Sentenza del 10/10/2016 n. 94 - Comm. Trib. II grado di Trento
RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTO DI PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO - NOTIFICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R - CONSEGNA A PERSONA DI FAMIGLIA PRESSO L'ABITAZIONE DEL DESTINATARIO - MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DI CONVIVENTE SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA - LEGITTIMITÀ.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione del preavviso di fermo amministrativo fosse nulla perché il piego raccomandato era stato consegnato, presso la sua abitazione, a una persona di famiglia e sull'avviso di ricevimento non era stata indicata la qualità di convivente del consegnatario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione postale diretta dell'atto della riscossione è valida quando il piego viene consegnato presso l'abitazione del destinatario a una persona di famiglia, anche se non necessariamente convivente. L'omessa indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento non determina la nullità della notifica. Spetta al destinatario dimostrare l'assoluta estraneità della persona che ha ricevuto l'atto alla propria sfera personale o familiare, anche mediante querela di falso.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione postale degli atti della riscossione
La notificazione è validamente effettuata mediante consegna del piego a persona di famiglia del destinatario presso la sua abitazione.
Per la notifica postale diretta degli atti della riscossione non è indispensabile che il familiare ricevente sia convivente né che tale qualità sia indicata sull'avviso di ricevimento.
Disciplina della querela di falso
Il destinatario deve provare l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento alla propria sfera personale o familiare.
La relata o l'avviso di ricevimento fanno fede quanto alla consegna; chi contesta la riferibilità familiare o personale del consegnatario deve fornire una prova qualificata, normalmente mediante querela di falso.
Massime di principio
- La consegna di un atto della riscossione a un familiare presso l'abitazione del destinatario è, in linea generale, sufficiente a perfezionare la notifica anche se il familiare non risulta convivente.
- La mancata indicazione della convivenza sull'avviso di ricevimento, da sola, non rende nulla la notificazione.
- Chi contesta la notifica deve dimostrare che il ricevente era totalmente estraneo alla propria famiglia o sfera personale; una semplice contestazione o il mancato riferimento alla convivenza normalmente non è sufficiente.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare l'effettiva consegna presso l'abitazione del destinatario e l'identità del firmatario, nonché valutare se esistano elementi concreti per contestarne l'appartenenza alla sfera familiare o personale.
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