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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2226

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione del 14 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici

Normativa europea32021R2226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce quando e come i fabbricanti di dispositivi medici possono fornire le istruzioni per l’uso in formato elettronico anziché cartaceo. La disciplina è circoscritta a specifiche categorie di dispositivi e impone condizioni stringenti di valutazione dei rischi, accessibilità, contenuto informativo e disponibilità delle versioni precedenti. Prevede inoltre requisiti per i siti web, obblighi di informazione all’utente e il coordinamento con il regolamento generale sulla protezione dei dati. Viene abrogato il previgente regolamento (UE) n. 207/2012, con mantenimento transitorio per alcuni dispositivi fino al 26 maggio 2024.

Condizioni per fornire in forma elettronica le istruzioni per l’uso dei dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, inclusi requisiti di contenuto, sito web, sicurezza e conservazione delle versioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti di dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e, in particolare, alle istruzioni per l’uso fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo o in aggiunta a quelle cartacee. Riguarda solo alcune categorie di dispositivi: dispositivi medici impiantabili e impiantabili attivi e relativi accessori, dispositivi medici fissi installati e relativi accessori, dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni, nonché i software disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745. Si applica ai casi in cui i dispositivi siano messi a disposizione o messi in servizio negli Stati membri, con requisiti di lingua e accessibilità sul sito web; non si applica ai prodotti elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745. Restano salve le norme sulle tessere per i portatori di impianto ex articolo 18 del regolamento (UE) 2017/745 e il regime transitorio per i dispositivi immessi sul mercato o messi in servizio ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 3, di tale regolamento.

Istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione aggiorna la disciplina delle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici alla luce del regolamento (UE) 2017/745. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare le precedenti regole del regolamento (UE) n. 207/2012 al nuovo quadro MDR e agli sviluppi tecnologici, mantenendo elevati standard di sicurezza, accessibilità e tracciabilità delle informazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle condizioni in cui il fabbricante può fornire le istruzioni per l’uso in formato elettronico, nonché ai requisiti di contenuto e presentazione sul sito web quando tali istruzioni sono offerte in aggiunta alla versione cartacea. Restano esclusi i prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745.

Sono interessati, in particolare:

  • i dispositivi medici impiantabili e i dispositivi medici impiantabili attivi e i relativi accessori;
  • i dispositivi medici fissi installati e i relativi accessori;
  • i dispositivi medici e relativi accessori muniti di sistema integrato di visualizzazione delle istruzioni;
  • i software disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745.

La sostituzione del cartaceo è ammessa solo quando i dispositivi e accessori sono destinati esclusivamente a utilizzatori professionali e l’uso da parte di altre persone non è ragionevolmente prevedibile.

Definizioni essenziali

Il regolamento chiarisce che per "istruzioni per l’uso in forma elettronica" si intendono istruzioni visualizzabili elettronicamente sul dispositivo, fornite su supporto elettronico portatile insieme al dispositivo oppure rese disponibili tramite software o sito web. Definisce inoltre gli "utilizzatori professionali" come coloro che impiegano il dispositivo nell’esercizio della propria attività professionale nel settore sanitario e i "dispositivi medici fissi installati" come quelli concepiti per essere installati in un luogo specifico di una struttura sanitaria e non facilmente spostabili o smontabili senza strumenti.

Valutazione dei rischi e logica di sicurezza

La scelta di offrire istruzioni elettroniche non è automatica: il fabbricante deve svolgere una valutazione documentata dei rischi, aggiornata con l’esperienza post-commercializzazione. La valutazione deve considerare, tra l’altro, il profilo degli utilizzatori, l’ambiente di impiego, l’accesso alle risorse elettroniche, la sicurezza contro manomissioni, le soluzioni di back-up, le emergenze mediche, la disponibilità della rete o del sito web, la compatibilità dei dispositivi di consultazione e la gestione delle versioni.

Il presupposto sostanziale è che la soluzione elettronica mantenga o migliori il livello di sicurezza rispetto alla versione cartacea. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di fornire la versione cartacea senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore entro 7 giorni di calendario dalla richiesta, oppure al momento della consegna se la richiesta è stata fatta all’ordine.

Obblighi informativi e contenuto delle istruzioni

Il regolamento richiede che l’etichetta indichi chiaramente che le istruzioni sono fornite in forma elettronica. Tale informazione deve comparire sull’imballaggio di ciascuna unità o sul confezionamento commerciale; per i dispositivi fissi installati anche sul dispositivo; per i software nel punto di accesso al software.

Devono inoltre essere fornite indicazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni elettroniche, con i dati necessari per la consultazione, l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI, gli elementi di identificazione del dispositivo, i dati di contatto del fabbricante e le istruzioni per richiedere la versione cartacea, nonché il termine entro cui essa sarà consegnata senza costi aggiuntivi. Le istruzioni elettroniche devono essere disponibili integralmente come testo, eventualmente corredato da simboli e grafici; possono essere aggiunti video o audio, ma il contenuto informativo non può essere inferiore a quello della versione cartacea.

Per i dispositivi e accessori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l’eventuale parte delle istruzioni destinata al paziente non può essere fornita in formato elettronico.

Requisiti del sito web e disponibilità nel tempo

Quando le istruzioni elettroniche sono rese disponibili tramite sito web, il sito deve rispettare requisiti tecnici e di sicurezza precisi: formato comunemente usato leggibile con software liberamente disponibile, protezione contro accessi non autorizzati e manomissioni, riduzione al minimo di interruzioni ed errori di visualizzazione e conformità al regolamento (UE) 2016/679.

L’indirizzo Internet indicato deve essere stabile e direttamente accessibile per tutto il periodo di disponibilità previsto. A seconda della tipologia di dispositivo, le istruzioni devono restare accessibili per:

  • 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo e almeno 2 anni dopo la scadenza dell’ultimo dispositivo prodotto, per i dispositivi con data di scadenza definita, esclusi gli impiantabili;
  • 15 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo, per i dispositivi senza data di scadenza definita e per i dispositivi impiantabili.

Il sito web deve inoltre rendere disponibili tutte le versioni precedenti delle istruzioni elettroniche, con la relativa data di pubblicazione.

Istruzioni in aggiunta alla versione cartacea

Il regolamento ammette anche l’ipotesi in cui le istruzioni elettroniche siano fornite come complemento di istruzioni cartacee complete. In tal caso, le due versioni devono essere coerenti quanto al contenuto. Se le istruzioni elettroniche complementari sono rese mediante sito web, quest’ultimo deve comunque rispettare almeno i requisiti relativi a protezione da manomissioni, conformità al GDPR, stabilità dell’indirizzo Internet e disponibilità delle versioni precedenti.

Controllo di conformità e rapporto con il regolamento MDR

L’adempimento degli articoli da 4 a 7 può essere verificato da un organismo notificato nell’ambito della procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745. Il regolamento precisa inoltre che l’adozione della forma elettronica non incide sugli obblighi relativi alle tessere per i portatori di impianto previsti dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/745.

Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio

Il regolamento (UE) n. 207/2012 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi ai dispositivi immessi sul mercato o messi in servizio nel quadro del regime transitorio dell’articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745 fino al 26 maggio 2024. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza allegata.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e esclusioni

Il regolamento disciplina le condizioni per fornire in forma elettronica le informazioni contenute nelle istruzioni per l’uso di cui all’articolo 2, punto 14, e all’allegato I, capo III, punto 23.4, del regolamento (UE) 2017/745. Stabilisce anche alcuni requisiti sul contenuto e sulla presentazione sul sito web delle istruzioni elettroniche fornite in aggiunta a quelle cartacee. Sono esclusi dal campo di applicazione i prodotti elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745.

Definizioni rilevanti

Definisce le "istruzioni per l’uso in forma elettronica" come istruzioni visualizzabili elettronicamente sul dispositivo, fornite su supporto elettronico portatile insieme al dispositivo o rese disponibili tramite software o sito web. Definisce inoltre gli "utilizzatori professionali" e i "dispositivi medici fissi installati".

Dispositivi per i quali è ammessa la forma elettronica

I fabbricanti possono sostituire il cartaceo con istruzioni elettroniche per: dispositivi medici impiantabili e impiantabili attivi e relativi accessori; dispositivi medici fissi installati e relativi accessori; dispositivi e accessori muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni. Per i software disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, le istruzioni possono essere fornite tramite il software stesso.

Condizioni soggettive di utilizzo

La sostituzione del supporto cartaceo è consentita solo se i dispositivi e gli accessori sono destinati esclusivamente a utilizzatori professionali e se l’uso da parte di altre persone non è ragionevolmente prevedibile.

Valutazione documentata dei rischi

I fabbricanti devono effettuare una valutazione documentata dei rischi, almeno su: conoscenze ed esperienza degli utilizzatori; ambiente di uso; competenze informatiche richieste; accesso alle risorse elettroniche; sicurezza dei dati e dei contenuti contro manomissioni; meccanismi di back-up; emergenze mediche che richiedano supporto cartaceo; conseguenze di indisponibilità del sito o di Internet; periodo di fornitura cartacea su richiesta; compatibilità del sito con i dispositivi di visualizzazione; gestione delle diverse versioni delle istruzioni. La valutazione va aggiornata con l’esperienza post-commercializzazione.

Condizioni cumulative per l’uso esclusivo della forma elettronica

I fabbricanti devono dimostrare che la soluzione elettronica mantiene o migliora il livello di sicurezza rispetto al cartaceo; fornire le istruzioni in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è disponibile o messo in servizio, salvo giustificazioni nella valutazione dei rischi; mettere a disposizione le istruzioni cartacee senza costi aggiuntivi entro 7 giorni di calendario dalla richiesta o, se la richiesta è fatta al momento dell’ordine, alla consegna; fornire sul dispositivo o su foglietto informazioni sulle emergenze mediche e, per i dispositivi con display integrato, sulla messa in funzione; garantire corretta progettazione e funzionamento delle istruzioni elettroniche con prove di controllo e convalida; non compromettere l’uso sicuro del dispositivo nei sistemi integrati; indicare i requisiti hardware e software; informare sulle revisioni rilevanti per la sicurezza; mantenere disponibili le istruzioni per 10 anni o 15 anni a seconda del tipo di dispositivo; pubblicare le istruzioni in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita dallo Stato membro interessato; predisporre sistemi per informare gli utilizzatori su aggiornamenti o azioni correttive; conservare tutte le versioni precedenti sul sito web.

Requisiti di etichettatura e accesso

L’etichetta deve indicare chiaramente che le istruzioni sono fornite in forma elettronica. L’informazione va riportata sull’imballaggio di ciascuna unità o sul confezionamento commerciale; per i dispositivi fissi installati anche sul dispositivo; per i software nel punto di accesso al software. Devono inoltre essere fornite informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni elettroniche e, se ciò non è possibile sul dispositivo o sull’imballaggio, in un documento cartaceo accompagnatorio. Tali informazioni comprendono dati necessari per la consultazione, UDI-DI di base e/o UDI-DI, identificazione del dispositivo, dati di contatto del fabbricante e indicazioni per richiedere la versione cartacea e sui relativi termini.

Limiti per le istruzioni destinate al paziente

Per i dispositivi e accessori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la parte delle istruzioni destinata al paziente non può essere fornita in forma elettronica.

Contenuto e formato delle istruzioni elettroniche

Le istruzioni elettroniche devono essere consultabili integralmente come testo, eventualmente con simboli e grafici, e contenere almeno le stesse informazioni della versione cartacea. Possono essere aggiunti file video o audio.

Requisiti del sito web

Se le istruzioni sono fornite tramite sito web, esse devono essere in un formato comunemente usato leggibile con software liberamente disponibile; il sito deve essere protetto da accessi non autorizzati e manomissioni; deve ridurre al minimo interruzioni ed errori di visualizzazione; deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679; l’indirizzo Internet deve essere stabile e direttamente accessibile nei periodi di conservazione previsti; devono essere disponibili tutte le versioni precedenti con la data di pubblicazione.

Controllo da parte dell’organismo notificato

L’osservanza degli articoli da 4 a 7 è esaminata, se del caso, da un organismo notificato nell’ambito della procedura applicabile di valutazione della conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745.

Coerenza con le istruzioni cartacee e requisiti minimi del sito

Le istruzioni elettroniche fornite in aggiunta a quelle cartacee devono essere coerenti con il contenuto della versione cartacea completa. Se rese disponibili mediante sito web, quest’ultimo deve rispettare almeno le lettere b), d), e) e f) dell’articolo 7, paragrafo 2.

Abrogazione e disciplina transitoria

Il regolamento (UE) n. 207/2012 è abrogato, ma continua ad applicarsi ai dispositivi immessi sul mercato o messi in servizio ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745 fino al 26 maggio 2024. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza allegata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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