Cassazione Penale, Ordinanza n. 14713/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputata ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, l'erronea configurabilità del reato di evasione. In particolare ha sostenuto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 47/2018, la punibilità per evasione dovrebbe essere esclusa quando l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non superi le dodici ore. Poiché nel caso concreto l'allontanamento sarebbe durato solo trenta minuti, la ricorrente ha chiesto l'applicazione del più favorevole regime elaborato per la detenzione domiciliare speciale anche alla misura applicata nel suo caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la tesi difensiva, osservando che dall'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare risultava che la ricorrente non era sottoposta alla detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. a), ord. pen., unica ipotesi per la quale l'interpolazione della Corte costituzionale consente di escludere l'evasione se l'allontanamento non supera le dodici ore. Nel caso concreto la misura era invece quella di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., per la quale opera la regola generale del comma 8 del medesimo articolo, che richiama integralmente l'art. 385 c.p. senza attribuire rilievo alla durata dell'allontanamento. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1, lett. a), ord. pen.
La disciplina speciale, come interpretata dalla Corte costituzionale, consente di escludere la punibilità per evasione se l'allontanamento dal domicilio non supera le dodici ore.
art. 47-sexies ord. pen.
È richiamato come modello di detenzione domiciliare speciale cui la Corte costituzionale ha esteso il regime più favorevole in tema di evasione.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Per questa ipotesi di detenzione domiciliare non opera la soglia delle dodici ore; si applica la regola generale del comma 8.
art. 47-ter, comma 8, ord. pen.
Richiamando integralmente l'art. 385 c.p., non attribuisce alcun rilievo alla durata dell'allontanamento ai fini dell'esclusione della punibilità.
art. 385 c.p.
È la norma incriminatrice dell'evasione richiamata per intero dal regime generale della detenzione domiciliare.
art. 616 c.p.p.
È implicitamente richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La soglia delle dodici ore per escludere la punibilità per evasione da detenzione domiciliare opera soltanto nelle ipotesi espressamente riconducibili alla disciplina speciale cui la Corte costituzionale ha esteso il regime più favorevole.
- Se il soggetto era sottoposto a una diversa forma di detenzione domiciliare, la regola applicabile resta quella generale che richiama l'art. 385 c.p., senza che la durata dell'allontanamento assuma rilievo scriminante o escludente della punibilità.
- Ai fini della configurabilità dell'evasione è decisivo verificare con precisione quale sia il titolo della misura alternativa concretamente applicata, non essendo sufficiente invocare in astratto la disciplina più favorevole di altre forme di detenzione domiciliare.
- Quando il ricorso si fonda su una premessa normativa non riferibile alla misura effettivamente applicata, esso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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