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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19075/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e delle socie, per l'anno 2014, avvisi di accertamento contestando, alla società, l'indebita deduzione ai fini IRES e IRAP e la detrazione ai fini IVA di quote di ammortamento di automezzi e arredi nonché di costi per sponsorizzazione ritenuti non documentati; alle socie veniva contestato un maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF. La CTP aveva rigettato i ricorsi, ma la CGT di secondo grado aveva accolto l'appello dei contribuenti. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, perché la CGT aveva accolto l'appello richiamando solo giurisprudenza di legittimità sulle spese di sponsorizzazione senza spiegare le ragioni del decisum nel caso concreto; 2) violazione dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002, dell'art. 108 TUIR e dell'art. 2697 c.c., perché il giudice d'appello avrebbe riconosciuto la deducibilità delle spese senza verificare che i contribuenti avessero assolto l'onere di provare l'effettiva attività promozionale svolta dai soggetti sponsorizzati a favore dello sponsor.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che la decisione di merito era affetta da motivazione apparente: la CGT si era limitata a enunciare in astratto il principio della presunzione legale di inerenza delle sponsorizzazioni, senza confrontarsi con la contestazione specifica dell'Ufficio sulla mancata documentazione delle spese e senza verificare in concreto l'effettiva sussistenza di una specifica attività promozionale dei beneficiari. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione integra nullità se il ragionamento decisorio non è comprensibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma che impone la motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e dell'onere della prova.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289/2002

    ritenuto norma speciale che introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di impianti/compagini sportive dilettantistiche, entro i limiti previsti, con deducibilità integrale del costo se ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 108 TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime generale di deducibilità dei costi, ma la Corte evidenzia che la norma speciale dell'art. 90, comma 8, lo deroga nel settore considerato.

  • art. 109 TUIR

    menzionato dalla Corte come regime generale di deducibilità derogato dalla disciplina speciale delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte afferma che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l'assolvimento dell'onere di prova sulla concreta attività promozionale del beneficiario a fronte della contestazione dell'Ufficio.

Massime di principio

  • In tema di spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, l. 289/2002 opera come norma speciale e, al ricorrere dei presupposti previsti, determina una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità del costo, con conseguente integrale deducibilità fiscale della spesa.
  • La presunzione non esonera il giudice dal verificare in concreto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, inclusa l'effettiva attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato in favore dello sponsor.
  • È affetta da motivazione apparente la sentenza tributaria che si limiti a richiamare in astratto la giurisprudenza sulla deducibilità delle sponsorizzazioni senza confrontarsi con le specifiche contestazioni dell'Ufficio e senza spiegare le ragioni dell'accoglimento nel caso concreto.
  • Quando l'Amministrazione contesti la mancanza di documentazione dei costi, il giudice deve verificare se il contribuente abbia assolto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della deduzione invocata, in particolare l'esistenza della specifica attività promozionale resa dal beneficiario della sponsorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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