Sentenza n. 489/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 26.06.2025 del Responsabile del IV Settore del Comune di Giardini Naxos; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 27.06.2025 di precisazione e di integrazione (con allegati) del Tecnico Istruttore dell'Uff. Urbanistica del Comune di Giardini Naxos.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note comunali con cui è stato comunicato il completamento del ripristino dello stato legittimo dei luoghi e la conclusione del procedimento sanzionatorio avviato con ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario dal 2014 di un immobile confinante con quello dei controinteressati, aveva sollecitato nel 2015 l’intervento repressivo del Comune, che nel 2016 aveva ordinato la demolizione di due manufatti, denominati corpo A e corpo B, ritenuti difformi dai titoli edilizi e posti a distanza inferiore a quella prescritta dal PRG. Dopo il rigetto, in primo e secondo grado, delle impugnazioni proposte dai destinatari dell’ordinanza, il ricorrente ha chiesto al Comune di concludere il procedimento sanzionatorio e di consentire l’accesso agli atti. L’Amministrazione, con le note del 26 e 27 giugno 2025, ha comunicato di ritenere concluso il procedimento, avendo accertato la spontanea eliminazione delle porzioni abusive e il ripristino dei manufatti allo stato risultante dall’autorizzazione edilizia e dall’istanza di condono. Il ricorrente ha impugnato tali note deducendo: 1) violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 1, 2 e 21-quater l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché erroneità, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, sostenendo che l’inottemperanza accertata nel 2016 avrebbe prodotto l’acquisizione automatica dei manufatti al patrimonio comunale e che il Comune avrebbe dovuto procedere all’immissione in possesso e alla trascrizione; 2) violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e nullità per elusione del giudicato, poiché il ripristino sarebbe stato solo parziale, l’ordinanza avrebbe riguardato i corpi A e B nella loro interezza e il corpo B sarebbe rimasto abusivo per la mancata definizione del condono; in via subordinata, ha sostenuto che la parziale ottemperanza non potesse arrestare il procedimento sanzionatorio; 3) violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, del principio di affidamento e dei canoni di coerenza, ragionevolezza e correttezza dell’azione amministrativa, per asserita contraddittorietà tra le note impugnate e i precedenti atti comunali e giudiziari. Ha inoltre chiesto la condanna del Comune a completare il procedimento sanzionatorio.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi e respingendo anche la domanda di condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento. In primo luogo, ha escluso che l’ordinanza di demolizione del 2016 avesse contestato l’abusività integrale dei corpi A e B. L’ordinanza richiamava infatti titoli edilizi e un’istanza di condono riferibili alle porzioni originarie dei manufatti; tali porzioni risultavano autorizzate o comunque assistite da una domanda di condono non espressamente respinta. I titoli non erano mai stati impugnati dal ricorrente e dovevano quindi ritenersi consolidati, anche nei confronti del proprietario confinante e pur se eventualmente rilasciati in violazione della disciplina urbanistico-edilizia. Il giudice ha distinto tra contestazione dell’an della realizzazione, per la quale il termine di impugnazione decorre dall’inizio dei lavori, e contestazione del quomodo, per la quale decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui diventano conoscibili dimensioni, consistenza e finalità dell’opera. Nel caso concreto, la parte originaria dei manufatti esisteva dagli anni Novanta ed era collocata sul confine; il mancato tempestivo impugnamento dei relativi titoli impediva di rimetterne in discussione l’efficacia. Ne consegue che l’ordine demolitorio doveva essere riferito alle sole porzioni realizzate in ampliamento o in difformità dai titoli, non alla parte originaria posta sul confine. In assenza di specifiche contestazioni sull’effettiva mancata rimozione delle porzioni abusive, il Comune aveva correttamente ritenuto adempiuto l’ordine e concluso il procedimento sanzionatorio. In secondo luogo, il TAR ha respinto la tesi dell’acquisizione automatica dell’intero immobile al patrimonio comunale. L’eventuale effetto acquisitivo avrebbe potuto riguardare soltanto le porzioni abusive; una volta eliminate tali porzioni e ripristinato lo stato legittimo, risultava esaurita la funzione sanzionatoria e ripristinatoria dell’acquisizione. L’immissione in possesso e la trascrizione sarebbero state prive di utilità, riguardando aree di sedime relative a superfetazioni ormai eliminate, e non sussisteva quindi un interesse idoneo a sostenerne l’obbligo. È stata inoltre esclusa l’elusione del giudicato, poiché la precedente pronuncia non imponeva la demolizione delle porzioni originarie assistite dai titoli edilizi, ma confermava la legittimità della repressione delle sole parti abusive. Infine, il TAR ha escluso la contraddittorietà dell’azione amministrativa e la violazione dell’affidamento, ritenendo le note coerenti con la scelta dell’Ente di non caducare i titoli relativi alle porzioni originarie e di considerare sufficiente il ripristino delle porzioni difformi. Le spese sono state compensate tra le parti costituite per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione e l’acquisizione al patrimonio comunale riguardano le opere abusive o le porzioni realizzate in difformità dai titoli; una volta eliminate tali porzioni e ripristinato lo stato legittimo, la funzione sanzionatoria e ripristinatoria dell’acquisizione deve ritenersi esaurita.
art. 39 L. 724/1994
La presentazione dell’istanza di condono, ove non sia intervenuto un espresso rigetto, osta all’adozione dell’ordine di demolizione con riguardo alle opere oggetto della domanda, anche in considerazione dell’astratta possibilità di perfezionamento mediante silenzio-assenso.
art. 20 L.R. 4/2003
La regolarizzazione in sanatoria richiamata nel titolo edilizio costituisce elemento idoneo a delimitare la parte originaria assistita da titolo rispetto alle successive porzioni abusive.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La domanda di condanna dell’Amministrazione all’adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento è respinta quando il procedimento sanzionatorio risulta già legittimamente concluso.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il giudizio avverso il silenzio perde la propria utilità quando l’Amministrazione adotta un atto espresso; nel caso concreto, il precedente giudizio sul silenzio era stato dichiarato improcedibile perché il Comune aveva riscontrato le istanze.
Massime di principio
- Un’ordinanza di demolizione deve essere interpretata in relazione ai titoli edilizi e alle domande di condono richiamati nel suo contenuto: quando tali atti legittimano o assistono una porzione originaria del manufatto, l’ordine repressivo si riferisce alle sole parti abusive realizzate in ampliamento o difformità, salvo una chiara diversa determinazione dell’Amministrazione.
- I titoli edilizi non tempestivamente impugnati si consolidano anche nei confronti dei proprietari degli immobili vicini, pur se eventualmente rilasciati in violazione dei parametri urbanistico-edilizi. Se si contesta l’an della realizzazione, il termine decorre dall’inizio dei lavori; se si contesta il quomodo, decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui siano conoscibili l’esatta consistenza dell’opera e il pregiudizio arrecato.
- La mancata definizione espressa di un’istanza di condono impedisce, per le opere da essa contemplate, l’adozione dell’ordine di demolizione sino al rigetto espresso, ferma la valutazione degli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
- L’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 non comporta necessariamente l’acquisizione dell’intero manufatto quando l’abusività riguarda soltanto porzioni determinate. Se le porzioni abusive vengono eliminate e lo stato legittimo viene ripristinato, la funzione sanzionatoria e ripristinatoria dell’acquisizione risulta soddisfatta e non sussiste un obbligo utile di procedere all’immissione in possesso e alla trascrizione relativamente alle superfetazioni ormai rimosse.
- La conclusione del procedimento sanzionatorio per avvenuto ripristino è legittima quando l’Amministrazione abbia verificato l’eliminazione delle sole porzioni abusive oggetto dell’ordine demolitorio; la contestazione della mancata ottemperanza richiede specifiche deduzioni e dimostrazioni riferite a tali porzioni, non alla parte originaria assistita da titoli consolidati.
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