Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1508

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1508 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere misure antidumping sui prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina. La Commissione conclude che, in caso di cessazione delle misure, è probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Il testo disciplina anche il metodo di calcolo del valore normale, basato su un paese rappresentativo (Messico) in ragione di distorsioni significative riscontrate nell'economia cinese, e stabilisce aliquote daziarie differenziate per singoli esportatori cinesi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico (ARO), cioè prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, escluso l'acciaio inossidabile, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, con specifiche esclusioni tecniche e tariffarie indicate nell'articolo 1, paragrafo 1. Le misure riguardano i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore; sono previste aliquote individuali per talune società elencate e un'aliquota residuale per "tutte le altre importazioni". Sono escluse dal perimetro i pannelli sandwich da edilizia, i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco con tenore di zinco pari o superiore al 70% in peso e i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno.

Dazio antidumping definitivo sui prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1508 conclude un riesame in previsione della scadenza e mantiene le misure antidumping sui prodotti d'acciaio a rivestimento organico importati dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che, senza misure, vi sarebbe una forte probabilità di reiterazione del dumping e di ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Procedura e contesto delle misure preesistenti

Le misure originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013; in parallelo erano stati introdotti anche dazi compensativi con il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013. Un precedente riesame in previsione della scadenza era stato chiuso con il regolamento (UE) 2019/687, che aveva prorogato i dazi antidumping. L'attuale riesame è stato avviato il 30 aprile 2024 su domanda di Eurofer presentata il 2 febbraio 2024 per conto dell'industria dell'Unione.

Ambito del prodotto

Il prodotto interessato è costituito da determinati prodotti laminati piatti in acciai legati e non legati, escluso l'inossidabile, rivestiti organicamente su almeno un lato, con esclusioni tecniche precise: pannelli sandwich da edilizia, prodotti con strato superficiale in polvere di zinco con tenore di zinco pari o superiore al 70% in peso e prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno. Il testo indica anche i codici NC e TARIC rilevanti per l'applicazione doganale.

Mancata collaborazione cinese e uso dei dati disponibili

Nel corso dell'inchiesta nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato, né il governo cinese ha fornito riscontri al questionario sulle presunte distorsioni significative. La Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando statistiche commerciali, fonti OCSE, dati Doing Business, informazioni industriali e bilanci di soggetti rappresentativi.

Valore normale e paese rappresentativo

La Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo non appropriato usare prezzi e costi interni cinesi per la presenza di distorsioni significative. Il paese rappresentativo scelto è il Messico, ritenuto comparabile per livello di sviluppo, presenza di produzione del prodotto, disponibilità di dati pubblici e assenza di elementi che facciano ritenere distorti i prezzi delle principali materie prime, dell'energia e del lavoro. Il valore normale costruito è stato determinato a 14 977,99 CNY/tonnellata.

Reiterazione del dumping e attrattiva del mercato dell'Unione

La Commissione osserva che le importazioni cinesi nel PIR erano praticamente scomparse (circa 0,06% del mercato dell'Unione), sicché non era possibile concludere sulla persistenza del dumping sulla base di tali volumi. Ha quindi esaminato il rischio di reiterazione, riscontrando ampia capacità inutilizzata in Cina, prezzi cinesi di esportazione verso paesi terzi molto inferiori ai prezzi dell'Unione e la presenza di misure antidumping o di salvaguardia in diversi mercati terzi. Ne deriva il giudizio che, cessando le misure, le esportazioni verso l'Unione tornerebbero verosimilmente a prezzi di dumping.

Pregiudizio per l'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione, composta da oltre 20 produttori, ha subito nel periodo in esame un calo della produzione, delle vendite, dell'occupazione e della redditività. Il consumo dell'Unione è diminuito dell'8%, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sono scese del 15% e la quota di mercato dal 89,6% all'83,5%. Nel PIR la redditività è divenuta negativa (-5,7%), con conseguente riduzione del flusso di cassa e peggioramento della situazione economica complessiva.

Nesso di causalità

La Commissione esclude che le importazioni cinesi, essendo trascurabili nel periodo in esame, abbiano causato il pregiudizio attuale. Attribuisce invece il danno principalmente all'aumento dei costi di produzione, al calo del consumo interno e alla crescita delle importazioni da paesi terzi, soprattutto India e Repubblica di Corea, che hanno esercitato pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, il mantenimento delle misure è considerato conforme all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene che importatori e utilizzatori non abbiano dimostrato effetti negativi sostanziali e che l'assenza di collaborazione di tali soggetti non consenta di superare la conclusione favorevole al mantenimento delle misure.

Dispositivo e applicazione doganale

L'articolo 1 stabilisce le aliquote antidumping definitive per le società elencate, con aliquota residuale del 13,6% per tutte le altre importazioni dalla RPC. Per beneficiare delle aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale conforme alla formula prescritta. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ARO originari della RPC. Il prodotto è definito con precisione tramite caratteristiche merceologiche e codici NC/TARIC (articolo 1, paragrafo 1) e comprende prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, con esclusioni specifiche.

Aliquote individuali e dazio residuale

L'articolo 1, paragrafo 2, fissa aliquote specifiche per società nominate (tra cui 0%, 5,9%, 16,2% e 26,1%) e una aliquota generale del 13,6% per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Sono attribuiti codici addizionali TARIC distinti per la corretta applicazione in dogana.

Prova documentale per beneficiare dell'aliquota individuale

L'articolo 1, paragrafo 3, subordina l'applicazione delle aliquote individuali alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società, contenente l'attestazione di fabbricazione del quantitativo esportato da parte del produttore indicato. In mancanza, si applica l'aliquota residuale.

Nuovi produttori esportatori e revisione delle aliquote

L'articolo 1, paragrafo 4, consente l'estensione di un'aliquota individuale media ponderata a nuovi produttori esportatori cinesi, a condizione che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta iniziale, di non essere collegati a operatori già soggetti a dazio e di aver successivamente esportato o assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportare quantità significative.

Rapporto con i dazi compensativi

L'articolo 1, paragrafo 5, prevede che, se i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1506 fossero modificati o revocati, i dazi antidumping siano aumentati nella stessa misura, entro il limite del margine di dumping o di pregiudizio, dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Restituzioni e cumulo con dazi compensativi

L'articolo 1, paragrafo 6, disciplina le domande di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 quando il dazio compensativo è stato sottratto dal dazio antidumping: in tali casi deve essere valutato anche il margine di dumping prevalente e l'importo rimborsabile non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato accertato nel riesame di restituzione.

Diritto applicabile e rinvio alle norme doganali

L'articolo 1, paragrafo 7, stabilisce che, salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Fondamento della decisione: persistenza del dumping e del pregiudizio

La Commissione conclude che, pur essendo le importazioni cinesi nel periodo di riesame quasi scomparse, la capacità produttiva inutilizzata in Cina, l'attrattiva del mercato dell'Unione, la differenza di prezzo rispetto ai mercati terzi e la presenza di misure difensive in vari paesi terzi rendono probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

Determinazione del valore normale con riferimento a distorsioni significative

Poiché il governo cinese e i produttori esportatori non hanno collaborato e la Commissione ha ritenuto esistenti distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando il Messico come paese rappresentativo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialecommercio internazionaleindustria siderurgicadogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.