Cassazione Penale, Sentenza n. 03783/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna per il reato contemplato dall'art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007. Il motivo principale del ricorso era la doglianza per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena: il difensore sosteneva che, sommando la pena inflitta nel giudizio e quella del precedente, il totale sarebbe pari a due anni di reclusione, soglia che secondo il ricorrente non osterebbe al beneficio. In subordine si deduceva la prescrizione del reato alla data del 31/10/2025. La Corte di appello aveva invece ritenuto che il primo giudice avesse indicato la sospensione condizionale solo in motivazione e non nel dispositivo e aveva evidenziato che la progressione criminosa e la presenza di più reati omogenei, sebbene riuniti in continuazione, erano ostative a una prognosi favorevole di astensione da nuovi reati. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità/aspecificità dei motivi, osservando che il ricorrente non ha contestato specificamente la motivazione decisiva circa la "progressione criminosa" ritenuta ostativa al beneficio; inoltre ha valutato la questione della prescrizione stabilendo che, considerata la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge 23/06/2017 n.103, per il fatto consumato il 13/09/2017 il termine di prescrizione è individuato nel 28/09/2026, quindi non ancora maturato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La pronuncia ha quindi confermato l'esito favorevole alla Corte d'appello: la condanna sostanziale è rimasta confermata e non è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale; la presunta estinzione per prescrizione è stata esclusa poiché il termine, tenuto conto della sospensione prevista dalla legge n.103/2017, non era ancora decorso.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231 del 2007, art. 55
Norma sostanziale contestata, alla base della condanna dell'imputato per il fatto ascritto; la Corte ha confermato l'applicazione di tale disposizione al caso concreto.
art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in assenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini.
art. 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Collegato all'art. 610 per la disciplina del contraddittorio scritto e dell'omessa richiesta di trattazione orale.
art. 164 e ss.
Richiamati nel ricorso come base per la censura di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte segnala che la deduzione è aspecifica rispetto alle ragioni effettivamente decisive della sentenza impugnata.
art. 159 cod. pen.
Norma sulla sospensione del corso della prescrizione; la Corte applica il testo introdotto dalla legge n.103/2017 per stabilire che, essendo il fatto consumato il 13/09/2017, il termine di prescrizione (tenuto conto della sospensione) scade il 28/09/2026.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione richiamata dalla Corte; applicabile ai reati commessi dal 3/08/2017 al 31/12/2019.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Citata per chiarire che non ha abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione introdotta dalla legge n.103/2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata per delimitare l'ambito di applicazione delle diverse discipline della prescrizione: per i reati commessi dall'1/01/2020 si applica il nuovo sistema introdotto da tale legge.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è spesso dichiarato inammissibile se i motivi sono aspecifici: è necessario contestare in modo puntuale e argomentato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, soprattutto le parti decisive della motivazione.
- Nelle impugnazioni che chiedono la concessione della sospensione condizionale della pena, non basta dimostrare che la somma delle pene sia sotto la soglia prevista: occorre confutare la valutazione motivazionale del giudice in ordine alla prognosi di non reiterazione (es. progression criminosa, continuità), che può essere ostativa anche se la pena complessiva risulta contenuta.
- Se si vuole ottenere la trattazione orale in Cassazione, bisogna chiederla nei termini processuali previsti dagli artt. 610 e 611 c.p.p.; in mancanza la causa può svolgersi con contraddittorio scritto.
- Le questioni di prescrizione richiedono accurata verifica temporale: va calcolata la data di consumazione del reato e valutata l'applicabilità di norme che sospendono o modificano i termini (es. legge n.103/2017, legge n.134/2021). Non si può assumere automaticamente l'estinzione per prescrizione senza questo calcolo.
- Quando la Corte d'appello motiva che fattori personali o dinamiche criminose dell'imputato rendono non favorevole la prognosi di non recidiva, il ricorrente deve produrre elementi controfattuali concreti (es. comportamenti postumi, programmi di recupero, perizie) per confutare tale valutazione.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende): valutare criticamente la fondatezza e la specificità del ricorso prima di proporlo per evitare oneri economici.
- In cassazione è utile richiamare precedenti giurisprudenziali pertinenti e spiegare con precisione come il caso concreto si discosta dalla motivazione del giudice di merito, anziché limitarsi a meri rilievi formali o numerici.
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