Cassazione Penale, Sentenza n. 40483/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari subiti tra il 1/02/2008 e il 12/01/2009. La Corte territoriale aveva ritenuto carente la procura speciale allegata alla domanda (procura su foglio separato e copia fotostatica a colori priva di data e con firma dell'interessato non in originale), e inoltre aveva disconosciuto la validità dell'autenticazione della firma ritenendo che non potesse presumersi la presenza del difensore o del pubblico ufficiale al momento della sottoscrizione; si aggiungeva la questione della trasmissione della domanda a mezzo PEC
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondati i rilievi della Corte territoriale. Ha affermato che la procura speciale risultava chiaramente riferibile alla domanda (conteneva l'indicazione del procedimento penale e l'oggetto della procura) e che le irregolarità formali non pregiudicano la certezza della volontà del ricorrente quando sussista un chiaro collegamento con l'istanza. Ha inoltre precisato che, per effetto delle norme emergenziali (D.L. n.137/2020 e sue modificazioni), il deposito a mezzo PEC del 15/07/2020 era in linea di principio ammissibile. Ha annullato l'ordinanza impugnata (senza rinvio) e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Cagliari perché riesamini l'istanza alla luce dei principi esposti
Norme richiamate
art. 122 cod. proc. pen.
quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere ... la determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei fatti ai quali si riferisce
La procura speciale e' requisito di ammissibilità e deve consentire la riferibilità certa dell'atto alla persona interessata; pero' irregolarità formali non sono sempre decisive se esiste un chiaro collegamento con la domanda e la volontà della parte risulti certa
art. 2703 cod. civ.
"l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve preventivamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive"
L'autenticazione attesta la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale, ma la sua validità può essere sindacata solo con adeguate contestazioni (es. querela di falso) e la giurisprudenza ammette verifiche di natura conservativa quando sia riscontrabile la provenienza della dichiarazione
art. 315 e art. 645 cod. proc. pen.
richiamati dal dispositivo: l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione segue le forme del codice di rito penale
La domanda e' atto personale che può essere proposto solo dall'interessato o da procuratore speciale; deve essere riferibile in modo certo alla persona che richiede la riparazione
art. 24, D.L. 28/10/2020, n.137 (commi emergenziali)
introduzione di disposizioni che hanno consentito alle parti private, fino al 31/07/2021, il deposito in cancelleria di determinati atti a mezzo PEC
Per il periodo emergenziale il deposito a mezzo PEC della domanda (qui il 15/07/2020) e', in linea di principio, ammissibile; quindi la trasmissione telematica non poteva da sola giustificare l'inammissibilità
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione e' atto personale e puo' essere proposta solo dall'interessato o da procuratore speciale conforme all'art.122; tuttavia le irregolarità formali della procura non sono necessariamente decisive se esiste un chiaro collegamento con l'istanza e la volontà del proponente risulta certa
- La procura speciale puo' essere su foglio separato e su copia, se la documentazione e il contesto permettono di ricostruire in modo certo la riferibilità dell'atto alla parte; la giurisprudenza favorisce il principio di conservazione degli atti quando non sussistono elementi concreti che mettano in dubbio l'autenticità
- L'autenticazione della firma richiede in linea di principio la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale, ma la mancata contemporaneità tra sottoscrizione e autenticazione non e' sempre causa di invalidità se la provenienza della dichiarazione e' altrimenti desumibile; contestazioni sull'autenticità richiedono tipicamente querela di falso
- Il deposito a mezzo PEC della domanda, normalmente non consentito nel processo penale, e' stato ammissibile durante il periodo ricompreso nelle norme emergenziali (verificare sempre la data e la disciplina applicabile al momento del deposito)
- In caso di firma non apposta per esteso o di copia fotostatica, e' utile esibire elementi probatori aggiuntivi (timbri di deposito, attestazioni di consegna, invii PEC con allegati, originale depositato entro termine) per dimostrare la riferibilità dell'atto all'interessato
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