Cassazione Civile, Ordinanza n. 30556/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2010 emesso per un'autovettura concessa in locazione finanziaria. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che, alla luce della disciplina sopravvenuta, non potesse essere chiamata a rispondere del bollo per il periodo successivo al 2009 e anteriore al 2016, dovendo il tributo gravare esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo. Ha inoltre dedotto che la CTR avesse erroneamente interpretato la normativa di settore, ritenendo sussistente una responsabilità concorrente tra concedente e utilizzatore, in violazione anche dei principi civilistici sulla solidarietà passiva. La regione ha resistito in giudizio, ma nel testo è indicata anche una rinuncia al controricorso depositata dalla resistente.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli fondati e strettamente connessi. Ha affermato, in conformità a precedenti coevi, che nel contratto di locazione finanziaria il soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore, anche per il periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. Conseguentemente ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società e annullando l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità e stratificazione normativa della materia.
Norme richiamate
art. 9, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
è richiamato come base normativa del regime della tassa automobilistica nei veicoli in leasing, ma la Corte ne trae la conclusione che non sussiste responsabilità del concedente nel periodo considerato.
L. n. 125/2015
norma di conversione richiamata insieme all'art. 9, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 nel delineare la disciplina applicabile.
art. 10, commi 6 e 7, d.l. n. 113/2016
disposizione invocata per sostenere la disciplina del bollo nei contratti di leasing; la Corte, richiamando il proprio orientamento, esclude che essa introduca una responsabilità concorrente del concedente.
L. n. 160/2016
norma di conversione richiamata nel ricorso come parte del quadro normativo sulla tassa automobilistica.
art. 4, L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione favorevole al contribuente.
art. 5, comma 25, d.l. n. 953/1982
norma sulla tassa automobilistica richiamata nel secondo motivo; interpretata nel senso che, nella locazione finanziaria, l'obbligo grava sull'utilizzatore.
L. n. 53/1983
norma di conversione del d.l. n. 953/1982 richiamata nel quadro normativo applicato.
art. 7, L. n. 99/2009
disposizione richiamata per la disciplina del bollo nelle locazioni finanziarie; la Corte esclude che fondi una responsabilità concorrente del concedente.
art. 1292 c.c.
richiamato per contestare l'interpretazione della CTR in tema di obbligazione solidale; la Corte ritiene non configurabile una solidarietà passiva del concedente.
art. 1294 c.c.
richiamato insieme all'art. 1292 c.c. quale parametro sulla solidarietà; la Corte esclude che operi nel caso di specie.
art. 1299 c.c.
richiamato dal ricorrente per escludere una ripartizione interna tra soggetti obbligati, coerentemente con l'assenza di responsabilità concorrente del concedente.
Massime di principio
- Nel contratto di locazione finanziaria, ai fini della tassa automobilistica, l'obbligazione tributaria grava esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo e non anche sul concedente, anche per i periodi intermedi coperti da interventi normativi succedutisi nel tempo.
- Quando la questione è già stata risolta da un orientamento di legittimità consolidato o coevo, la Corte può cassare la decisione di merito e decidere direttamente nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La corretta interpretazione della disciplina speciale prevale su letture che introducano una solidarietà passiva non espressamente prevista, specie in materia tributaria, dove l'estensione soggettiva dell'obbligo deve risultare chiaramente dalla legge.
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