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Sentenza

Sentenza n. 432/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di tutela del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Toscana, rep. n. 66 del 6.4.2022, notificato in pari data con nota prot. n. 3278-P del 6.4.2022, avente ad oggetto il “Nucleo di n. 50 beni mobili” conservati presso la Chiesa e Compagnia dei Santi Vito e Modesto a Sofignano, nel Comune di Vaiano; - della relazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale allegata al provvedimento prot. n. 66 del 6.4.2022, nonché della relativa documentazione a propria volta allegata; - di ogni altro atto presupposto, ancorché ignoto; - del Decreto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Rep. n. 399 del 12.4.2022, con il quale è stato definito il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di tutela del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Toscana, rep. n. 222 del 17.12.2021; - della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, prot. n. 3865 del 17.2.2022, recante le controdeduzioni presentata da tale Amministrazione nell'ambito del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di tutela rep. n. 222/2021, non nella disponibilità del ricorrente; - del verbale n. 40 della seduta del 5.4.2022 del Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti costituito in seno alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, allegato al Decreto rep. n. 399/2022, nella parte in cui chiede il rigetto del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di tutela rep. n. 222/2021; - della nota del Segretariato regionale per la Toscana prot. n. 12846 del 4.4.2022, non trasmesso al ricorrente; - del provvedimento di tutela del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Toscana, rep. n. 222 del 17.12.2021, nella parte in cui appone il vincolo sui beni mobili pertinenziali alla Chiesa dei Santi Vito e Modesto; - di ogni altro atto presupposto, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202201268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di tutela culturale relativi al complesso della Pieve dei Santi Vito e Modesto e a un nucleo di 50 beni mobili destinati al culto, nonché il decreto di rigetto del ricorso amministrativo contro il primo vincolo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il vincolo culturale apposto dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura sul complesso costituito dalla Pieve dei Santi Vito e Modesto, dalla Compagnia, dalla canonica e da beni mobili pertinenziali, nonché il successivo provvedimento relativo a 50 beni mobili destinati al culto. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 Cost., del principio concordatario, dell'art. 7 della legge n. 121/1985, dell'art. 9 del d.lgs. n. 42/2004 e dell'Intesa tra Stato e Conferenza episcopale italiana del 26 gennaio 2005, recepita con d.P.R. n. 78/2005, per l'assenza di un previo accordo con l'autorità ecclesiastica sulle esigenze di culto e sulle modalità di utilizzazione, rimozione e spostamento dei beni. Ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione circa l'interesse culturale specifico dei singoli beni mobili. Il TAR ha rilevato anche che le censure formulate contro il primo vincolo e contro il decreto ministeriale di rigetto non coincidevano con quelle dedotte nel precedente ricorso amministrativo, nel quale era stata contestata soprattutto l'assoggettabilità in astratto dei beni mobili al vincolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto. È stata dichiarata l'inammissibilità della domanda diretta all'annullamento del provvedimento di vincolo n. 222/2021 e del decreto n. 399/2022 di rigetto del ricorso amministrativo, perché le censure proposte in sede giurisdizionale erano nuove rispetto a quelle formulate nel ricorso amministrativo. Il ricorso amministrativo non sospende i termini per l'impugnazione e non consente di ampliare successivamente la causa petendi, eludendo i termini decadenziali. Nel merito, il TAR ha respinto la censura di difetto di motivazione riferita al provvedimento n. 66/2022: la relazione storico-artistica descriveva il complesso, ne ricostruiva la storia e richiamava puntualmente le tipologie e i singoli beni mobili, valorizzandone anche la connessione con gli edifici, la destinazione liturgica e il valore testimoniale complessivo. La valutazione dell'interesse culturale è stata qualificata come espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta irrazionalità o inattendibilità. È stata invece accolta la censura relativa alla violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 6 dell'Intesa del 26 gennaio 2005: trattandosi di beni mobili strettamente attinenti alle attività rituali e liturgiche, l'Amministrazione avrebbe dovuto previamente raggiungere un accordo con il vescovo diocesano competente, definendo le modalità di utilizzo di ciascun bene in rapporto alla sua funzione, alle caratteristiche e al pregio. La partecipazione dell'autorità ecclesiastica al procedimento e l'avvio della verifica dell'interesse culturale non sostituiscono tale specifico accordo. Il provvedimento n. 66/2022 è stato quindi annullato nei limiti indicati in motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    È stato richiamato quale base del primo provvedimento di tutela del complesso e dei beni mobili pertinenziali.

  • art. 10, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 42/2004

    le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose

    Costituisce la base normativa del vincolo sui beni mobili di interesse culturale religioso; la valutazione dell'interesse è espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa.

  • art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42/2004

    Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

    Impone, relativamente alle esigenze di culto, una modalità cooperativa tra autorità statali e autorità religiose per i beni culturali di interesse religioso.

  • art. 6, comma 1, Intesa 26 gennaio 2005, recepita con d.P.R. n. 78/2005

    sono assunti dal Ministero previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio

    Per i provvedimenti riguardanti beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti ecclesiastici è necessario un previo accordo con il vescovo diocesano sulle esigenze di culto; la partecipazione procedimentale non lo sostituisce.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato invocato in relazione al difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta perché la relazione allegata motivava adeguatamente il rilievo culturale dei beni.

  • art. 12 d.lgs. n. 42/2004

    La verifica dell'interesse culturale e la comunicazione di avvio assicurano la partecipazione dell'autorità ecclesiastica, ma non sostituiscono il previo accordo sulle esigenze di culto.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Consente la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione dell'amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per avvisare le parti del possibile profilo di inammissibilità relativo alla non coincidenza tra le censure amministrative e quelle giurisdizionali.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di tutela riguardanti beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti ecclesiastici, l'Amministrazione statale deve provvedere, relativamente alle esigenze di culto, previo accordo con il vescovo diocesano competente, quando ciò sia previsto dalla disciplina pattizia recepita nell'ordinamento.
  • La comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione dell'autorità ecclesiastica alla verifica dell'interesse culturale non sostituiscono il distinto e specifico accordo sulle esigenze di culto richiesto dalla disciplina normativa e pattizia.
  • La valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004 costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e amministrativa ed è sindacabile solo quando presenti profili di manifesta irrazionalità, illogicità o inattendibilità complessiva.
  • La motivazione del vincolo culturale può valorizzare sia l'esame dei singoli beni sia la loro connessione funzionale, storica e culturale con il complesso cui appartengono, purché la relazione descriva adeguatamente i beni e le ragioni del loro interesse culturale.
  • Quando un provvedimento è stato impugnato con ricorso amministrativo, il successivo ricorso giurisdizionale contro la decisione amministrativa non può introdurre motivi nuovi rispetto a quelli dedotti nella precedente sede, salvo che sia ancora pendente il termine per impugnare autonomamente l'atto originario.
  • La presentazione del ricorso amministrativo non sospende i termini per proporre l'impugnazione giurisdizionale dell'atto originario e non può essere utilizzata per ampliare tardivamente la causa petendi o eludere i termini decadenziali.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDecadenza e tardività

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