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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32931/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificando che l'atto fosse conforme ai requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c.; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, ritenendole integralmente compensate tra le parti e considerando che gli istituti bancari erano rimasti intimati.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (controricorrente)

La controversia

La controversia originava da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da una banca, quale mandataria di altra società finanziaria, per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto del 12 gennaio 2007 con cui il debitore aveva ceduto e contestualmente costituito in pegno alla banca un credito vantato verso un avvocato, credito sorto quale corrispettivo della vendita di un immobile effettuata il 2 novembre 2006. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, respingendo l'appello principale del debitore e dichiarando cessata la materia del contendere sull'appello incidentale della banca. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione anche dalla parte resistente costituita. Le banche intimate non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per dichiarare inefficace l'atto dispositivo del credito

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la presenza in giudizio dell'avvocato in persona

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per i requisiti formali della rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per gli effetti processuali della rinuncia al ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se effettuata con atto avente i requisiti formali previsti dalla legge e con adesione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
  • Quando il ricorso viene validamente rinunciato prima della decisione, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e si limita a dichiarare estinto il giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può non provvedere sulle spese quando esse risultino compensate tra le parti e le ulteriori parti intimate non abbiano svolto difese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNesso di causalità
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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