Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2227

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sulle licenze e abilitazioni dei piloti contenuta nel regolamento (UE) n. 1178/2011, armonizzandola con l’evoluzione delle norme operative sulle operazioni ogni tempo e con l’impiego di elicotteri monomotore in IFR. Introduce misure transitorie per i titolari di abilitazioni IR(H) e per gli istruttori/esaminatori coinvolti nelle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo. Rivede inoltre requisiti di esperienza, addestramento e test per diverse figure aeronautiche, e chiarisce definizioni e procedure di abilitazione.

Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 sui requisiti per licenze e abilitazioni del personale di volo, con particolare riguardo alle operazioni ogni tempo, all’abilitazione al volo strumentale e all’addestramento e ai privilegi su elicotteri.

Ambito di applicazione

Si applica ai piloti, istruttori, esaminatori, organizzazioni di addestramento e autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della parte FCL del regolamento (UE) n. 1178/2011, in relazione alle licenze e abilitazioni aeronautiche, soprattutto per elicotteri, ma con modifiche anche per velivoli, dirigibili e convertiplani. Incide sui requisiti per operazioni IFR/PBN, operazioni a equipaggio singolo e plurimo, rilascio/rinnovo/ripristino di abilitazioni IR, ATPL, TRI, SFI, IRI, MCCI e sui programmi delle ATO che forniscono addestramento per IR(H). Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione generale dal 30 ottobre 2022 e applicazione immediata dell’articolo 1, punto 1).

Modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per operazioni ogni tempo e addestramento IR/elicotteri

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 aggiorna la disciplina UE sulle licenze dell’equipaggio di volo per adeguarla all’evoluzione delle operazioni IFR e alle nuove possibilità operative degli elicotteri monomotore. Il legislatore europeo interviene sia sui requisiti sostanziali di addestramento, esperienza e test, sia su talune misure transitorie per evitare disallineamenti tra vecchie e nuove qualifiche.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge una duplice finalità: da un lato coordinare la parte FCL del regolamento (UE) n. 1178/2011 con la disciplina operativa del regolamento (UE) n. 965/2012, che va verso un quadro completo per gli avvicinamenti IFR in bassa visibilità; dall’altro adattare i requisiti alle nuove certificazioni di elicotteri monomotore idonei al volo IFR e rendere più flessibile l’uso di equipaggi plurimi su elicotteri certificati per equipaggio singolo. Il regolamento mira inoltre a introdurre transizioni ordinate per i titolari di IR(H) e per le organizzazioni di addestramento.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche riguardano la parte FCL del regolamento (UE) n. 1178/2011, quindi licenze, abilitazioni, addestramento, test e controlli del personale di volo civile. Sono toccati in particolare i piloti di elicottero, ma anche disposizioni trasversali su velivoli, dirigibili e convertiplani, oltre alle figure di istruttore/esaminatore (TRI, SFI, IRI, MCCI, TRE, SFE). Rilevano anche le organizzazioni di addestramento (ATO) e, per alcuni privilegi transitori, le autorità competenti degli Stati membri.

Definizioni aggiornate

La norma FCL.010 viene riscritta per chiarire cosa si intenda per:

  • operazione a equipaggio plurimo, che richiede almeno due piloti che cooperano in un aeromobile a equipaggio plurimo o singolo;
  • aeromobile a equipaggio plurimo, includendo per elicotteri, dirigibili e convertiplani sia gli aeromobili certificati per almeno due piloti sia quelli che, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere impiegati con almeno due piloti;
  • aeromobile a equipaggio singolo, includendo per elicotteri, dirigibili e convertiplani gli aeromobili certificati per un solo pilota e non soggetti all’obbligo di impiego con almeno due piloti ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Adeguamento dei privilegi IFR e dei test di abilitazione

La norma FCL.605 è riscritta: i titolari di IR possono pilotare in condizioni IFR, comprese le operazioni PBN, con altezza di decisione minima non inferiore a 200 ft o inferiore a 200 ft se autorizzati secondo l’allegato V (parte SpA) del regolamento (UE) n. 965/2012. Per l’esercizio dei privilegi come pilota in comando in operazioni IFR a equipaggio plurimo su elicotteri, il titolare di IR(H) deve avere almeno 70 ore di tempo strumentale, di cui fino a 30 possono essere svolte su simulatore.

Il test di abilitazione IR è disciplinato dalla nuova FCL.620, che rinvia all’appendice 7 per la dimostrazione della capacità di eseguire procedure e manovre con il livello di competenza richiesto. Per le IR(A) e IR(As) sono introdotte norme specifiche: il test per IR plurimotore si svolge su aeromobile plurimotore, quello monomotore su aeromobile monomotore; per i dirigibili valgono criteri analoghi.

Specificità per elicotteri: estensione dei privilegi IR(H)

La nuova FCL.630.H prevede che, salvo diversa indicazione dei dati di idoneità operativa ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012, chi intende estendere i privilegi IR(H) ad altri tipi di elicotteri debba completare, oltre al corso per l’abilitazione per tipo pertinente, due ore di addestramento al volo presso un’ATO sul tipo interessato, con solo riferimento agli strumenti in IFR. Tale addestramento può essere svolto in FFS o FTD rappresentativi del tipo per le operazioni IFR.

Requisiti per il primo rilascio di abilitazioni per tipo su elicotteri

La norma FCL.720.H è profondamente modificata. Per gli elicotteri a equipaggio plurimo, prima di iniziare il corso per l’abilitazione per tipo il richiedente deve soddisfare requisiti di esperienza che includono, tra l’altro, almeno 500 ore di tempo di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili; viene soppressa una precedente opzione di requisito. Per chi ha completato corsi integrati ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR o CPL(H) ma non soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), punto 1), è consentito accedere al corso di type rating per elicotteri plurimotore con privilegi inizialmente limitati al solo copilota, da rimuovere al completamento delle condizioni previste.

Per gli elicotteri plurimotore, il richiedente che chieda il primo rilascio deve soddisfare i requisiti specifici della lettera c). La disciplina viene inoltre coordinata con le regole operative e con i casi in cui il test o il controllo siano stati eseguiti in operazioni a equipaggio singolo o plurimo.

Operazioni a equipaggio singolo e plurimo: formazione e annotazioni in licenza

La nuova FCL.725, lettera d), disciplina l’aggiunta dei privilegi per l’altra forma di operazione sullo stesso tipo di aeromobile. Se un pilota è già titolare di abilitazione per tipo con privilegi per equipaggio singolo o plurimo, si considera già soddisfatta la parte teorica; resta necessario completare l’addestramento pratico addizionale secondo l’appendice 9, presso un’ATO o un’organizzazione soggetta alla parte ORO del regolamento (UE) n. 965/2012 autorizzata a fornire tale addestramento.

Per gli elicotteri a equipaggio singolo, il testo distingue i casi in cui la forma di operazione deve essere annotata nella licenza e i casi in cui non lo è. Se un test o controllo per un’abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio singolo non complessi è stato completato solo in operazioni a equipaggio plurimo, la licenza deve riportare una restrizione alle operazioni a equipaggio plurimo, rimovibile con successivo controllo comprendente gli elementi richiesti per il singolo pilota. Negli altri casi, il pilota può esercitare i privilegi in equipaggio singolo se il test o controllo è stato svolto in equipaggio singolo o in equipaggio plurimo con elementi aggiuntivi dedicati; può operarli in equipaggio plurimo solo se soddisfa FCL.720.H, lettera a), punto 2), i privilegi sono esercitati nell’ambito della parte ORO del regolamento (UE) n. 965/2012 e il test o controllo è stato completato in operazioni a equipaggio plurimo.

Requisiti per istruttori, esaminatori e controllori

Il regolamento modifica numerose norme relative a TRI, SFI, IRI, MCCI, TRE e SFE. In generale, per ottenere o estendere privilegi su elicotteri a equipaggio plurimo o su elicotteri a equipaggio singolo utilizzati in operazioni a equipaggio plurimo, servono consistenti esperienze di volo in operazioni a equipaggio plurimo, spesso quantificate in 350 ore su qualsiasi categoria di aeromobili oppure, per alcune figure e categorie, 1 000 o 1 500 ore complessive con specifiche ripartizioni.

Tra gli interventi principali:

  • FCL.905.TRI e FCL.905.SFI: per taluni privilegi formativi è richiesto l’addestramento MCC e almeno 350 ore di volo in operazioni a equipaggio plurimo;
  • FCL.910.TRI e FCL.1010.TRE: per l’estensione dei privilegi da equipaggio singolo a plurimo sono fissati minimi di 100 ore sul tipo o 350 ore su qualsiasi categoria;
  • FCL.915.TRI, FCL.915.SFI, FCL.915.MCCI e FCL.1010.SFE: sono riformulati i requisiti di esperienza per il rilascio iniziale dei certificati, differenziando tra elicotteri mono/plurimotore e operazioni a equipaggio singolo/plurimo;
  • FCL.915.IRI: per fornire addestramento su elicotteri plurimotore occorre rispettare i requisiti richiamati per TRI;
  • FCL.1005.TRE: i controlli di professionalità per il rinnovo/ripristino di IR sono ammessi solo se il TRE(H) possiede una valida IR(H).

Modifiche ai corsi IR(H) e ai contenuti pratici di addestramento

L’appendice 6 viene aggiornata per il corso IR(H): devono essere incluse almeno 55 ore di tempo strumentale in istruzione. Di queste, fino a 20 ore possono essere svolte in FNPT I(H) o (A), oppure sostituite da 20 ore in un aeromobile approvato per il corso; in alternativa fino a 40 ore possono essere svolte in FTD 2/3, FNPT II/III o FFS per elicotteri. L’istruzione di volo strumentale deve comprendere almeno 10 ore su elicotteri certificati per il volo in IFR.

Sono inoltre riscritti i contenuti delle procedure e manovre da esercitare, includendo transizione dal volo a vista al volo strumentale al decollo, partenze e arrivi strumentali standard, procedure IFR in rotta, attesa, avvicinamenti con minimi specificati, mancato avvicinamento e atterraggi da avvicinamento strumentale, compreso il circuito a vista.

Misure di credito e requisiti transitori nelle appendici

L’appendice 8 viene modificata per stabilire che i crediti relativi alla parte IR per elicotteri sono riconosciuti soltanto quando i titolari rinnovano o ripristinano privilegi IR per elicotteri a equipaggio singolo, secondo il caso.

L’appendice 9 è ampiamente rivista. Tra i punti più rilevanti:

  • il test per aeromobili a equipaggio plurimo o per aeromobili a equipaggio singolo usati in operazioni a equipaggio plurimo deve svolgersi in un ambiente a equipaggio plurimo;
  • per alcuni velivoli complessi ad alte prestazioni il mancato superamento di più di 5 voci comporta la ripetizione dell’intero test, mentre il mancato superamento di non più di 5 voci impone la ripetizione delle sole voci insufficienti;
  • sono eliminate le note specifiche sulle operazioni CAT II/III nell’ambito indicato;
  • per gli elicotteri a equipaggio singolo sono introdotti requisiti dettagliati per test, rinnovo e ripristino delle abilitazioni, con obbligo di completare specifiche manovre a seconda che si tratti di monomotore o plurimotore, e con obblighi aggiuntivi per i privilegi IR;
  • per alcune voci con asterisco è richiesto che siano effettuate con il solo riferimento agli strumenti, altrimenti l’abilitazione per tipo è limitata al VFR.

Regime transitorio e applicazione nel tempo

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 30 ottobre 2022, ma la modifica dell’articolo 4 quater, punto 1), si applica già dalla data di entrata in vigore. È inoltre previsto che le organizzazioni di addestramento adeguino i programmi per la IR(H) entro il 30 ottobre 2023, mentre i privilegi transitori per addestramento/test/controlli su operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo sono validi fino al 30 ottobre 2025.

Implicazioni operative per professionisti e operatori

Per avvocati e commercialisti del settore aeronautico, il regolamento è rilevante soprattutto per la gestione della compliance di ATO, operatori e personale navigante: richiede l’aggiornamento dei programmi di training, la verifica dei prerequisiti per il rilascio e la conversione di abilitazioni, la corretta annotazione delle restrizioni in licenza e il coordinamento con la disciplina operativa del regolamento (UE) n. 965/2012. Le misure transitorie riducono il rischio di discontinuità per i titolari di IR(H) e per le strutture che devono adattare i corsi ai nuovi standard.

Disposizioni principali

Adeguamento dell’articolo 4 quater del regolamento 1178/2011

Vengono aggiornati i crediti e i rinvii relativi ai titolari di EIR e ai richiedenti BIR: continuano ad applicarsi il rinnovo/ripristino della EIR secondo FCL.825, lettera g), e il riconoscimento dei crediti completi ai fini di FCL.835, lettera c), punto 2), sottopunti i) e iii), nonché i crediti per i titolari di EIR secondo la parte FCL.

Misure transitorie per IR(H) su elicotteri monomotore e plurimotore

L’articolo 4 quinquies stabilisce che le IR(H) rilasciate prima del 30 ottobre 2022 valgono sia per elicotteri monomotore sia plurimotore e sono riemesse in tale forma in caso di riemissione amministrativa della licenza. Chi abbia iniziato prima del 30 ottobre 2022 l’addestramento per IR(H) su elicotteri mono- o plurimotore può completarlo e ottenere una IR(H) valida per entrambi i tipi.

Privilegi transitori per operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo

L’articolo 4 sexies consente agli Stati membri di rilasciare privilegi specifici per addestrare, testare e controllare operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo a istruttori o esaminatori che abbiano il relativo certificato, completato l’addestramento FCL.735.H e maturato esperienza accettabile. I privilegi valgono fino al 30 ottobre 2025 e il rinnovo richiede il rispetto dei requisiti di esperienza previsti per istruttori ed esaminatori nella parte FCL.

Adeguamento dei programmi delle organizzazioni di addestramento

Le organizzazioni di addestramento che forniscono corsi per IR(H) devono adattare il programma di addestramento alla parte FCL entro il 30 ottobre 2023.

Nuove definizioni di operazioni e aeromobili a equipaggio singolo/plurimo

La norma FCL.010 chiarisce le definizioni di operazione a equipaggio plurimo, aeromobile a equipaggio plurimo e aeromobile a equipaggio singolo, estendendo la nozione anche a elicotteri, dirigibili e convertiplani in base alla certificazione o all’obbligo operativo previsto dal regolamento (UE) n. 965/2012.

Aggiornamento dei requisiti di esperienza e addestramento per ATPL(H), IR e abilitazioni correlate

Sono riformulate le norme FCL.510.H, FCL.605, FCL.620, FCL.630.H e FCL.720.H, con nuovi requisiti di ore di volo, addestramento MCC, tempo strumentale, navigazione e volo notturno per la ATPL(H), e con la revisione dei privilegi IR, dei test di abilitazione e dell’estensione delle IR(H) ad altri tipi di elicotteri. Per i primi rilasci di abilitazioni per tipo su elicotteri sono ridisegnati i prerequisiti in funzione delle operazioni mono/plurimotore e mono/pluricrew.

Requisiti per istruttori e esaminatori su elicotteri e altre categorie

Sono modificati i requisiti per TRI, SFI, IRI, MCCI, TRE e SFE, soprattutto quanto a ore di esperienza in operazioni a equipaggio plurimo, addestramento MCC e condizioni per estendere i privilegi da operazioni a equipaggio singolo a plurimo. Per alcuni certificati sono previsti minimi di 350 ore in operazioni a equipaggio plurimo o 1 000/1 500 ore complessive a seconda della categoria.

Modifiche alle appendici sulla formazione e sui test

Sono aggiornate le appendici 3, 6, 8 e 9 per allineare corsi IR(H), test di abilitazione e controlli di professionalità alle nuove regole. In particolare, il corso IR(H) deve includere almeno 55 ore di tempo strumentale, con specifici limiti di simulatore, e l’appendice 9 disciplina in modo dettagliato i test per aeromobili a equipaggio plurimo e per elicotteri a equipaggio singolo, inclusa la rimozione di restrizioni e i casi in cui l’abilitazione resta limitata al VFR se non è stato svolto il lavoro strumentale richiesto.

Decorrenza e regime applicativo

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 30 ottobre 2022, mentre la modifica dell’articolo 4 quater, punto 1), si applica dalla data di entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilelicenze e abilitazioni aeronautichesicurezza aereaformazione professionaleoperazioni di volo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.