Sentenza del 10/10/2016 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Lecco
IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione d'azienda - Precedente locazione - Capitalizzazione canone medio - Avviamento - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la quantificazione dell'avviamento operata dall'Ufficio, ritenendo che non fosse legittimo determinarlo mediante capitalizzazione dei canoni di locazione pagati in precedenza e che dovessero essere utilizzati criteri aziendalistici predeterminati, come il metodo patrimoniale, reddituale o misto. L'azienda era stata affittata al futuro cessionario prima della cessione e l'Ufficio aveva utilizzato, quale indice della redditività e del valore dell'avviamento, il canone medio corrisposto nel triennio 2011-2013.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la determinazione dell'avviamento fondata sulla redditività dell'azienda ceduta e, nella specie, sulla capitalizzazione del canone medio di locazione precedentemente pagato. L'Ufficio non è vincolato a criteri rigidi o predeterminati, purché il metodo adottato sia adeguato, coerente con le caratteristiche dell'azienda e adeguatamente motivato. Il canone di locazione costituisce un indicatore attendibile della capacità reddituale, poiché l'imprenditore è normalmente disposto a sostenerlo quando prevede di conseguire dall'azienda un utile superiore al relativo costo.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sul valore dell'avviamento aziendale
Ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'avviamento può essere determinato dall'Amministrazione sulla base della concreta capacità reddituale dell'azienda, senza obbligo di applicare uno specifico metodo aziendalistico, purché la valutazione sia adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Nella determinazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare anche elementi economici indiretti, come i canoni di locazione precedentemente pagati, se essi riflettono la redditività dell'azienda.
- Non è necessario applicare rigidamente i metodi patrimoniale, reddituale o misto: è sufficiente che il criterio scelto sia ragionevole, pertinente rispetto alla concreta operazione e adeguatamente motivato.
- Il pagamento di un canone di locazione costituisce normalmente un indice della capacità dell'azienda di produrre ricavi e utili superiori al costo del canone stesso.
- Anche in presenza di rapporti societari o di controllo tra locatore, cedente e cessionario, il canone può essere valorizzato come elemento presuntivo dell'avviamento, purché l'Ufficio ne dimostri la coerenza con la realtà economica dell'operazione.
- Il contribuente che contesta la stima deve evidenziare concretamente l'inadeguatezza del criterio utilizzato o fornire elementi idonei a dimostrare un diverso e inferiore valore dell'avviamento.
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