Cassazione Civile, Ordinanza n. 00929/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'iscrizione ipotecaria conseguente a diverse cartelle di pagamento. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso annullando l'ipoteca, ritenendo che non fosse stata preceduta dalla comunicazione preventiva con avviso della possibilità di iscrizione entro trenta giorni. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame dell'Ufficio, affermando che non vi era ultrapetizione perché il giudice di primo grado si era limitato a riqualificare la domanda, in coerenza con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo nullità della sentenza per ultrapetizione: secondo la ricorrente, nel ricorso introduttivo il contribuente non aveva mai lamentato la mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria né la violazione di un contraddittorio endoprocedimentale su tale specifico profilo, ma aveva dedotto soltanto di avere scoperto l'esistenza dell'ipoteca mai notificata e di contestarla per la mancata osservanza del termine di 60 giorni dalla notifica di alcune cartelle e per pretesa decadenza dell'ufficio dalla facoltà di iscrizione a ruolo. La Corte ha ritenuto fondata la censura, osservando che i principi delle Sezioni Unite richiamati dalla sentenza impugnata erano stati applicati a una fattispecie diversa da quella effettivamente dedotta in giudizio; la causa petendi fatta valere dal contribuente non coincideva con la violazione del contraddittorio prima dell'iscrizione ipotecaria, sicché il giudice di merito aveva ecceduto i limiti della domanda.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito aveva erroneamente escluso l'ultrapetizione: il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per ragioni diverse da quelle poste a base della decisione impugnata, e il giudice del rinvio dovrà quindi riqualificare correttamente domanda e causa petendi, verificando se le doglianze originarie siano fondate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
è il vizio denunciato per nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'asserita ultrapetizione
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di riqualificare giuridicamente i fatti dedotti, ma vieta di attribuire un bene diverso da quello richiesto o di decidere su una diversa causa petendi
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l'iscrizione ipotecaria è riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria; prima dell'iscrizione, nella disciplina considerata, è necessario il previo avviso al contribuente con concessione di un termine per osservazioni o pagamento
art. 50, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l'intimazione di pagamento è richiamata come atto prescritto per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla cartella
artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
sono richiamati in relazione alla tutela del diritto alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio endoprocedimentale
d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
richiamato per la previsione del termine di trenta giorni nell'ambito dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, come parametro coerente per il previo contraddittorio
Massime di principio
- Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati e attribuire il corretto nomen iuris al rapporto dedotto, ma non può sostituire alla causa petendi effettivamente proposta una diversa causa petendi non ricavabile, neppure implicitamente, dagli atti di parte.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice attribuisce a una parte un bene diverso o maggiore di quello richiesto, oppure decide su un diverso fondamento causale della domanda alterando gli elementi oggettivi di identificazione dell'azione.
- Nel giudizio di impugnazione di un'iscrizione ipotecaria, la censura relativa alla mancata comunicazione preventiva e al mancato contraddittorio endoprocedimentale non può essere introdotta o valorizzata dal giudice se il contribuente ha dedotto soltanto altri profili di illegittimità, come la decadenza o il decorso dei termini dalla notifica delle cartelle.
- La corretta verifica del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede attenzione congiunta al petitum e alla causa petendi, non essendo sufficiente che il risultato finale coincida formalmente con la domanda se il fondamento giuridico accolto è diverso da quello effettivamente dedotto.
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