Sentenza del 30/12/2015 n. 26097 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto non perfezionata la conciliazione giudiziale relativa all'accertamento IVA, IRPEF e IRAP per il 1998, a causa del mancato pagamento dell'importo concordato, neppure della prima rata. Il ricorso si fondava su due motivi: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello e violazione delle norme sulla conciliazione tributaria. La contribuente contestava inoltre la legittimità della determinazione induttiva dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. I motivi non contenevano il necessario quesito di diritto né il quesito di fatto o momento di sintesi per il vizio motivazionale. Inoltre, il secondo motivo non indicava puntualmente la regola di diritto applicata, l'errore asseritamente commesso e la diversa regola invocata; il primo cumulava censure incompatibili e non individuava chiaramente il fatto controverso e decisivo. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto per le censure di violazione di legge e un momento di sintesi per quelle relative ai vizi motivazionali.
Nel regime temporale applicabile, la Corte richiede che il quesito di diritto riassuma i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella ritenuta corretta dal ricorrente. Per i vizi motivazionali occorre invece indicare autonomamente il fatto controverso e decisivo e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Riguarda rispettivamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e i vizi della motivazione.
Le censure devono essere formulate secondo requisiti distinti e puntuali: la violazione di legge richiede l'individuazione della regula iuris errata e di quella corretta; il vizio motivazionale richiede l'individuazione del fatto decisivo e della specifica carenza della motivazione.
Art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992
La conciliazione giudiziale si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, o della prima rata quando previsto il pagamento rateale.
Il mancato pagamento dell'importo concordato o della prima rata impedisce il perfezionamento della conciliazione tributaria; la mera sottoscrizione dell'accordo non è sufficiente.
Art. 14 del D.P.R. n. 602/1973
È stato richiamato dalla contribuente in relazione alla disciplina degli effetti del mancato pagamento delle somme dovute, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura, avendo dichiarato il motivo inammissibile.
Art. 366, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente e specifico le censure, consentendo alla Corte di comprendere immediatamente la violazione denunciata senza ricostruire autonomamente il contenuto del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis: la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Le censure di violazione di legge e quelle relative alla motivazione devono essere separate e strutturate in modo coerente; non è sufficiente richiamare genericamente più vizi contemporaneamente.
- In materia di conciliazione tributaria, l'accordo non si perfeziona definitivamente se il contribuente non paga quanto dovuto o almeno la prima rata prevista; in tal caso il giudizio può proseguire e l'accertamento può essere esaminato nel merito.
- Quando l'amministrazione procede a una ricostruzione induttiva dei redditi e il contribuente non risponde ai questionari o alle richieste istruttorie, tale comportamento può legittimare l'accertamento, salvo prova contraria adeguata.
- La parte che propone un ricorso inammissibile può essere condannata alle spese del giudizio, secondo il principio di causalità.
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