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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02793/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una società esercenti trasporto urbano, in relazione a fatti che la datrice di lavoro riteneva integrassero una giusta causa o comunque una mancanza sanzionabile con il recesso espulsivo secondo il CCNL di settore e la disciplina del R.D. n. 148 del 1931. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del licenziamento, ma aveva qualificato la violazione procedurale come mera inefficacia ai sensi dell'art. 18, comma 6, St. lav., mentre aveva ritenuto che la condotta fosse sussumibile in ipotesi contrattuali punite con sanzione conservativa. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla giusta causa e sull'interpretazione del CCNL e del R.D. n. 148/1931, sostenendo che la condotta dovesse rientrare tra quelle punite con licenziamento. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo ha sostenuto che la radicale omissione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 53 R.D. n. 148/1931 comportasse nullità del licenziamento e applicazione della tutela reintegratoria piena ex art. 18, commi 1 e 2, St. lav.; con il secondo ha contestato l'utilizzabilità delle attività investigative esterne poste a base dell'addebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, ritenendo che la violazione del procedimento disciplinare di cui all'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 determini la nullità del provvedimento disciplinare quale invalidità di protezione, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, St. lav. Tale accoglimento ha reso assorbito il secondo motivo incidentale e ha comportato l'inammissibilità del ricorso principale della società, perché la nullità del licenziamento e la tutela reintegratoria piena rendevano privo di interesse ogni esame sulla giusta causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla datrice di lavoro per sostenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla datrice di lavoro nel quadro dei doveri del lavoratore

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla datrice di lavoro a sostegno della violazione dei doveri di correttezza

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla datrice di lavoro a sostegno della violazione dei doveri di buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 18 L. 300/1970

    individua il regime sanzionatorio applicabile al licenziamento illegittimo; la Corte richiama la tutela reintegratoria piena per nullità del licenziamento e la diversa tesi della tutela meramente indennitaria per inefficacia

  • art. 53 R.D. n. 148 del 1931

    la sua violazione, per omissione del procedimento disciplinare, comporta nullità del provvedimento disciplinare quale invalidità di protezione e non mera inefficacia

  • art. 66 CCNL Autoferrotranvieri

    richiamato per la qualificazione della condotta e il confronto tra sanzioni conservative ed espulsive

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    invocati per l'interpretazione del contratto collettivo disciplinare

  • artt. 41, 42, 44 e 45 R.D. n. 148/1931

    richiamati dalla società per sostenere la riconducibilità della condotta a ipotesi punite con sanzione espulsiva o comunque non conservativa

  • art. 1, comma 2, L. n. 270/1988

    richiamato dalla società nel quadro della disciplina applicabile al rapporto

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    richiamato dal lavoratore per sostenere la nullità del licenziamento per violazione di norme imperative

  • art. 18, commi 1 e 6, L. 300/1970

    oggetto del contrasto tra tutela reintegratoria piena e tutela meramente indennitaria debole

  • art. 2 L. 300/1970

    richiamato dal lavoratore nel motivo relativo all'inutilizzabilità degli accertamenti investigativi

  • art. 3 L. 300/1970

    richiamato dal lavoratore nel motivo relativo all'inutilizzabilità degli accertamenti investigativi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante principale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio a precedenti conformi e per la motivazione sintetica

  • Cass. n. 6555 del 2023

    precedente richiamato a sostegno del principio sulla nullità della violazione dell'art. 53 R.D. n. 148/1931

  • Cass. n. 17286 del 2015

    precedente conforme richiamato dalla Corte

  • Cass. n. 13804 del 2017

    precedente conforme richiamato dalla Corte

  • Cass. n. 12770 del 2019

    precedente conforme richiamato dalla Corte

  • Cass. n. 32681 del 2021

    precedente conforme richiamato dalla Corte

  • Cass. n. 6765 del 2023

    precedente conforme richiamato dalla Corte

  • Cass. n. 9530 del 2023

    precedente conforme richiamato dalla Corte

  • Cass. n. 15355 del 2023

    precedente conforme richiamato dalla Corte

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    richiamato in tema di contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La violazione del procedimento disciplinare imposto da una norma inderogabile posta a tutela del lavoratore può determinare la nullità del licenziamento disciplinare come invalidità di protezione, con applicazione della tutela reintegratoria piena prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, St. lav.
  • Quando la nullità del licenziamento per vizio procedurale è già accertata, diventa privo di interesse l'esame dei motivi che contestano nel merito la sussistenza della giusta causa o la qualificazione della condotta.
  • Nel giudizio di legittimità, se il motivo incidentale fondato assorbe ogni ulteriore questione utile alla decisione, il ricorso principale può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Le norme disciplinari collettive e quelle speciali di settore vanno lette in modo coerente con la tutela procedurale del lavoratore: la mancata osservanza della procedura garantita non degrada automaticamente a mera inefficacia, se la disciplina applicabile qualifica la violazione come nullità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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