Regolamento (UE) 2025/1490
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1490 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 per quanto riguarda l’adeguamento delle tariffe all’inflazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in aumento, per effetto dell’inflazione, le tariffe applicabili ai procedimenti ECHA in materia di biocidi previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012. L’intervento si fonda sulla revisione annuale prevista dall’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 e prende a riferimento i tassi di inflazione medi annui 2021-2023, che determinano un incremento cumulativo del 19,5%. Le modifiche incidono sugli allegati tariffari relativi ad approvazioni, autorizzazioni, rinnovi, modifiche, equivalenza tecnica, riconoscimento reciproco, ricorsi e riservatezza. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.
Adeguamento all’inflazione delle tariffe e degli oneri spettanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche in materia di biocidi, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle tariffe dovute nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, con riferimento ai procedimenti gestiti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, in particolare, alle domande e notifiche relative ad approvazione di principi attivi, autorizzazioni dell’Unione, modifiche, rinnovi, equivalenza tecnica, riconoscimento reciproco, ricorsi, iscrizione nell’elenco delle persone interessate e richieste di riservatezza. Opera in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; le nuove tariffe decorrono dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013; non introduce esclusioni sostanziali ulteriori rispetto al perimetro già proprio della disciplina sui biocidi.
Adeguamento delle tariffe ECHA in materia di biocidi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1490 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 per aggiornare all’inflazione le tariffe e gli oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche nell’ambito della disciplina sui biocidi. L’intervento si fonda sull’obbligo di revisione annuale delle tariffe e, per il 2024, recepisce un adeguamento basato sui dati Eurostat relativi al 2021, 2022 e 2023, con tasso cumulativo del 19,5%.
Ambito normativo e base giuridica
La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi, e trova il proprio fondamento nell’articolo 80, paragrafo 1, di tale regolamento. Il considerando evidenzia che le tariffe del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 devono essere riviste annualmente tenendo conto dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
Modifiche agli allegati tariffari
L’articolo 1 interviene sugli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 564/2013. Gli allegati I e II sono modificati secondo l’allegato I del nuovo regolamento; l’allegato III è sostituito integralmente dall’allegato II. La revisione riguarda quindi l’intera griglia tariffaria applicabile ai principali procedimenti amministrativi relativi ai biocidi.
Tariffe per approvazione e rinnovo dei principi attivi
Tra le voci aggiornate figurano le tariffe per l’approvazione di un principio attivo, per le sue modifiche e per il rinnovo dell’approvazione. In particolare:
- approvazione di un principio attivo: 143.400 EUR per il primo tipo di prodotto, 47.800 EUR per ciascun tipo supplementare;
- supplemento di 23.900 EUR per tipo di prodotto se il principio attivo è candidato alla sostituzione;
- modifica dell’approvazione, esclusa l’aggiunta di un tipo di prodotto: 23.900 EUR;
- rinnovo dell’approvazione: 17.925 EUR per il primo tipo di prodotto e 1.793 EUR per ciascun tipo supplementare;
- supplementi ulteriori quando è necessaria una valutazione completa ex articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 oppure quando il principio attivo è candidato alla sostituzione.
Iscrizioni, notifiche e procedimenti collegati
Sono aggiornate le tariffe relative alla prima iscrizione di un principio attivo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 (11.950 EUR) e alla modifica di tale iscrizione (2.390 EUR). Il regolamento disciplina anche la tariffa per le notifiche previste dall’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, fissandola a 11.950 EUR per la combinazione di tipi di prodotto/principi attivi, con deduzione dalla successiva domanda di approvazione.
Autorizzazioni dell’Unione, famiglie di biocidi e modifiche
La nuova tabella tariffaria disciplina in modo dettagliato le autorizzazioni dell’Unione:
- singolo biocida: 95.600 EUR se il prodotto non è identico al prodotto rappresentativo valutato ai fini dell’approvazione del principio attivo; 47.800 EUR se è identico;
- famiglia di biocidi: 179.250 EUR;
- supplementi in caso di valutazione comparativa ex articolo 23: 47.800 EUR per singolo prodotto e 71.700 EUR per famiglia;
- supplementi in caso di autorizzazione provvisoria ex articolo 55, paragrafo 2: 11.950 EUR per singolo prodotto e 17.925 EUR per famiglia.
Sono inoltre previste tariffe per la notifica di un prodotto supplementare all’interno di una famiglia di biocidi (2.390 EUR), per l’autorizzazione dell’Unione di uno stesso biocida (2.390 EUR), nonché per le modifiche maggiori, minori e amministrative di prodotti o famiglie di prodotti autorizzati (47.800 EUR, 17.925 EUR e 2.390 EUR rispettivamente). La tariffa per la richiesta di classificazione di una modifica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 è anch’essa pari a 2.390 EUR, con possibilità di deduzione dalla successiva domanda o notifica nei casi previsti.
Rinnovi delle autorizzazioni
Per il rinnovo di un’autorizzazione dell’Unione, il regolamento distingue tra singolo biocida e famiglia di biocidi:
- 5.975 EUR per il singolo prodotto e 8.963 EUR per la famiglia;
- supplementi in caso di valutazione completa: 17.925 EUR e 26.888 EUR;
- supplementi in caso di valutazione comparativa: 47.800 EUR e 71.700 EUR.
Altre tariffe: equivalenza tecnica, riconoscimento reciproco, ricorsi, elenco delle persone interessate e riservatezza
L’allegato III sostituito disciplina ulteriori voci tariffarie. Per l’equivalenza tecnica ex articolo 54, paragrafo 3, le tariffe variano in funzione della complessità della domanda: 5.975 EUR, 23.900 EUR o 47.800 EUR. Per i biocidi autorizzati dall’Unione è prevista una tariffa annuale di 11.950 EUR per il biocida e di 23.900 EUR per la famiglia. Le domande di riconoscimento reciproco sono soggette a 837 EUR per ciascuno Stato membro per cui il riconoscimento è richiesto.
Sono inoltre fissate le tariffe per il ricorso ex articolo 77, paragrafo 1 (2.988 EUR), per l’iscrizione nell’elenco delle persone interessate ex articolo 95 (2.390 EUR, 23.900 EUR o 47.800 EUR a seconda del tipo di lettera di accesso o del nuovo fascicolo) e per le richieste di riservatezza presentate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 4 (1.195 EUR per elemento per il quale si chiede riservatezza).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, per adeguare le tariffe del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 all’inflazione rilevata tramite l’indice europeo dei prezzi al consumo di Eurostat.
Revisione annuale e criterio di adeguamento
In conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013, le tariffe devono essere riviste annualmente. Per il 2024 l’adeguamento è calcolato sulla base dei tassi di inflazione medi annui relativi al 2021, 2022 e 2023, con un incremento cumulativo del 19,5%.
Modifica degli allegati tariffari
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 564/2013 secondo l’allegato I del presente regolamento e la sostituzione dell’allegato III secondo l’allegato II. Vengono aggiornate le tariffe ordinarie e altre tariffe per le principali procedure biocidi.
Tariffe per approvazione e rinnovo di principi attivi
Sono aggiornate le tariffe per l’approvazione di un principio attivo (143.400 EUR per il primo tipo di prodotto; 47.800 EUR per ogni tipo supplementare; 23.900 EUR supplementari se il principio attivo è candidato alla sostituzione), per la modifica dell’approvazione (23.900 EUR) e per il rinnovo dell’approvazione (17.925 EUR per il primo tipo di prodotto; 1.793 EUR per ogni tipo supplementare; ulteriori tariffe di 29.875 EUR e 2.988 EUR se è necessaria una valutazione completa; 23.900 EUR se il principio attivo è candidato alla sostituzione).
Tariffe per iscrizione nell’allegato I e notifiche connesse
Sono previste tariffe per la prima iscrizione di un principio attivo nell’allegato I (11.950 EUR), per la modifica dell’iscrizione (2.390 EUR) e per la notifica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, con tariffa di 11.950 EUR per la combinazione di tipi di prodotto/principi attivi, da dedurre dalla successiva domanda di approvazione.
Tariffe per autorizzazioni dell’Unione e famiglie di biocidi
Per il rilascio di un’autorizzazione dell’Unione sono aggiornate le tariffe per singolo biocida (95.600 EUR se non identico al prodotto rappresentativo; 47.800 EUR se identico) e per famiglia di biocidi (179.250 EUR), con supplementi in caso di valutazione comparativa ex articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012 (47.800 EUR per singolo prodotto; 71.700 EUR per famiglia) e in caso di autorizzazione provvisoria ex articolo 55, paragrafo 2 (11.950 EUR per singolo prodotto; 17.925 EUR per famiglia).
Modifiche, rinnovi e prodotti supplementari
Sono stabilite tariffe per la notifica di un prodotto supplementare in una famiglia di biocidi (2.390 EUR), per l’autorizzazione dell’Unione di uno stesso biocida (2.390 EUR), per modifiche maggiori (47.800 EUR), minori (17.925 EUR) e amministrative (2.390 EUR), nonché per la richiesta di classificazione della modifica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 (2.390 EUR, deducibile in alcuni casi dalla successiva domanda o notifica).
Rinnovi delle autorizzazioni dell’Unione
Per il rinnovo di un’autorizzazione dell’Unione sono previste tariffe distinte per singolo biocida (5.975 EUR) e per famiglia di biocidi (8.963 EUR), con tariffe supplementari se è necessaria una valutazione completa (17.925 EUR per singolo prodotto; 26.888 EUR per famiglia) o una valutazione comparativa (47.800 EUR per singolo prodotto; 71.700 EUR per famiglia).
Altre tariffe: equivalenza tecnica, ricorsi, elenco delle persone interessate e riservatezza
L’allegato III aggiorna le tariffe per l’equivalenza tecnica (5.975 EUR, 23.900 EUR o 47.800 EUR secondo le condizioni), la tariffa annuale per biocidi autorizzati dall’Unione (11.950 EUR per biocida e 23.900 EUR per famiglia), le domande di riconoscimento reciproco (837 EUR per Stato membro), i ricorsi (2.988 EUR), l’iscrizione nell’elenco delle persone interessate ai sensi dell’articolo 95 (2.390 EUR, 23.900 EUR o 47.800 EUR a seconda del tipo di fascicolo o lettera di accesso) e le richieste di riservatezza ex articolo 66, paragrafo 4 (1.195 EUR per elemento).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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