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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2270

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2270 della Commissione del 14 dicembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Lički škripavac» (IGP)

Normativa europea32021R2270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2270 della Commissione dispone la registrazione del nome «Lički škripavac» come IGP nel registro UE. L’adozione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha natura meramente registrativa e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di indicazione geografica protetta «Lički škripavac» per un formaggio croato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’Unione europea e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri. Riguarda il riconoscimento e la registrazione, ai fini del regolamento (UE) n. 1151/2012, del nome «Lički škripavac» come indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto della classe 1.3 «Formaggi»; non introduce regole generali di settore, ma solo l’iscrizione del nome nel registro delle DOP e IGP. Non emergono esclusioni specifiche, trattandosi di atto di esecuzione relativo a una singola denominazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2270: registrazione della IGP «Lički škripavac"

Il regolamento attua la registrazione di una singola denominazione agroalimentare nel sistema UE delle indicazioni geografiche protette. L’intervento della Commissione si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda croata e in assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto di esecuzione. Nei considerando si precisa che:

  • la domanda di registrazione del nome «Lički škripavac» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1151/2012;
  • alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento;
  • conseguentemente, il nome deve essere registrato.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone che «Lički škripavac» è iscritto come IGP nel registro UE. La denominazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.3 «Formaggi» ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi in tutto il territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP «Lički škripavac»

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Lički škripavac» è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.3 «Formaggi» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando richiamano che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale ragione il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti agroalimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine e indicazioni geografiche protettediritto alimentare

Testo integrale

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