Cassazione Penale, Sentenza n. 43679/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Calabria, per mancato deposito, con l'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p. La ricorrente contestava che fosse necessario rinnovare l'elezione/dichiarazione di domicilio dopo la pronuncia della sentenza e sosteneva che la sola indicazione della residenza (o una precedente elezione) fosse sufficiente; inoltre prospettava profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. in relazione all'onere di rinnovo/elezione del domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità, che l'atto di impugnazione contenga la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; in base all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite (udienza 24/10/2024) è però sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da individuare immediatamente il luogo per la notificazione. Nel caso concreto l'atto di appello e il relativo mandato riportavano solo la residenza della imputata senza alcun richiamo alla precedente dichiarazione/elezione, per cui l'impugnazione è stata correttamente dichiarata inammissibile. La Corte ha altresì respinto le questioni di costituzionalità della norma, ritenendo che la disciplina non limiti ingiustificatamente il diritto di difesa o di impugnazione, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La norma impone, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio; secondo la giurisprudenza di legittimità è comunque sufficiente un richiamo espresso e specifico in appello a una precedente dichiarazione/elezione indicandone la collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
art. 591, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Prevede fra le cause di inammissibilità dell'impugnazione l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581 c.p.p.; quindi l'omissione della dichiarazione/elezione di domicilio rientra fra i vizi che rendono inammissibile l'appello
art. 616, codice di procedura penale
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso; applicata per le spese di cassazione
Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111)
Gli artt. citati sono stati richiamati dalla ricorrente per prospettare profili di illegittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che la disciplina procedurale in esame non lederebbe in modo irragionevole il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza o il diritto di impugnare, e pertanto non sussistono rilievi costituzionali fondati
Massime di principio
- L'obbligo di dichiarare o eleggere il domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione è tassativo e la sua omissione può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Non sempre è necessario ripetere testualmente la dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione se l'atto contiene un richiamo espresso e preciso a una precedente dichiarazione/elezione indicando la sua collocazione nel fascicolo processuale, così da individuare immediatamente il luogo per la notificazione.
- La semplice indicazione della residenza dell'imputato nell'atto di impugnazione non sostituisce né vale come richiamo alla dichiarazione/elezione del domicilio richiesto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p.
- Le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. sono difficilmente fondate quando la norma regolamenta modalità processuali finalizzate a garantire la effettiva conoscenza del processo e la partecipazione consapevole dell'imputato.
- L'onere di aggiornare o rendere manifesto il domicilio ai fini della notificazione grava sull'impugnante e sul suo difensore come dovere di diligenza, e la sua inosservanza può comportare la perdita del rimedio impugnatorio; inoltre il ricorrente può essere condannato alle spese processuali.
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