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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1634

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

Normativa europea32018R1634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova fino al 31 marzo 2021 la deroga al divieto generale di utilizzo di attrezzi trainati vicino alla costa previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga è circoscritta alla pesca del rossetto con sciabiche da natante in specifiche acque territoriali italiane e per un numero determinato di imbarcazioni già operanti da tempo nel settore. La Commissione fonda il rinnovo sulla conformità del piano di gestione italiano alle condizioni europee, sulla valutazione positiva dello STECF e sull’assenza di impatti significativi sugli habitat protetti. È previsto un obbligo di relazione della durata di un anno dall’entrata in vigore, secondo il piano di sorveglianza nazionale.

Rinnovo della deroga al divieto di pesca con attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o sopra l’isobata dei 50 metri, limitatamente alle sciabiche da natante impiegate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali italiane.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque territoriali italiane adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana e, in particolare, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante. La deroga riguarda solo le imbarcazioni registrate nelle Direzioni marittime di Genova e Livorno, con attività comprovata da oltre cinque anni in tale pesca, titolari di autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dall’Italia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Restano ferme le condizioni del piano di gestione e gli obblighi di sorveglianza e relazione; il regolamento si applica fino al 31 marzo 2021. È escluso ogni incremento futuro dello sforzo di pesca e l’atto non estende la deroga ad altri attrezzi, specie o zone.

Rinnovo della deroga per le sciabiche da natante nella pesca del rossetto in Italia

Il regolamento rinnova una deroga già concessa in precedenza al divieto, previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006, di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri. La deroga riguarda in modo molto circoscritto la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante nelle acque territoriali italiane adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, sulla base di un piano di gestione nazionale e di una valutazione scientifica favorevole.

Presupposti normativi e motivazioni del rinnovo

La Commissione richiama l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, che vieta in linea generale l’uso di attrezzi trainati entro la fascia costiera indicata, ma consente deroghe su richiesta di uno Stato membro se sono rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 5 e 9. Il provvedimento prende atto che una precedente deroga era stata concessa fino al 31 marzo 2014 e poi prorogata fino al 31 marzo 2018. L’Italia ha chiesto il rinnovo il 23 maggio 2018, trasmettendo informazioni aggiornate e un piano di gestione adottato con decreto nazionale.

Valutazione scientifica e condizioni ambientali

La Commissione valorizza la valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF), che ha espresso un giudizio complessivamente positivo sulla deroga e sul piano di gestione aggiornato. Secondo la valutazione, la specie bersaglio è localizzata in specifiche aree costiere poco profonde, i fondali di pesca sono limitati e l’attività è molto selettiva; le catture accessorie sarebbero solo occasionali. Il regolamento evidenzia inoltre che la sciabica da natante opera nella colonna d’acqua e non a contatto con il fondo marino; la pesca su praterie di Posidonia è vietata e l’impatto sugli habitat protetti è ritenuto non significativo.

Ambito soggettivo e territoriale della deroga

La deroga non ha portata generale, ma si applica soltanto a 117 imbarcazioni già autorizzate, registrate presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, con oltre cinque anni di attività comprovata nel settore. Il piano di gestione italiano, secondo quanto riportato dal regolamento, esclude qualsiasi incremento futuro dello sforzo di pesca e limita lo sforzo complessivo a 5 886,9 kW. Le imbarcazioni devono operare nell’ambito del piano di gestione adottato dall’Italia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Obblighi di gestione, selettività e controllo

Il regolamento sottolinea che il piano italiano contiene misure per garantire catture minime delle specie elencate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e prevede una campagna di pesca limitata al periodo 1° novembre-31 marzo, con un massimo di 60 giorni per imbarcazione per campagna. La Commissione richiama anche il rispetto delle norme di registrazione di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le attività in questione non sono mirate alla cattura di cefalopodi e, per le loro caratteristiche, non interferiscono con altre attività di pesca svolte con attrezzi diversi da reti da traino, sciabiche o reti trainate analoghe.

Relazione all Commissione e durata limitata

Ai sensi dell’articolo 2, l’Italia deve trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore, una relazione redatta secondo il piano di sorveglianza previsto nel piano di gestione. La durata della deroga è espressamente limitata fino al 31 marzo 2021, così da consentire verifiche sullo stato di conservazione dello stock e l’eventuale adozione di misure correttive, oltre a favorire l’acquisizione di dati scientifici ulteriori per un piano di gestione più efficiente.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di pesca con attrezzi trainati

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali italiane adiacenti alla Liguria e alla Toscana, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante, in deroga alla distanza minima di 3 miglia dalla costa e al vincolo dell’isobata dei 50 metri.

Soggetti e condizioni per beneficiare della deroga

La deroga vale solo per imbarcazioni registrate presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, con attività comprovata di oltre cinque anni nella pesca in questione, per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca, e che dispongano di un’autorizzazione di pesca operando nell’ambito del piano di gestione italiano adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Piano di gestione nazionale e sorveglianza

Il regime derogatorio è subordinato all’esistenza di un piano di gestione italiano che includa misure di sorveglianza conformi all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. L’Italia deve trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore, una relazione redatta secondo il piano di sorveglianza previsto nel piano di gestione.

Durata della deroga e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 marzo 2021.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il rinnovo si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1967/2006, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione richiama la valutazione positiva dello STECF, che considera la sciabica da natante selettiva, con impatto molto basso sulle specie dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e senza impatto significativo sugli habitat protetti, a condizione che la pesca sia svolta su fondali idonei e nel rispetto del divieto di operare su praterie di Posidonia.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse ittichecontrolli e sorveglianzatutela degli habitat marini

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