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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26344/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Una società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA indebitamente detratta per l'annualità 1999, sulla base di un processo verbale di constatazione che contestava fatturazioni relative a operazioni inesistenti. La contribuente sosteneva di avere aderito alla definizione automatica prevista dall'art. 9 L. n. 289 del 2002 per gli anni 1997-2001 e di avere quindi regolarmente assolto gli obblighi di pagamento. In cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli obblighi di motivazione dell'atto impositivo, per mancata allegazione o riproduzione del contenuto dei verbali redatti nei confronti di terzi richiamati nell'avviso e nel pvc; (2) violazione delle norme sul processo tributario e sulla rimessione al primo giudice, assumendo che la CTR, rilevata l'erroneità della CTP sulla definizione ex art. 9 L. n. 289/2002, avrebbe dovuto rimettere la causa alla Commissione provinciale; (3) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione insufficiente, poiché la sentenza d'appello non avrebbe esposto i motivi di diritto posti a fondamento del decisum e non consentirebbe di ricostruire il percorso logico-argomentativo seguito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'avviso di accertamento può essere motivato per relationem, purché l'atto riproduca il contenuto essenziale degli elementi richiamati e consenta al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa; ha reputato infondato il secondo motivo perché la rimessione al primo giudice nel processo tributario è ammessa solo in ipotesi tassative ed eccezionali, non ricorrenti nel caso di specie; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello superava il minimo costituzionale e non era meramente apparente o incomprensibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem quando l'atto richiama elementi di fatto contenuti in altri atti collegati e ne riproduce il contenuto essenziale, così da mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma violata in relazione alla motivazione e al contenuto dell'avviso di accertamento in materia IVA.

  • art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La rimessione della causa al giudice di primo grado è ammessa solo nei casi tassativi ed eccezionali previsti dalla norma; fuori da tali ipotesi la CTR deve decidere nel merito.

  • art. 354, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione al primo giudice, ma ritenuto non applicabile al processo tributario nel caso concreto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012, il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, cioè al di sotto del minimo costituzionale.

  • art. 9 L. n. 289 del 2002

    La questione della legittimità della definizione automatica invocata dalla contribuente non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è legittimamente motivato per relationem quando richiama atti o documenti collegati e ne riproduce il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare con precisione le ragioni della pretesa tributaria.
  • Nel processo tributario la rimessione della causa al primo giudice è un rimedio eccezionale e tassativo: se l'ipotesi non rientra espressamente nelle previsioni dell'art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione regionale deve decidere la controversia nel merito.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, dovendosi il vizio desumere dal solo testo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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