Sentenza n. 1659/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Brianza di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con il contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti la determinazione del budget ambulatoriale, il budget per le attività di screening e la riduzione del budget per il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale e titolare di un contratto con l’ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024, nella parte relativa alla determinazione del budget di specialistica ambulatoriale in misura pari al valore contrattualizzato nel 2023, al netto delle rimodulazioni non storicizzabili, nonché nella parte che consentiva all’ATS di non riassegnare le risorse residue del budget destinato agli screening non utilizzato. Sono stati impugnati anche gli atti applicativi, incluso il contratto sanitario annuale sottoscritto con riserva. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, contestando il richiamo ai criteri di calcolo del budget ambulatoriale, la disciplina delle risorse residue del budget screening e la previsione secondo cui il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile avrebbe comportato la riduzione del budget assegnato con il contratto annuale. In via incidentale sono state contestate anche le precedenti D.G.R. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e n. XII/2228 del 22 aprile 2024, ove interpretate nel senso di prevedere tale riduzione del budget.
La decisione
Il Collegio ha dato atto che, a seguito dell’avviso di segreteria finalizzato alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito della controversia. Di conseguenza, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti e senza valutazione nel merito della disciplina regionale impugnata. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base dell’avviso con cui le parti sono state informate della fissazione della causa per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamato nell’epigrafe.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione di merito, il ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla definizione della controversia, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal difensore della parte ricorrente in udienza consente al giudice amministrativo di definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla definizione in rito della controversia e dal limitato svolgimento dell’attività difensiva della parte resistente.
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