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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1489

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ametoctradin, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, buprofezin, clodinafop, composti di rame, cyflumetofen, daminozide, flupyradifurone, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, mandestrobin, mandipropamide, metam, pyraclostrobin, rescalure, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237

Normativa europea32025R1489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i periodi di approvazione di 18 sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari, al fine di consentire il completamento delle procedure di rinnovo ancora pendenti. La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tenuto conto dei ritardi nelle valutazioni del rischio, nelle conclusioni dell’EFSA e nei pareri del comitato permanente. Le nuove scadenze sono differenziate per gruppi di sostanze e vanno da pochi mesi fino al 30 giugno 2029. Il regolamento modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato e già approvate o incluse nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: ametoctradin, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, buprofezin, clodinafop, composti di rame, cyflumetofen, daminozide, flupyradifurone, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, mandestrobin, mandipropamide, metam, pyraclostrobin, rescalure, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237. L’effetto è generale e si estende a tutti gli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile, con decorrenza dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; rileva nel contesto della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non introduce esclusioni soggettive, ma incide solo sui periodi di approvazione delle sostanze indicate.

Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive nei prodotti fitosanitari

Il regolamento interviene nel sistema di approvazione delle sostanze attive disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009, prorogando temporalmente le autorizzazioni di numerose sostanze in attesa della conclusione delle rispettive procedure di rinnovo. La ratio è evitare un vuoto regolatorio quando le valutazioni tecniche e decisionali non possono essere completate in tempo, per ragioni che la Commissione qualifica come estranee ai richiedenti.

Quadro normativo e finalità

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente di estendere la durata dell’approvazione di una sostanza attiva quando il rinnovo non sia ancora stato deciso. I considerando richiamano le precedenti approvazioni, le inclusioni nella direttiva 91/414/CEE o nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, e le successive proroghe già adottate negli anni precedenti.

Stato delle procedure di rinnovo

Il testo distingue diverse situazioni procedurali:

  • per ametoctradin e mandipropamide la valutazione del rischio da parte degli Stati membri relatori non è ancora ultimata;
  • per Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, cyflumetofen, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, metam, rescalure, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 l’EFSA necessita ancora di tempo per completare le proprie conclusioni;
  • per Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, cyflumetofen, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, metam e Trichoderma asperellum (ceppo T34) sono state richieste e depositate informazioni supplementari;
  • per clodinafop l’EFSA ha chiesto ulteriori informazioni anche con riferimento ai criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605;
  • per buprofezin, daminozide e pyraclostrobin l’EFSA ha già adottato le conclusioni, ma manca ancora il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • per composti di rame, flupyradifurone, mandestrobin, rescalure e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 la procedura segue il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, con fasi istruttorie ancora non ultimate per alcune sostanze.

Nuove scadenze fissate dall’allegato

L’allegato modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando le date di scadenza dell’approvazione.

Parte A

Le nuove scadenze sono:

  • pyraclostrobin: 15 settembre 2026;
  • daminozide: 15 settembre 2026;
  • clodinafop: 31 luglio 2027;
  • Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA: 15 settembre 2027;
  • buprofezin: 15 dicembre 2026.

Parte B

Le nuove scadenze sono:

  • metam: 15 novembre 2027;
  • Trichoderma asperellum (ceppo T34): 15 ottobre 2027;
  • cyflumetofen: 15 ottobre 2027;
  • Trichoderma atroviride ceppo I-1237: 15 ottobre 2027;
  • ametoctradin: 31 maggio 2028;
  • mandipropamide: 30 giugno 2029;
  • Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus: 15 ottobre 2027;
  • Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus: 15 ottobre 2027;
  • Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108: 30 giugno 2029;
  • flupyradifurone: 9 giugno 2029;
  • rescalure: 18 maggio 2028;
  • mandestrobin: 9 giugno 2029.

Parte E

Per i composti di rame la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2029.

Effetti pratici

Per gli operatori del settore fitosanitario, la proroga mantiene in vita l’approvazione delle sostanze elencate sino alle nuove date indicate, consentendo la prosecuzione dell’iter autorizzatorio dei prodotti che le contengono. In caso di successivo mancato rinnovo, la Commissione dovrà fissare la data di scadenza alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo oppure alla data già prevista, se successiva; in caso di rinnovo, dovrà stabilire la data di applicazione più prossima possibile, secondo quanto richiamato nel considerando 42.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con l’obiettivo di prorogare l’approvazione di sostanze attive la cui procedura di rinnovo non può essere conclusa prima della scadenza dei periodi vigenti.

Ragioni della proroga

I considerando evidenziano che, per alcune sostanze, la valutazione del rischio non è ancora completata dagli Stati membri relatori, per altre l’EFSA deve ancora adottare o completare le proprie conclusioni, mentre per buprofezin, daminozide e pyraclostrobin il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha ancora espresso il proprio parere. La Commissione rileva che i ritardi non dipendono dai richiedenti e che, senza proroga, nessuna decisione di rinnovo potrebbe verosimilmente essere adottata entro le scadenze tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2025.

Proroga delle approvazioni per alcune sostanze

L’allegato proroga i periodi di approvazione di ametoctradin, composti di rame, flupyradifurone, mandestrobin, mandipropamide e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 rispettivamente fino al 31 maggio 2028, 30 giugno 2029, 9 giugno 2029, 9 giugno 2029, 30 giugno 2029 e 30 giugno 2029, con una proroga di 29 mesi per ametoctradin e di 42 mesi per composti di rame, flupyradifurone, mandestrobin, mandipropamide e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108.

Proroga delle approvazioni per le sostanze in fase avanzata di valutazione EFSA

Per Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, cyflumetofen, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, metam, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 la proroga è fissata a 23 mesi e mezzo, con nuova scadenza al 15 ottobre 2027 per le ultime quattro sostanze indicate e per cyflumetofen, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus e Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus; per Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA la nuova scadenza è al 15 settembre 2027. Per clodinafop la proroga è di 19 mesi e mezzo, con scadenza al 31 luglio 2027; per rescalure la proroga è di 29 mesi, con scadenza al 18 maggio 2028.

Proroga per sostanze con conclusioni EFSA o parere del comitato ancora pendenti

Per buprofezin, daminozide e pyraclostrobin la proroga è fissata a 12 mesi, con nuova scadenza rispettivamente al 15 dicembre 2026, 15 settembre 2026 e 15 settembre 2026. Il considerando precisa che, per queste sostanze, l’EFSA ha già adottato le proprie conclusioni, ma occorre il passaggio finale in sede di comitato permanente e la successiva decisione di gestione del rischio.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto previsto nell’allegato del nuovo regolamento, aggiornando le date di scadenza dell’approvazione nelle parti A, B ed E.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareregolazione delle sostanze attivemercato interno

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