Regolamento (UE) 2022/208
Regolamento delegato (UE) 2022/208 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda i requisiti per le operazioni ogni tempo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro europeo degli aeroporti per allinearlo agli standard ICAO sulle operazioni ogni tempo. Introduce nuove definizioni e rafforza gli obblighi del gestore aeroportuale in materia di disponibilità di ausili, equipaggiamenti, informazioni e procedure per SMGCS e LVO. Stabilisce inoltre requisiti di coordinamento con i servizi di traffico aereo e di pubblicazione nelle AIP, prevedendo l’approvazione preventiva dell’autorità competente per le procedure in bassa visibilità.
Modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 introducendo e aggiornando i requisiti per le operazioni ogni tempo negli aeroporti, con particolare attenzione alle operazioni in bassa visibilità e ai sistemi di guida e controllo dei movimenti di superficie.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeroporti disciplinati dal regolamento (UE) n. 139/2014 e, in concreto, ai gestori aeroportuali, ai fornitori di servizi di informazione aeronautica e ai fornitori di servizi di traffico aereo coinvolti nella disponibilità, pubblicazione, manutenzione e gestione di aiuti visivi e non visivi, apparecchiature meteorologiche, radioaiuti, SMGCS e procedure in bassa visibilità. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o agosto 2022. Restano esclusi gli ambiti non toccati dalla modifica, in quanto il regolamento interviene solo su specifiche parti degli allegati I, III e IV del regolamento (UE) n. 139/2014.
Modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 per i requisiti delle operazioni ogni tempo
Il regolamento delegato (UE) 2022/208 interviene sul regolamento (UE) n. 139/2014 per aggiornare la disciplina aeroportuale in materia di operazioni ogni tempo, in particolare per le operazioni in bassa visibilità. L’obiettivo dichiarato è l’allineamento agli annessi 6 e 14 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e al documento ICAO 9365, rafforzando la sicurezza operativa mediante requisiti più puntuali su equipaggiamenti, informazioni e procedure.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento modifica gli allegati I, III e IV del regolamento aeroporti, ritenuti da adeguare al quadro tecnico internazionale e all’evoluzione delle infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda aiuti visivi e non visivi, apparecchiature meteorologiche e gestione operativa in condizioni di visibilità ridotta. La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) 2018/1139 e del parere EASA n. 02/2021.
Nuove e aggiornate definizioni
L’allegato I viene aggiornato con definizioni centrali per la disciplina operativa:
- altitudine/altezza di decisione (DA/DH): quota specifica nell’avvicinamento strumentale 3D alla quale deve essere avviata la mancata esecuzione dell’atterraggio se non è stato acquisito il riferimento visivo necessario;
- pista strumentale: pista di avvicinamento non di precisione oppure pista di precisione di categoria I, II o III, ciascuna servita da aiuti visivi e almeno un aiuto non visivo;
- operazioni in bassa visibilità (LVO): operazioni di avvicinamento o decollo con RVR inferiore a 550 m o DH inferiore a 200 ft;
- procedure in bassa visibilità: procedure aeroportuali volte a garantire la sicurezza in tali condizioni;
- decollo in bassa visibilità (LVTO): decollo con RVR inferiore a 550 m;
- operazione con crediti operativi: operazione che, tramite aeromobili o equipaggiamenti di terra specifici, consente minimi operativi inferiori, riduzione o soddisfacimento dei requisiti di visibilità o minore necessità di infrastrutture a terra;
- operazione di avvicinamento strumentale di tipo B: avvicinamento strumentale con DH inferiore a 75 m (250 ft), articolato nelle categorie CAT I, CAT II e CAT III secondo soglie di DH e RVR dettagliate nel testo.
Obblighi del gestore aeroportuale su dotazioni e manutenzione
La modifica dell’allegato III impone al gestore aeroportuale di fornire e mantenere, direttamente o tramite terzi, gli aiuti visivi e non visivi, le apparecchiature meteorologiche e ogni altro equipaggiamento necessario, in misura proporzionata alle operazioni svolte nello scalo. Il criterio è funzionale alla sicurezza degli aeromobili e alla coerenza tra infrastruttura disponibile e livello di attività aeroportuale.
Informazioni aeronautiche e pubblicazione nelle AIP
Nel capo relativo alle operazioni aeroportuali sono introdotti specifici obblighi informativi verso i servizi di informazione aeronautica:
- sistema di illuminazione aeroportuale: devono essere comunicate le parti del sistema in cui le unità luminose sono LED;
- carte aeroportuali: il gestore deve assicurare la pubblicazione nelle AIP tramite il fornitore di servizi di informazione aeronautica;
- radioaiuti alla navigazione e all’atterraggio: devono essere trasmesse informazioni tecniche dettagliate sugli aiuti associati agli avvicinamenti strumentali e alle procedure terminali, incluse tipologia, frequenze, classificazioni, coordinate e dati di servizio;
- penetrazione della VSS (Visual Segment Surface): devono essere fornite le informazioni sulla penetrazione, inclusi i minimi di procedura e le procedure interessate.
SMGCS: guida ai movimenti di superficie e coordinamento operativo
La nuova formulazione della ADR.OPS.B.030 richiede che l’aeroporto sia dotato di un sistema di guida e controllo dei movimenti di superficie (SMGCS) progettato tenendo conto della configurazione dello scalo, delle condizioni operative e meteorologiche e dei principi di fattore umano. Il sistema deve essere idoneo a prevenire:
- incursioni involontarie di aeromobili e veicoli su pista attiva;
- collisioni tra aeromobili;
- collisioni tra aeromobili, veicoli o oggetti in qualsiasi parte dell’area di movimento.
Il gestore aeroportuale deve inoltre coordinarsi con il fornitore dei servizi di traffico aereo per lo sviluppo delle procedure SMGCS.
Procedure in bassa visibilità
La ADR.OPS.B.045 introduce una disciplina organica delle procedure in bassa visibilità. Se l’aeroporto è destinato a essere usato per LVO, il gestore deve assicurare equipaggiamenti e strutture adeguati e predisporre procedure specifiche per:
- decolli in bassa visibilità;
- operazioni di avvicinamento e atterraggio con RVR inferiore a 550 m o DH inferiore a 200 ft (60 m);
- operazioni con crediti operativi in cui la RVR effettiva è inferiore a 550 m.
Tali procedure devono coordinare il movimento di aeromobili e veicoli e limitare o vietare le attività nell’area di movimento.
Elaborazione, contenuto, aggiornamento e approvazione delle procedure
Le procedure LVO devono essere stabilite e attuate in collaborazione con il fornitore di servizi di traffico aereo e devono contenere criteri per la preparazione, l’avvio e la cessazione, fondati sui valori di RVR e di base delle nubi. Il gestore deve inoltre informare i fornitori di servizi di informazione aeronautica e di traffico aereo di ogni cambiamento nello stato di equipaggiamenti e strutture che incida sulle operazioni in bassa visibilità.
Le procedure e le loro modifiche devono essere trasmesse per la pubblicazione nelle AIP e richiedono la previa approvazione dell’autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o agosto 2022. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica delle definizioni
L’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 è aggiornato con nuove o riformulate definizioni chiave: altitudine/altezza di decisione (DA/DH), pista strumentale, operazioni in bassa visibilità (LVO), procedure in bassa visibilità, decollo in bassa visibilità (LVTO), operazione con crediti operativi e operazione di avvicinamento strumentale di tipo B, con distinzione tra categorie CAT I, CAT II e CAT III.
Obblighi organizzativi del gestore aeroportuale
All’allegato III, norma ADR.OR.C.005, il gestore aeroportuale deve fornire e mantenere, direttamente o tramite terzi, aiuti visivi e non visivi, apparecchiature meteorologiche e ogni altro equipaggiamento proporzionato al tipo di operazioni svolte nell’aeroporto, per garantire l’esercizio sicuro degli aeromobili.
Informazioni aeronautiche su illuminazione, carte e radioaiuti
All’allegato IV sono introdotte nuove norme che impongono al gestore aeroportuale di comunicare informazioni sui tratti del sistema di illuminazione con luci LED, di garantire la pubblicazione delle carte aeroportuali nelle AIP e di fornire ai servizi di informazione aeronautica dati dettagliati sui radioaiuti alla navigazione e all’atterraggio, inclusi tipo di aiuto, frequenze, classificazioni, coordinate, altitudini, raggio del servizio e altre informazioni tecniche. È inoltre richiesta la trasmissione di informazioni sulla penetrazione della VSS, comprese le procedure e i minimi di procedura interessati.
SMGCS e coordinamento con il servizio di traffico aereo
La norma ADR.OPS.B.030 è rafforzata imponendo la disponibilità di un sistema di guida ai movimenti di superficie e sistema di controllo (SMGCS) progettato tenendo conto delle caratteristiche dell’aeroporto, delle condizioni operative e meteorologiche e del fattore umano, con l’obiettivo di prevenire incursioni su pista e collisioni. Il gestore aeroportuale deve inoltre coordinarsi con il fornitore dei servizi di traffico aereo per lo sviluppo delle procedure SMGCS.
Procedure in bassa visibilità
La nuova ADR.OPS.B.045 richiede che, per aeroporti destinati a LVO, siano disponibili equipaggiamenti e strutture adeguati e siano stabilite e attuate procedure in bassa visibilità per decollo in bassa visibilità, avvicinamento e atterraggio con RVR inferiore a 550 m o DH inferiore a 200 ft, nonché per operazioni con crediti operativi con RVR effettiva inferiore a 550 m. Le procedure devono coordinare il movimento di aeromobili e veicoli e limitare o vietare le attività in area di movimento.
Contenuti e approvazione delle procedure LVO
Le procedure in bassa visibilità devono essere definite e attuate in collaborazione con il fornitore di servizi di traffico aereo, includendo criteri di preparazione, avvio e conclusione basati su RVR e base delle nubi. Ogni variazione dello stato di equipaggiamenti e strutture con impatto sulle LVO deve essere comunicata ai fornitori competenti; le procedure e le loro modifiche devono essere trasmesse per la pubblicazione nelle AIP e sono soggette alla previa approvazione dell’autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o agosto 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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