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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29619/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna in quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico del furto, sostenendo che la sottrazione fosse "ioci causa" e priva di fine di profitto; 2) difetto di motivazione nella valutazione del compendio probatorio, contestando l'uso della facoltà di non rispondere e l'attribuzione di rilievo al mancato immediato ripristino del bene; 3) violazione di legge per mancata motivazione in ordine all'aggravante della "destrezza" (art. 625 n.4 c.p.); 4) mancata assunzione di prova decisiva: la Corte d'appello non ha disposto la rinnovazione dell'assunzione della persona offesa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., nonostante la riforma della sentenza assolutoria si sia fondata su diversa valutazione di prove dichiarative.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al quarto motivo (che ha assorbito le altre censure) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione per nuovo giudizio d'appello. Il motivo dell'annullamento è che la riforma dell'assoluzione si è basata su diversa valutazione di prove dichiarative senza che fosse disposta la rinnovazione dell'istruttoria, in violazione del principio ricavabile dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e dalla giurisprudenza Dasgupta. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico può essere anche un vantaggio non patrimoniale.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale"

    Quando il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento sulla base della valutazione di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria; in mancanza la riforma può essere annullata per vizio di motivazione.

  • Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta) - principio giurisprudenziale

    "la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., è affetta da vizio di motivazione"

    La Corte di cassazione ha stabilito che la mancata rinnovazione delle dichiarazioni decisive su appello del PM comporta vizio di motivazione e legittima annullamento con rinvio.

  • art. 625 n. 4 cod. pen. (aggravante della destrezza)

    La contestazione dell'aggravante richiede espressa e motivata valutazione nella sentenza; la mancanza di motivazione su tale aggravante può costituire vizio da censurare.

  • art. 533, comma primo cod. proc. pen. e art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.

    "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533) ; riferimento a vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e)

    La sentenza di condanna deve rispettare il canone della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la violazione del corretto procedimento di valutazione delle prove dichiarative integra vizio di motivazione impugnabile ai sensi di art. 606, lett. e).

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento fondata su valutazione di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; in mancanza la cassazione annullerà con rinvio.
  • La diversa valutazione in appello di prove dichiarative rispetto al giudice di prime cure, senza rinnovazione delle prove stesse, costituisce vizio di motivazione rilevabile anche d'ufficio.
  • La mancata o insufficiente motivazione in ordine a circostanze aggravanti (es. destrezza) può determinare censure e profilare vizio di legittimità della sentenza.
  • La facoltà di non rispondere dell'imputato non può essere trattata come prova di colpevolezza senza adeguata e motivata base probatoria.
  • Nel delitto di furto il dolo specifico (fine di profitto) può ricomprendere vantaggi anche non patrimoniali; quindi l'elemento psicologico va valutato nel suo significato ampio e motivatamente.

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