Sentenza del 10/10/2016 n. 691 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IRPEF - Rivalutazione dei terreni - Imposta sostitutiva - Mancato pagamento rate successive - Mancata conversione del PRG - Insussistenza dell'obbligazione tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La mancata conversione della variante al PRG ha fatto venir meno il presupposto sostanziale della rivalutazione del terreno e, di conseguenza, l'obbligazione relativa all'imposta sostitutiva. Il pagamento della prima rata è stato ritenuto privo di causa giuridica, mentre le rate successive non risultavano dovute.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva rivalutato un terreno agricolo ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 448/2001, versando la prima rata dell'imposta sostitutiva, perché una variante al Piano regolatore generale (PRG) regionale ne prevedeva l'edificabilità. La variante, tuttavia, non è stata approvata per una circostanza estranea alla disponibilità della contribuente. Venuta meno la prospettiva di edificabilità e rinunciata la procedura di rivalutazione, la contribuente ha contestato la debenza delle rate successive e la permanenza dell'obbligazione tributaria, sostenendo che anche il pagamento della prima rata fosse privo di causa giuridica.
Norme richiamate
Art. 7 della Legge n. 448/2001
Consente la rivalutazione dei terreni edificabili mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.
La norma presuppone l'effettiva sussistenza della qualificazione edificatoria del terreno. Se tale presupposto viene meno per una circostanza non imputabile al contribuente, viene meno anche l'obbligazione tributaria collegata alla rivalutazione.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione o un regime fiscale sostitutivo dipende da un presupposto urbanistico futuro, la mancata realizzazione di tale presupposto può impedire la nascita o la permanenza dell'obbligazione tributaria.
- Il contribuente non dovrebbe essere gravato da imposte collegate a una trasformazione urbanistica non approvata per cause estranee alla sua volontà e alla sua sfera di controllo.
- Il pagamento di una prima rata non rende automaticamente dovute le rate successive se il presupposto sostanziale dell'imposizione viene meno.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la disciplina applicabile, la natura definitiva o condizionata della rivalutazione, la documentazione relativa alla mancata approvazione urbanistica e gli eventuali termini per chiedere il rimborso della somma già versata.
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