Regolamento (UE) 2021/2228
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 della Commissione del 14 dicembre 2021 che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna per il 2022 la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione, fissandola a 0,0072 EUR al minuto. Il valore è rilevante nel quadro del regime roaming, poiché costituisce il limite massimo del sovrapprezzo eventualmente applicabile per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate. Il regolamento sostituisce il precedente atto di esecuzione del 2020 e prevede un riesame annuale di tale media ponderata.
Fissa per il 2022 la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili nell’Unione, ai fini della disciplina del roaming, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno di essi. Riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare la determinazione del tetto medio ponderato delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili nell’Unione, utilizzato come parametro per il possibile sovrapprezzo sulla ricezione di chiamate in roaming regolamentate ai sensi del regolamento (UE) n. 531/2012. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022.
Media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 della Commissione aggiorna il parametro economico utilizzato nel quadro del roaming regolamentato per determinare il limite del sovrapprezzo eventualmente applicabile alla ricezione di chiamate in roaming. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 531/2012 e sulla necessità di adeguare annualmente la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili sulla base dei dati nazionali più recenti.
Contesto normativo e finalità
Nei considerando si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 531/2012, dal 15 giugno 2017 i fornitori nazionali non possono applicare ai clienti in roaming, in qualsiasi Stato membro, alcun sovrapprezzo per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, entro i limiti della politica di utilizzo corretto. Il regolamento del 2012 consente tuttavia, in determinate condizioni, l’applicazione di un sovrapprezzo e ne limita l’importo alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione.
Raccolta e metodo di calcolo
La Commissione ha calcolato il valore aggiornato sulla base delle informazioni fornite dall’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), che ha raccolto i dati dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri. Tali dati riguardano:
- il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili fissate a livello nazionale, in conformità agli articoli 32, 67 e 74 della direttiva (UE) 2018/1972;
- il numero totale di abbonati in ciascuno Stato membro.
Il metodo indicato nei considerando prevede di moltiplicare la tariffa massima nazionale consentita per il numero di abbonati dello Stato membro interessato, sommare i prodotti di tutti gli Stati membri e dividere il totale per il numero complessivo di abbonati nell’Unione. Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre 2021 tratta dalla banca dati della Banca centrale europea.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione a 0,0072 EUR al minuto. Si tratta del valore di riferimento per il periodo di applicazione del regolamento.
Abrogazione del precedente atto di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082, che aveva fissato la media ponderata per il 2021. Il nuovo atto sostituisce quindi integralmente il precedente parametro annuale.
Decorrenza, efficacia e riesame annuale
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi dal 1º gennaio 2022. Nei considerando si precisa inoltre che, in base al regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione deve riesaminare ogni anno la media ponderata fissata dal presente regolamento di esecuzione.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori di telecomunicazioni e per i professionisti che assistono clienti nel settore, il regolamento assume rilievo soprattutto come parametro di calcolo del limite massimo dei sovrapprezzi connessi alle chiamate in roaming regolamentate. Il valore fissato per il 2022 va letto in combinazione con la disciplina del regolamento (UE) n. 531/2012 e con la politica di utilizzo corretto applicabile ai clienti in roaming.
Disposizioni principali
Determinazione della media ponderata UE
L’articolo 1 fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione a 0,0072 EUR al minuto. Il valore è calcolato dalla Commissione sulla base dei dati al 30 giugno 2021, tenendo conto delle tariffe massime nazionali e del numero di abbonati in ciascuno Stato membro; per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro si applica il tasso di cambio medio del secondo trimestre 2021 desunto dalla banca dati della BCE.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082, che fissava la media ponderata da applicare nel 2021 sulla base dei dati al 1º luglio 2020.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Contesto normativo sul roaming
Nei considerando si richiama l’articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 531/2012, che vieta, a decorrere dal 15 giugno 2017, sovrapprezzi per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate entro i limiti della politica di utilizzo corretto, e l’articolo 6 sexies, paragrafo 2, che limita l’eventuale sovrapprezzo alla media ponderata fissata dalla Commissione. Si richiama inoltre il ruolo del BEREC e delle autorità nazionali di regolamentazione nel fornire i dati sui massimali nazionali e sul numero di abbonati, nonché l’obbligo di riesame annuale della media ponderata.
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