionali. Per i professionisti iscritti ad albo, l’obbligo discende invece dall’esercizio abituale dell’attività, da accertarsi in fatto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995

    prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano professionalmente attività di lavoro autonomo abituale, ancorché non esclusiva.

  • art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    è richiamato come interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata e conferma la lettura dell’obbligo di iscrizione per i professionisti abituali.

  • art. 53 d.P.R. n. 917/1986

    norma richiamata nel quadro della qualificazione del reddito da lavoro autonomo professionale.

  • art. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980

    richiamati dalla ricorrente nel contesto della disciplina previdenziale forense.

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    richiamato nel quadro della disciplina dell’attività forense e della relativa iscrizione previdenziale.

  • art. 44, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    la soglia di euro 5.000 rileva per l’assoggettamento a contribuzione dell’attività autonoma occasionale, non come presupposto generale dell’iscrizione del professionista abituale alla Gestione separata.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività libero-professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • La soglia di euro 5.000 prevista dall’art. 44 del d.l. n. 269/2003 non è un requisito generale dell’iscrizione alla Gestione separata del professionista abituale, ma il limite che fa scattare l’obbligo contributivo per le attività autonome occasionali.
  • L’abitualità dell’attività professionale deve essere accertata in punto di fatto sulla base di indici sintomatici, quali iscrizione all’albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell’attività; il reddito inferiore alla soglia può essere solo un elemento indiziario contrario, non decisivo ex se.
  • Non è corretto inferire l’assenza dell’obbligo contributivo dal solo fatto che il reddito prodotto sia inferiore a euro 5.000, quando l’attività sia svolta con carattere di abitualità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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