Cassazione Penale, Sentenza n. 31585/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un'ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per fatti di cessione e detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Secondo la ricostruzione riportata, l'indagato era stato visto ricevere da un coindagato due sacchi contenenti denaro contante per euro 270.360,00 e cedere in cambio due buste contenenti ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, all'interno di un incontro concordato in un'area di parcheggio per tir; inoltre gli operanti avrebbero rinvenuto la sostanza occultata sull'autoarticolato condotto dal ricorrente. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che il rinvenimento della droga sul mezzo non dimostrerebbe la disponibilità effettiva della sostanza da parte del conducente, né la sua consapevole partecipazione al trasporto, e che la sua condotta sarebbe stata una mera presenza passiva, al più qualificabile come connivenza non punibile; dall'altro, ha denunciato mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere, ritenendo inidoneo il richiamo a precedenti penali remoti e lamentando l'omessa attualizzazione del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e comunque volto a una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in sede di legittimità; ha osservato che il Tribunale del riesame aveva fondato la gravità indiziaria non sulla sola presenza della droga sul veicolo, ma sulla dinamica dell'operazione di scambio illecito osservata dalla polizia giudiziaria, nel corso della quale il ricorrente veniva visto ricevere il denaro e cedere la sostanza stupefacente. Anche il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché, dietro la deduzione di un vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del quadro cautelare. La Corte ha inoltre ritenuto non illogica la valutazione di attualità del pericolo di recidiva, valorizzando gli ingenti quantitativi di stupefacente, la pluralità delle tipologie di droga, i doppi fondi nel camion e i precedenti specifici, seppur remoti, indicativi di stabile inserimento in circuiti dediti al narcotraffico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende, con trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
artt. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamati come base della contestazione per cessione e detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come aggravante nell'imputazione cautelare relativa al traffico di stupefacenti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti, di una somma alla cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti conseguenti alla decisione.
art. 325 cod. proc. pen.
Norma implicitamente rilevante per delimitare i motivi ammissibili del ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia cautelare personale, nei limiti della violazione di legge e della manifesta illogicità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, non è ammissibile una censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi indiziari o cautelari rispetto a quella del giudice di merito.
- La contestazione dei gravi indizi di colpevolezza è scrutinabile in cassazione solo se deduce una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione; è invece inammissibile quando mira a una rivalutazione del fatto e della prova riservata al giudice del merito.
- Ai fini della gravità indiziaria nei reati di spaccio, il giudice può valorizzare non il solo rinvenimento della droga sul mezzo, ma la complessiva dinamica dello scambio illecito osservata dalla polizia giudiziaria e gli elementi convergenti che descrivano la partecipazione dell'indagato alla cessione.
- La valutazione delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva può essere sorretta da elementi concreti quali l'ingente quantità di stupefacente, la varietà delle sostanze, i meccanismi di occultamento e i precedenti specifici, anche se remoti, quando tali dati siano letti in modo sinergico come indice di stabile inserimento in circuiti criminali.
- La mera deduzione di carenze motivazionali non basta a rendere ammissibile il ricorso se, in concreto, la censura si traduce nella richiesta di un nuovo apprezzamento del compendio fattuale da parte della Corte di cassazione.
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