Cassazione Civile, Ordinanza n. 31652/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva stipulato in successione cinque contratti di lavoro a termine con una struttura sanitaria pubblica, per svolgere mansioni di operatore tecnico cuoco. Alla scadenza dell’ultimo contratto agiva per far accertare l’illegittimità del ricorso al lavoro precario, ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva escluso la conversione ma aveva riconosciuto un risarcimento parametrato a dieci mensilità. A seguito di cassazione con rinvio, la Corte d’appello aveva rideterminato il danno in misura inferiore, pari a cinque mensilità. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione dell’art. 384 c.p.c. e del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite, sostenendo: che l’illegittimità dovesse riguardare tutti i contratti e non solo l’ultimo; che il giudice di rinvio avesse illegittimamente liquidato il danno in misura inferiore al massimo edittale di dodici mensilità pur in assenza di allegazioni e prove favorevoli al datore di lavoro; e che vi fosse violazione del giudicato sull’assenza dei presupposti per detrarre l’aliunde perceptum. La struttura sanitaria resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo profilo, che il lavoratore non avesse validamente scalfito l’accertamento del giudice di merito secondo cui la nullità del termine riguardava soltanto l’ultimo contratto, essendo tale punto coperto dalla mancata impugnazione della statuizione di primo grado da parte del lavoratore. Quanto al secondo profilo, ha chiarito che il principio di diritto delle Sezioni Unite non imponeva affatto la liquidazione del danno nella misura massima di dodici mensilità, ma solo una quantificazione discrezionale entro il range legale di 2,5-12 mensilità, tenendo conto dei criteri dell’art. 8 l. n. 604/1966. Quanto al terzo profilo, ha rilevato che la Corte d’appello non aveva operato alcuna detrazione di aliunde perceptum dall’indennità, ma aveva considerato il pronto reperimento di altra occupazione come elemento utile nella scelta della misura dell’indennità entro i limiti edittali. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione in diritto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
violazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite
il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604
criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604
costituisce parametro di quantificazione dell’indennità, considerando numero dei dipendenti, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti.
art. 2697 c.c.
violazione e falsa applicazione
invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova in relazione alla liquidazione del danno.
art. 2909 c.c.
violazione e falsa applicazione
invocato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un giudicato su alcuni presupposti del danno.
art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato
nel lavoro pubblico contrattualizzato esclude la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183
misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
fissa il tetto minimo e massimo dell’indennità risarcitoria dovuta per l’abuso del termine, da determinarsi in via discrezionale entro tali limiti.
art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300 del 1970
applicando l’art. 18, commi 4 e 5
richiamato dal giudice di primo grado per la liquidazione del danno, poi superata dalla ricostruzione delle Sezioni Unite.
art. 332 c.p.c.
sono ampiamente decorsi i termini di cui all’art. 332 c.p.c.
richiamato per affermare l’irrilevanza dell’anomala notificazione al cointeressato in causa scindibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
in caso di esito sfavorevole del ricorso sorge l’obbligo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, l’abuso del ricorso al contratto a termine non consente la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma comporta il diritto del dipendente a un ristoro economico nei limiti previsti dalla legge.
- L’indennità risarcitoria per l’illegittima precarizzazione del rapporto ha natura onnicomprensiva e va determinata discrezionalmente dal giudice entro il minimo e il massimo edittali, utilizzando i criteri legali di graduazione; non è obbligatorio liquidare sempre il massimo.
- Il comportamento del lavoratore successivo alla cessazione del rapporto, come il rapido reperimento di altra occupazione, non determina necessariamente una detrazione autonoma dall’indennità, ma può incidere sulla quantificazione dell’importo entro la forbice legale.
- In sede di ricorso per cassazione, è inammissibile censurare la sentenza di rinvio sulla base di una lettura del principio di diritto diversa e incompatibile con quella effettivamente enunciata dalla precedente pronuncia rescindente.
- Quando la sentenza di primo grado ha circoscritto l’illegittimità del termine a un solo contratto e tale statuizione non è stata impugnata dalla parte interessata, essa si consolida e non può essere rimessa in discussione nel giudizio successivo.
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