Sentenza del 10/10/2016 n. 2493 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TARSU - esenzioni - area pertinenziale - edificio produttivo - requisiti di pertinenzialità - volontà del contribuente - connessione oggettiva - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato i criteri necessari per riconoscere l'esenzione TARSU per un'area pertinenziale: non è sufficiente la mera titolarità comune dei beni o la dichiarazione del contribuente, ma occorre dimostrare una destinazione pertinenziale effettiva e una connessione oggettiva e funzionale con l'edificio. Il riconoscimento dell'esenzione dipende quindi dalla verifica concreta di tali requisiti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'esenzione dalla TARSU di un'area asseritamente pertinenziale rispetto a un edificio produttivo. Il ricorrente sosteneva che l'area fosse destinata al servizio o all'ornamento del fabbricato e che, in quanto pertinenza, non dovesse essere assoggettata alla tassa. La Corte ha precisato che la pertinenzialità richiede sia un requisito soggettivo, consistente nell'effettiva volontà del titolare di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, sia un requisito oggettivo, costituito dalla contiguità, anche funzionale o di servizio, tra i due beni. Inoltre, l'area deve essere concretamente utile al fabbricato e non solo al suo proprietario.
Norme richiamate
TARSU - disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
L'esenzione o esclusione dalla tassa per un'area pertinenziale presuppone la prova concreta della sua destinazione al servizio o all'ornamento dell'edificio principale e della connessione funzionale tra i beni.
Cassazione civile, sentenza n. 2372/2016
La pertinenzialità richiede un requisito soggettivo, cioè la volontà effettiva del titolare di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, e un requisito oggettivo, cioè la contiguità anche solo di servizio. Il bene accessorio deve essere utile al bene principale e non semplicemente al proprietario.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione TARSU su un'area qualificata come pertinenza, il contribuente deve dimostrare sia la volontà concreta di destinarla al servizio dell'edificio sia l'effettiva connessione funzionale tra area e fabbricato.
- La semplice proprietà comune, la vicinanza fisica o la qualificazione catastale dell'area non sono sufficienti, da sole, a provare la pertinenzialità.
- L'utilità dell'area deve riferirsi principalmente al bene principale, come un edificio produttivo, e non limitarsi a un vantaggio personale del proprietario.
- La valutazione deve essere concreta e basata sulla destinazione effettiva dell'area, sulla sua organizzazione, sull'accessibilità e sul rapporto funzionale con il fabbricato.
- In assenza di prova dei requisiti soggettivo e oggettivo, l'area può essere assoggettata alla tassa anche se il contribuente la definisce pertinenziale.
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