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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/759

Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento

Normativa europea32022R0759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per colmare una lacuna: la mancanza di una metodologia armonizzata per conteggiare come rinnovabile il raffrescamento e il teleraffrescamento. La nuova disciplina stabilisce definizioni, ambito di applicazione, criteri di esclusione, soglie di efficienza stagionale e metodi di calcolo basati su valori standard o su misurazioni. L’obiettivo è consentire agli Stati membri di contabilizzare in modo uniforme l’energia rinnovabile impiegata per il raffrescamento, includendola nelle quote complessive e in quelle per riscaldamento e raffrescamento.

Modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 introducendo una metodologia armonizzata per il calcolo dell’energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri ai fini del calcolo della quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo e nelle quote per il riscaldamento e il raffrescamento, con riferimento al raffrescamento stazionario attivo, incluso il teleraffrescamento. La metodologia riguarda i sistemi di raffrescamento individuali e collettivi, le pompe di calore e i generatori di freddo, distinguendo tra calcolo con valori standard e calcolo basato su misurazioni. Sono espressamente esclusi il raffrescamento passivo, il raffrescamento nei mezzi di trasporto, la refrigerazione e il congelamento per materiali deperibili, i sistemi sotto 2 °C o sopra 30 °C e il raffrescamento del calore di scarto in determinati settori industriali e infrastrutturali; gli Stati membri possono inoltre escludere ulteriori categorie per tutela ambientale locale.

Modifica dell’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per il raffrescamento da fonti rinnovabili

Il regolamento delegato (UE) 2022/759 interviene sull’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, che già disciplinava il computo dell’energia rinnovabile prodotta dalle pompe di calore per il riscaldamento, ma non conteneva una metodologia per il raffrescamento. La Commissione introduce quindi regole armonizzate per consentire agli Stati membri di contabilizzare in modo uniforme l’energia rinnovabile utilizzata nel raffrescamento e nel teleraffrescamento, anche ai fini degli obiettivi dell’Unione in materia di energie rinnovabili e degli obiettivi settoriali di riscaldamento, raffrescamento e teleraffrescamento.

Finalità della disciplina e razionale tecnico

La scelta regolatoria si fonda sull’esigenza di evitare disomogeneità tra Stati membri nel calcolo della quota rinnovabile del raffrescamento. La metodologia è costruita intorno al concetto di efficienza stagionale del sistema di raffrescamento, misurata tramite lo SPFp in energia primaria, quale indicatore della presenza e dell’uso di una fonte di freddo rinnovabile. La logica di fondo è che, quanto più il sistema è efficiente, tanto maggiore è la parte di raffrescamento che può essere qualificata come rinnovabile.

Ambito di applicazione e perimetro delle esclusioni

La parte B dell’allegato VII si applica al raffrescamento attivo, compreso il teleraffrescamento, sia che il sistema utilizzi un generatore di freddo sia che operi in raffrescamento ventilativo naturale. Restano fuori dal calcolo il raffrescamento passivo, quello nei mezzi di trasporto, la refrigerazione e il congelamento destinati a materiali deperibili, i sistemi con temperatura di raffrescamento inferiore a 2 °C o superiore a 30 °C e il raffrescamento del calore di scarto prodotto da energia, processi industriali e settore terziario. È inoltre chiarito che gli Stati membri possono escludere ulteriori categorie di sistemi per ragioni di tutela ambientale locale, ad esempio per proteggere corsi d’acqua e laghi dal surriscaldamento.

Definizioni rilevanti

L’allegato introduce una serie di definizioni tecniche che delimitano l’operatività della metodologia. Vengono definiti il raffrescamento, il sistema di raffrescamento, il raffrescamento ventilativo naturale o "free cooling", il generatore di freddo, il raffrescamento attivo e passivo, la ventilazione, il ventilatore, la quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento, il pozzo caldo o fonte di freddo, il sistema di estrazione del calore, il dispositivo di raffrescamento, il sistema di espulsione del calore, l’apporto di energia, il teleraffrescamento, il fattore di prestazione stagionale in energia primaria, le ore equivalenti a pieno regime e i gradi-giorno di raffrescamento. Tali definizioni sono essenziali per distinguere tra sistemi contabilizzabili e sistemi esclusi.

Metodo di calcolo basato sullo SPFp

Il cuore della metodologia è il fattore di prestazione stagionale in energia primaria (SPFp), che misura il rendimento del sistema di raffrescamento nel corso della stagione di utilizzo. La parte rinnovabile del raffrescamento, indicata come sSPFp, cresce al crescere dello SPFp. Il regolamento fissa una soglia minima di SPFp pari almeno a 1,4: al di sotto di tale valore l’energia rinnovabile è considerata pari a zero. Fissa inoltre una soglia massima pari almeno a 6: oltre tale livello l’intero raffrescamento erogato è qualificato come rinnovabile. Per i valori intermedi si applica un criterio progressivo lineare.

Valori standard, misurazioni e soglia di capacità

La metodologia distingue tra sistemi per i quali esistono valori standard e sistemi per i quali tali valori non sono disponibili. Per i sistemi di raffrescamento individuale con capacità nominale inferiore a 1,5 MW, quando disponibile, può essere utilizzato un approccio semplificato fondato su SPF standard e ore equivalenti a pieno regime (EFLH). In assenza di valori standard, oppure quando la misurazione è la prassi standard, si applicano dati misurati. Il calcolo misurato è obbligatorio per i sistemi con capacità pari o superiore a 1,5 MW, per il teleraffrescamento e per le tecnologie per le quali non esistono valori standard; peraltro, gli Stati membri possono sempre optare per misurazioni anche quando i valori standard siano disponibili.

Regole specifiche per il teleraffrescamento

Il teleraffrescamento è disciplinato da regole dedicate. Ai fini del calcolo, si considera il raffrescamento netto erogato al cliente finale, ottenuto sottraendo le perdite nella rete di distribuzione dal raffrescamento lordo. Il sistema può essere suddiviso in sottosistemi comprendenti almeno un generatore di freddo o un sistema di raffrescamento ventilativo naturale; in tal caso occorre misurare, per ciascun sottosistema, il raffrescamento fornito e l’apporto di energia, nonché ripartire gli ausiliari non direttamente attribuibili. Sono espressamente esclusi dal computo della distribuzione interna gli ausiliari come pompe secondarie e terminali di distribuzione in edificio.

Calcolo con valori standard e formule operative

Per i sistemi che possono utilizzare valori standard, l’energia di raffrescamento erogata è stimata come capacità nominale di raffrescamento moltiplicata per le ore equivalenti a pieno regime. Il regolamento fornisce formule predefinite per il settore residenziale, terziario e per i processi, utilizzando anche i gradi-giorno di raffrescamento come variabile climatica. Il testo precisa inoltre il collegamento con i regolamenti di ecodesign (regolamento (UE) 2016/2281 e regolamento (UE) n. 206/2012) e con il regolamento (UE) n. 813/2013 per i generatori reversibili.

Calcolo con misurazioni

Quando si utilizzano misurazioni, l’apporto di energia deve comprendere tutte le fonti energetiche impiegate dal sistema di raffrescamento, inclusi generatori di freddo, pompe e ventilatori ausiliari, ma non l’energia per la distribuzione del freddo all’edificio o al processo. La fornitura di energia di raffrescamento si misura al netto delle perdite di freddo, comprese quelle della rete di teleraffrescamento e della distribuzione interna. Per i sistemi che svolgono anche funzione di ventilazione, si considera solo la parte aggiuntiva di energia associata al raffrescamento.

Integrazione nel calcolo delle quote complessive di energia rinnovabile

L’energia rinnovabile per il raffrescamento entra sia nel numeratore sia nel denominatore del calcolo della quota complessiva di energia rinnovabile nel consumo finale lordo, nonché nel calcolo delle quote specifiche per il riscaldamento e il raffrescamento. In questo modo il raffrescamento rinnovabile viene integrato nella contabilità energetica dell’Unione con la medesima logica applicabile alle altre fonti rinnovabili.

Fattori di energia primaria e coerenza con il quadro UE

Per garantire coerenza e stabilità, i valori soglia dell’SPF calcolati in energia primaria usano il fattore di energia primaria per l’elettricità pari a 2,1, in linea con la modifica della direttiva 2012/27/UE operata dalla direttiva (UE) 2018/2002. Il regolamento chiarisce che, quando l’apporto energetico è fornito da vettori primari come calore o gas, il fattore di base è pari a 1, perché non vi è trasformazione energetica. Sono richiamate anche le definizioni e i parametri tecnici previsti dagli atti di ecodesign e dalla norma EN14511.

Facoltà degli Stati membri e riesame della Commissione

Gli Stati membri possono adottare metodologie e calcoli più accurati rispetto a quelli standardizzati, purché trasmettano alla Commissione le proprie metodologie e una relazione illustrativa. La Commissione, se necessario, tradurrà e pubblicherà tali documenti sulla propria piattaforma di trasparenza. Infine, il regolamento prevede un riesame da parte della Commissione alla luce del progresso tecnologico, dell’innovazione, della diffusione degli stock e dell’impatto sugli obiettivi in materia di energie rinnovabili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 con quello allegato al regolamento, introducendo la disciplina del computo dell’energia rinnovabile usata per il raffrescamento oltre a quella per il riscaldamento.

Ambito e esclusioni del raffrescamento rinnovabile

L’allegato VII, parte B, prevede che gli Stati membri conteggino il raffrescamento attivo, incluso il teleraffrescamento, ma escludano il raffrescamento passivo, il raffrescamento nei trasporti, la refrigerazione e il congelamento di deperibili, i sistemi con temperatura prefissata inferiore a 2 °C o superiore a 30 °C e il raffrescamento del calore di scarto in specifici settori. È ammessa l’esclusione di ulteriori categorie per motivi ambientali locali.

Definizioni tecniche essenziali

Vengono definiti, tra gli altri, raffrescamento, sistema di raffrescamento, raffrescamento ventilativo naturale, generatore di freddo, raffrescamento attivo e passivo, ventilazione, ventilatore, quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento, fonte di freddo/pozzo caldo, teleraffrescamento, fattore di prestazione stagionale in energia primaria (SPFp), ore equivalenti a pieno regime e gradi-giorno di raffrescamento.

Formula generale e soglie di efficienza SPFp

La quota rinnovabile del raffrescamento dipende dal fattore di prestazione stagionale in energia primaria (SPFp). La metodologia fissa una soglia minima pari ad almeno 1,4 (SPFpLOW), sotto la quale la quota rinnovabile è nulla, e una soglia massima pari ad almeno 6 (SPFpHIGH), al di sopra della quale il raffrescamento è considerato interamente rinnovabile. Tra le due soglie si applica un calcolo progressivo lineare.

Uso di valori standard e misurazioni

Per i sistemi con capacità nominale inferiore a 1,5 MW e con SPF standard disponibile, gli Stati membri possono usare un approccio semplificato basato su valori standard e ore equivalenti a pieno regime. In assenza di valori standard, e in ogni caso per i sistemi di capacità pari o superiore a 1,5 MW, per il teleraffrescamento e per le tecnologie senza valori standard, si usano dati misurati. Gli Stati membri possono comunque scegliere la misurazione anche quando esistano valori standard.

Regole specifiche per il teleraffrescamento

Nel teleraffrescamento si considera il raffrescamento netto erogato al cliente, sottraendo le perdite di distribuzione dal raffrescamento lordo. È possibile suddividere il sistema in sottosistemi, includendo in ciascuno i dispositivi ausiliari pertinenti; gli ausiliari non attribuibili a un singolo sottosistema sono ripartiti pro quota.

Integrazione nelle quote di energia rinnovabile

La quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento concorre sia al numeratore sia al denominatore nel calcolo della quota complessiva di energia rinnovabile e, separatamente, delle quote di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento.

Rinvio a norme di ecodesign e fattore di energia primaria

Il calcolo degli SPF standard si collega ai regolamenti (UE) 2016/2281, (UE) n. 206/2012 e, per i generatori reversibili, al regolamento (UE) n. 813/2013. Il fattore di energia primaria per l’elettricità è aggiornato a 2,1, in coerenza con la direttiva 2012/27/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002.

Facoltà degli Stati membri di usare metodologie più accurate

Gli Stati membri possono adottare metodologie e valori alternativi più accurati per le statistiche nazionali, purché li trasmettano alla Commissione con una relazione esplicativa; la Commissione può tradurre e pubblicare i documenti sulla propria piattaforma per la trasparenza.

Riesame ed entrata in vigore

La Commissione riesamina il regolamento alla luce del progresso tecnologico, dell’innovazione, della diffusione degli stock e dell’impatto sugli obiettivi in materia di energie rinnovabili. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieenergia rinnovabileefficienza energeticaraffrescamento e teleraffrescamentostatistiche energeticheprogettazione ecocompatibile

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