Cassazione Penale, Sentenza n. 38223/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/04/2024 con cui la Corte d'Appello di Ancona (giudice dell'esecuzione) ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con patteggiamento del 31/05/2019. La revoca è stata motivata dalla sopravvenuta condanna definitiva per bancarotta commessa il 19/11/2013 (definitiva nel gennaio 2024), che, cumulata con la pena già sospesa, supera i limiti previsti dall'art. 163 c.p. La ricorrente sosteneva che il potere di revoca spettasse al giudice che ha pronunciato la seconda sentenza di cognizione e che, in ogni caso, per il reato oggetto della pena sospesa fosse intervenuta riabilitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile l'arresto delle Sezioni Unite 2015 (Longo) che disciplina l'ipotesi di concessione della sospensione in presenza di cause ostative documentalmente non note al giudice di cognizione. Il caso riguarda invece la sopravvenienza di condanna anteriore al fatto per cui era stata concessa la sospensione (art. 168, comma 1, n. 2 c.p.) e, in tale ipotesi, il giudice dell'esecuzione è competente a revocare il beneficio ai sensi dell'art. 674 c.p.p. Inoltre la Corte ha confermato che l'eventuale riabilitazione o altre vicende estintive non ostano alla revoca del beneficio quando ricorra la causa prevista. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Il criterio dei limiti di cumulo delle pene rilevanti per la sospensione condizionale: la sopravvenuta condanna che, sommata alla pena già sospesa, porta al superamento dei limiti previsti rende incompatibile il mantenimento del beneficio.
art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena per la sopravvenienza di una condanna per delitto anteriormente commesso alla pena sospesa quando il cumulo delle pene superi i limiti di legge; norma qualificata come causa di revoca automatica rilevante ai fini della competenza del giudice.
art. 164, comma 4 cod. pen.
Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione; richiamata in relazione all'arresto delle Sezioni Unite (Longo) che tratta della revoca se la sospensione era stata concessa nonostante cause ostative.
art. 674 cod. proc. pen.
Attribuisce competenza al giudice dell'esecuzione per le attività di revoca/accertamento connesse alla sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione non abbia proceduto; applicata per legittimare l'intervento della Corte d'Appello quale giudice dell'esecuzione.
Sezioni Unite, 'Longo' (2015)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, salvo che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice di cognizione; la Cassazione ha ritenuto tale principio non applicabile al caso di sopravvenuta condanna anteriore disciplinata dall'art. 168.
Sez. I, n. 39748 del 22/04/2016
Giurisprudenza che afferma che l'eventuale estinzione della pena correlata ad istituti di favore (es. esito positivo dell'affidamento in prova) non impedisce la revoca della sospensione condizionale quando sussistono le cause di revoca; richiamata per escludere l'opposizione della riabilitazione alla revoca.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per sopravvenuta condanna anteriore (art. 168, comma 1, n. 2 c.p.) può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione quando il giudice di cognizione non abbia provveduto; la competenza ex art. 674 c.p.p. spetta allora al giudice dell'esecuzione.
- La presenza di una sentenza annotata nel casellario giudiziale non trasferisce automaticamente al secondo giudice di cognizione l'esclusiva competenza a revocare: il giudice dell'esecuzione resta competente a intervenire se non è stata revocata nel procedimento di cognizione.
- La riabilitazione o altre vicende estintive non impediscono di per sé la revoca della sospensione condizionale quando ricorra la causa di revoca prevista dalla legge (es. cumulo di pene che supera i limiti).
- L'arresto delle Sezioni Unite (Longo) sul potere del giudice dell'esecuzione di revocare nei casi di concessione nonostante cause ostative trova applicazione solo nelle ipotesi specifiche di 'errore di giudizio' per cause ostative documentalmente non note al giudice di cognizione, non automaticamente in tutte le fattispecie di revoca.
- In situazione analoga conviene verificare: a) se la condanna sopravvenuta si riferisce a fatti anteriori alla pena sospesa; b) se il cumulo delle pene supera i limiti normativi; c) se il giudice di cognizione ha già potuto e voluto pronunciarsi sulla revoca; d) la presenza o meno di riabilitazione o altre vicende estintive, che non escludono automaticamente la revoca.
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