Regolamento (UE) 2025/1485
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1485 della Commissione, del 24 luglio 2025, relativo a misure di mercato eccezionali nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce una partecipazione finanziaria dell’Unione, pari al 50%, alle spese sostenute dalla Polonia per misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame, colpiti da una prolungata crisi dovuta all’influenza aviaria ad alta patogenicità. Fissa un massimale complessivo di 14.059.607 EUR, definisce importi forfettari per categorie di animali e tipi di perdita, e condiziona l’ammissibilità al rispetto di un termine di pagamento ai beneficiari entro il 28 febbraio 2026. Il testo disciplina anche i controlli amministrativi e in loco, le esclusioni per doppio finanziamento e la data di entrata in vigore.
Misure di sostegno eccezionali al mercato delle uova e delle carni di pollame in Polonia a seguito di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5.
Ambito di applicazione
Si applica alla Polonia e riguarda le spese sostenute dallo Stato membro per finanziare misure eccezionali di sostegno del mercato in favore degli operatori del settore avicolo colpiti da 193 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 confermati e notificati tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023. L’ambito materiale è limitato alle aziende avicole ubicate nelle zone regolamentate individuate nelle norme dell’Unione e della Polonia richiamate nell’allegato, e alle perdite di produzione di uova e carni di pollame derivanti dai periodi di fermo, allevamento e ingrasso prolungati. Sono escluse le spese per animali o prodotti già indennizzati da aiuti di Stato o assicurazioni, nonché quelle per cui sia stato già ottenuto un contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690; inoltre, non sono ammissibili le spese sostenute dopo il 28 febbraio 2026.
Misure di mercato eccezionali nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia
Il regolamento disciplina un intervento straordinario dell’Unione volto a compensare, in parte, le perdite di mercato subite in Polonia nel comparto avicolo a seguito di una lunga sequenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5. La misura si fonda sull’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e tiene conto del fatto che la Polonia ha adottato misure veterinarie e di polizia sanitaria considerate tempestive ed efficaci.
Contesto fattuale e ratio dell’intervento
Tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023 la Polonia ha confermato e notificato 193 focolai, interessando polli, galline ovaiole, tacchini, anatre e oche. Le misure di contenimento hanno comportato zone di protezione e sorveglianza, restrizioni alla movimentazione e periodi di fermo prolungati, con conseguenti perdite di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame. Il regolamento sottolinea la necessità di evitare sovracompensazioni e doppio finanziamento, nonché di limitare la durata e la portata dell’aiuto a quanto strettamente necessario.
Ambito soggettivo e territoriale
La disciplina riguarda esclusivamente la Polonia e gli operatori del settore avicolo localizzati nelle zone regolamentate indicate nell’allegato, cioè nelle aree soggette alle misure sanitarie previste dalla normativa unionale e nazionale richiamata. L’ammissibilità è ancorata alle perdite patite durante il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria relative ai focolai considerati. Sono esclusi gli importi per animali o prodotti già compensati da aiuti di Stato o assicurazioni, nonché quelli già finanziati dall’Unione nell’ambito del regolamento (UE) 2021/690.
Misura di sostegno e massimale finanziario
L’Unione cofinanzia al 50% le spese sostenute dalla Polonia. Il massimale complessivo della partecipazione finanziaria è fissato in 14.059.607 EUR. L’articolo 3 dettaglia numerosi importi forfettari giornalieri per categorie specifiche di animali e modalità di allevamento, distinguendo tra:
- perdite dovute a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate;
- perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso. Per ciascuna categoria sono previsti tetti massimi di capi ammissibili; è inoltre consentito un adeguamento per voce, purché la somma delle rettifiche resti inferiore al 20% dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.
Condizioni di ammissibilità e termine per i pagamenti
La partecipazione finanziaria dell’Unione è subordinata a condizioni cumulative: il sostegno deve riferirsi al periodo coperto dalle misure sanitarie indicate nell’allegato, le aziende devono trovarsi nelle zone regolamentate, e i pagamenti della Polonia ai beneficiari devono essere effettuati non oltre il 28 febbraio 2026. Il regolamento precisa che nessuna spesa sostenuta dopo tale data può essere considerata ammissibile, a prescindere dalla sua quota rispetto al totale.
Controlli, verifica e recupero
La Polonia deve svolgere controlli amministrativi e controlli in loco conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare, deve verificare l’ammissibilità del richiedente, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione, e l’assenza di altre fonti di finanziamento per compensare le medesime perdite. I pagamenti possono essere erogati dopo i controlli amministrativi, senza attendere la conclusione di tutti i controlli in loco; questi ultimi devono però essere completati entro sei mesi dai pagamenti. Se l’ammissibilità non è confermata, gli aiuti devono essere recuperati e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Tasso di cambio ed entrata in vigore
Poiché gli importi sono espressi in euro e la Polonia non ha adottato l’euro, il fatto generatore del tasso di cambio è fissato alla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Partecipazione finanziaria dell’Unione
L’Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame colpito dai 193 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 confermati tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023 (articolo 1 e considerando 7).
Condizioni di ammissibilità delle spese
Sono ammissibili solo le spese relative al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nell’allegato, per aziende ubicate nelle zone regolamentate, se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 28 febbraio 2026 e se gli animali o prodotti interessati non hanno già beneficiato di indennizzi tramite aiuti di Stato, assicurazioni o finanziamenti UE ex regolamento (UE) 2021/690 (articolo 2). Le spese sostenute dopo il 28 febbraio 2026 non sono ammissibili in alcun caso.
Importo massimo e importi forfettari
La partecipazione finanziaria massima dell’Unione è fissata in 14.059.607 EUR. L’articolo 3 ripartisce tale importo in importi forfettari giornalieri per diverse categorie di animali e situazioni produttive, con specifici tetti massimi di capi ammissibili. Il testo distingue tra perdite dovute a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate e perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso; prevede inoltre la possibilità di adeguamenti per voce entro il limite complessivo del 20% dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.
Controlli e recuperi
La Polonia deve effettuare controlli amministrativi e in loco ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116, verificando l’ammissibilità dei richiedenti, l’ammissibilità, quantità e valore della perdita effettiva di produzione, nonché l’assenza di altri finanziamenti compensativi. I pagamenti possono essere effettuati dopo i controlli amministrativi, senza attendere la conclusione di tutti i controlli in loco, che devono comunque essere completati entro sei mesi dai pagamenti; in caso di mancata conferma dell’ammissibilità, gli aiuti sono recuperati e si applicano sanzioni.
Tasso di cambio
Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi espressi in euro è la data di entrata in vigore del regolamento (articolo 5).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 6).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1459
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1482
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1484
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1489
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1490
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1491
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →