Cassazione Penale, Sentenza n. 39553/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 624, comma 1; 627; 597, comma 2 c.p.p.) perché la Corte di appello, dopo l'annullamento parziale con rinvio, ha rideterminato la pena senza decurtare la parte di pena relativa ai capi per i quali era intervenuta assoluzione (capo K) o proscioglimento (capo H). In sostanza si contesta che la determinazione della pena sia stata operata sul parametro errato (primo grado anziché sulla misura divenuta irrevocabile in appello) e che ciò abbia portato a un trattamento peggiorativo rispetto alla situazione di giudicato parziale favorevole al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia errato: non ha eliminato dalla pena le quote riferite ai capi H) e K) che erano state assolte/prosciolte e ha determinato la pena da eseguire sulla misura di primo grado invece che rispettare quanto già formato in giudicato con la precedente sentenza d'appello (del 13/07/2018, che aveva fissato la pena complessiva in anni otto e mesi sei e euro 6.000). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Le statuizioni di assoluzione (capo K) e di non doversi procedere (capo H) rimangono confermate; la revisione riguarda solo il calcolo finale della pena da infliggere per i reati residui.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Il capo relativo a questo reato è stato dichiarato non sussistente (assoluzione). La norma è menzionata per identificare il reato oggetto di assoluzione.
art. 393 cod. pen.
La Corte di appello ha riqualificato il fatto ai sensi di questa norma; la riqualificazione è stata utilizzata per escludere l'aggravante contestata.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La Corte d'appello ha escluso l'aggravante prevista da questa disposizione nella valutazione del capo riqualificato.
artt. 624, comma 1; 627; 597, comma 2, cod. proc. pen.
citati nel motivo di ricorso
Articoli invocati dal difensore come base di violazione di legge in relazione al calcolo della pena e alla forma del giudizio: la Cassazione esamina invece il principio del giudicato parziale e la corretta modalità di computo della pena, ritenendo fondato il ricorso per violazione dei principi applicabili al giudicato e all'esecuzione della pena.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 (conv. con legge n.176/2020)
La trattazione del ricorso è avvenuta con procedura scritta in base a questa disposizione e alle proroghe successive; si tratta di norma procedurale che disciplina il rito di trattazione del ricorso.
art. 17, d.l. 22/06/2023 n. 75
proroga applicazione procedura scritta
Richiamata per motivare la continuazione dell'applicazione della disciplina sul procedimento scritto; norma tecnica di proroga.
Massime di principio
- Quando vi è un annullamento parziale e una parte della sentenza (o alcune statuizioni) è divenuta irrevocabile, la parte irrevocabile (giudicato parziale) deve essere rispettata anche nella successiva determinazione della pena.
- La corte che deve rideterminare la pena dopo annullamento parziale deve eliminare dalla pena complessiva la quota riferibile ai capi annullati o dichiarati estinti/assolti; non può peggiorare il trattamento già formatosi con giudicato a favore dell'imputato.
- Se la precedente sentenza irrevocabile ha fissato un'unica pena cumulativa per più reati in continuazione e non è possibile individuare con certezza la quota attribuibile ai singoli reati annullati, la corretta via è il rinvio al giudice del merito per una nuova determinazione, poiché la Cassazione non può effettuare valutazioni di merito sostitutive.
- Le 'parti' della sentenza soggette a giudicato parziale sono quelle con autonomia giuridico-concettuale; non solo il dispositivo per singolo capo, ma anche statuizioni accessorie e determinazioni che non sono suscettibili di riesame.
- Il principio generale è che non si può applicare un trattamento deteriore all'imputato in dipendenza di un rinvio per censure limitate: la valutazione della pena deve tener conto delle conclusioni già irrevocabili e non ribaltarle a danno dell'imputato.
- In casi pratici: verificare quali statuizioni sono ormai irrevocabili, tentare di scorporare dalla pena complessiva le quote riferite ai capi annullati; se il calcolo è impossibile senza riesame di merito, chiedere o attendere il rinvio per nuova determinazione da parte del giudice del merito.
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