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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/247

Regolamento delegato (UE) 2022/247 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori e la procedura di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2018/956 per rafforzare il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi ai veicoli pesanti nuovi. In particolare, amplia i dati che gli Stati membri devono raccogliere e i costruttori devono trasmettere, così da consentire un’analisi più approfondita delle emissioni e del consumo di carburante. Interviene anche sulla procedura di comunicazione, chiarendo il ruolo dei punti di contatto e la trasmissione elettronica all’Agenzia europea dell’ambiente, nonché la gestione degli errori nei dati comunicati.

Regolamento delegato che modifica il regolamento (UE) 2018/956 aggiornando i dati sui nuovi veicoli pesanti da monitorare e comunicare e la relativa procedura di trasmissione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti nazionali, ai punti di contatto designati, ai costruttori di veicoli pesanti nuovi e all’Agenzia europea dell’ambiente, nell’ambito del sistema UE di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi istituito dal regolamento (UE) 2018/956. Le modifiche riguardano i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione e, per alcuni dati tecnici, i veicoli con data di simulazione o immatricolazione a partire dal 1º luglio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2022/247: aggiornamento dei dati da monitorare e comunicare per i veicoli pesanti nuovi

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/956 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. L’intervento, fondato sull’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), è motivato dall’esigenza di consentire un’analisi più approfondita dei dati, sulla base dell’esperienza maturata nella predisposizione della relazione prevista dall’articolo 10 del regolamento di base.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano i dati relativi ai veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione, i dati trasmessi dagli Stati membri e quelli comunicati dai costruttori. Il regolamento incide anche sulla procedura di trasmissione verso l’Agenzia europea dell’ambiente e sulla gestione tecnica della banca dati utilizzata per il monitoraggio. Le nuove regole producono effetti, per i dati interessati, con riferimento ai veicoli immatricolati o simulati a partire dal 1º luglio 2021, secondo quanto previsto dagli allegati modificati.

Contesto e finalità della modifica

Il considerando evidenzia che l’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 individua i dati che gli Stati membri devono monitorare e comunicare. Per realizzare un’analisi più approfondita ai sensi dell’articolo 10, è necessario raccogliere anche l’informazione sulla configurazione degli assi, in particolare il numero di assi motori, ricavabile dal certificato di conformità.

Inoltre, dall’esperienza applicativa emerge la necessità che i costruttori trasmettano dati più specifici sul comportamento dei singoli componenti del veicolo durante il funzionamento dello strumento di simulazione, tramite il file denominato “sum exec”. Infine, la Commissione ritiene opportuno garantire all’Agenzia europea dell’ambiente maggiore flessibilità tecnica nella gestione della banca dati.

Modifiche ai dati monitorati dagli Stati membri

L’allegato I, parte A, viene integrato con una nuova lettera p), che impone, per i veicoli immatricolati a partire dal 1º luglio 2021, il monitoraggio del numero di assi motori indicato alla voce 3 del certificato di conformità.

Tale dato ha una funzione identificativa rilevante, poiché consente di determinare la configurazione degli assi dei veicoli comunicati e quindi di rafforzare l’analisi dei dati raccolti a livello UE.

Nuovi dati da comunicare dai costruttori

Nell’allegato I, parte B, punto 2, viene aggiunta una nuova riga, identificata come voce 102, relativa al file CSV con estensione .vsum, recante lo stesso nome del file di lavoro e contenente i risultati aggregati per profilo di emissione e condizione di carico simulati.

La disposizione riguarda i veicoli con data di simulazione a partire dal 1º luglio 2021. Il file è generato dallo strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400, nella versione interfaccia grafica utente (GUI), ed è denominato file “sum exec”. La nota 10 viene sostituita per specificare che questa voce non è resa pubblica nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.

Procedura di trasmissione dei dati e ruolo dei punti di contatto

L’allegato II è modificato per precisare che i dati di cui all’allegato I, parte A, sono trasmessi dal punto di contatto dell’autorità competente, conformemente all’articolo 4, mediante trasferimento elettronico all’Agenzia europea dell’ambiente.

Per i dati di cui all’allegato I, parte B, punto 2, la trasmissione è effettuata dal punto di contatto del costruttore, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, sempre mediante trasferimento elettronico all’Agenzia.

Viene inoltre chiarito che deve essere indicato il punto di contatto responsabile della trasmissione dei dati all’Agenzia.

Gestione degli errori nei dati comunicati

La procedura viene completata con una regola specifica per la correzione degli errori: quando un’autorità competente o un costruttore riscontra errori nei dati presentati, deve notificarli tempestivamente alla Commissione e all’Agenzia. La comunicazione deve avvenire tramite segnalazione all’Agenzia e invio di un’e-mail agli indirizzi indicati nel punto 1.1 dell’allegato II.

Flessibilità tecnica della banca dati

Uno degli obiettivi del regolamento è evitare che la disciplina tecnica della banca dati limiti l’adeguamento al progresso tecnologico. Per questo motivo vengono eliminate dall’allegato II le denominazioni descrittive delle banche dati, lasciando all’Agenzia europea dell’ambiente un margine di adattamento nella struttura e nelle caratteristiche del sistema informativo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione dei dati da monitorare dagli Stati membri

Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 viene aggiunta, per i veicoli immatricolati a partire dal 1º luglio 2021, l’informazione relativa al numero di assi motori indicato alla voce 3 del certificato di conformità. Tale dato serve a identificare la configurazione degli assi dei veicoli oggetto di comunicazione.

Nuovi dati tecnici da comunicare dai costruttori

Nell’allegato I, parte B, punto 2, viene inserita una nuova voce relativa al file CSV con estensione .vsum, generato dallo strumento di simulazione previsto dal regolamento (UE) 2017/2400, contenente i risultati aggregati per profilo di emissione e condizione di carico simulati. La novità si applica ai veicoli con data di simulazione a partire dal 1º luglio 2021; la nota associata precisa che questa voce non è resa pubblica nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.

Trasmissione elettronica dei dati all’Agenzia europea dell’ambiente

L’allegato II è modificato per stabilire espressamente che i dati di cui all’allegato I, parte A, sono trasmessi dal punto di contatto dell’autorità competente, in conformità dell’articolo 4, mediante trasferimento elettronico all’Agenzia europea dell’ambiente. Analogamente, i dati di cui all’allegato I, parte B, punto 2, sono trasmessi dal punto di contatto del costruttore, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, mediante trasferimento elettronico all’Agenzia.

Ruolo del punto di contatto e correzione degli errori

Viene precisato che nella procedura di comunicazione il punto di contatto responsabile della trasmissione dei dati all’Agenzia deve essere identificato chiaramente. Inoltre, quando un’autorità competente o un costruttore riscontra errori nei dati presentati, deve notificarli tempestivamente alla Commissione e all’Agenzia mediante segnalazione all’Agenzia e invio di un’e-mail agli indirizzi indicati.

Flessibilità tecnica della banca dati

Le modifiche dell’allegato II eliminano le denominazioni descrittive delle banche dati, al fine di lasciare all’Agenzia europea dell’ambiente la flessibilità necessaria per adeguare struttura e caratteristiche della banca dati al progresso tecnico, senza essere vincolata da definizioni tecniche rigide.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporticlimaraccolta e trasmissione dati

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