Regolamento (UE) 2025/1482
Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sui POP, introducendo limiti più articolati per i PBDE elencati. La modifica distingue tra presenza in miscele o articoli ordinari, in prodotti fabbricati con materiale recuperato e, con disciplina più severa, in giocattoli e prodotti per l'infanzia. Viene inoltre mantenuta l'esclusione per i materiali a contatto con gli alimenti, già soggetti alla normativa settoriale vigente.
Modifica dei limiti di contaminanti non intenzionali in tracce per i PBDE elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, con regole specifiche per miscele, articoli, materiali recuperati, giocattoli e prodotti per l'infanzia.
Ambito di applicazione
Si applica nell'Unione europea, in quanto regolamento delegato direttamente applicabile, alle sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere quando presenti come contaminanti non intenzionali in tracce in miscele e articoli rientranti nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. Introduce limiti differenziati per miscele e articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato, nonché per giocattoli e prodotti per l'infanzia; restano esclusi i materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dei limiti per i PBDE elencati nel regolamento POP
Il regolamento delegato (UE) 2025/1482 interviene sul regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, in attuazione degli impegni dell'Unione nell'ambito della convenzione di Stoccolma e del protocollo POP. La modifica riguarda i tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere, sostanze già inserite nell'allegato I del regolamento POP.
Finalità della modifica
Dai considerando emerge che l'obiettivo è aggiornare i valori limite dei contaminanti non intenzionali in tracce alla luce della presenza residuale di tali sostanze nei prodotti derivanti da riciclo o da materiale recuperato. La Commissione richiama anche la necessità di una particolare tutela per i prodotti destinati ai bambini, inclusi giocattoli e prodotti per l'infanzia.
Ambito materiale e soggetti interessati
La disciplina riguarda le miscele e gli articoli contenenti i PBDE elencati come contaminanti non intenzionali in tracce. Il regolamento distingue tre scenari principali:
- miscele e articoli in generale;
- miscele e articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente PBDE elencati;
- giocattoli e prodotti per l'infanzia contenenti o costituiti da materiale recuperato con PBDE elencati.
Restano esclusi i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004, richiamati espressamente sia nei considerando sia nel testo modificato dell'allegato I.
Limite generale applicabile ai PBDE elencati
Per le voci relative a tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1021 si applica alla somma delle concentrazioni delle sostanze pari a 10 mg/kg all'entrata in vigore del regolamento, se presenti in miscele o articoli. Questa regola costituisce il limite generale, salvo le deroghe espressamente previste.
Deroga per materiale recuperato
Per le miscele e gli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente PBDE elencati, il regolamento mantiene una soglia più elevata, destinata a ridursi progressivamente:
- 500 mg/kg all'entrata in vigore;
- 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025;
- 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027.
Questa deroga non si applica ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004.
Regime più severo per giocattoli e prodotti per l'infanzia
Per i giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE e per i prodotti per l'infanzia indicati nel regolamento, la disciplina è più stringente quando tali prodotti sono contenuti o costituiti da materiale recuperato con PBDE elencati. I limiti sono:
- 500 mg/kg all'entrata in vigore;
- 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025;
- 10 mg/kg a decorrere dal 17 maggio 2027.
I prodotti per l'infanzia sono definiti, ai fini della disposizione, come prodotti destinati alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione.
Rapporto con altre normative dell'Unione
Il regolamento si coordina con il regolamento (CE) n. 1935/2004 per i materiali a contatto con alimenti e richiama la direttiva 2009/48/CE per i giocattoli. Nei considerando viene inoltre ricordato che il regolamento (UE) 2022/2400 ha già previsto una riduzione progressiva dei limiti di concentrazione nei rifiuti per la somma dei PBDE elencati, con valori di 500 mg/kg dal 10 giugno 2023, 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 secondo quanto previsto dall'allegato del regolamento delegato.
Limite generale per i PBDE elencati
Per tetraBDE, pentaBDE, esaBDE, eptaBDE e decaBDE, quando presenti in miscele o articoli, si applica il limite di 10 mg/kg come somma delle concentrazioni, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), salvo la deroga per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.
Deroga per materiale recuperato
Per miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente PBDE elencati, il limite è 500 mg/kg dalla data di entrata in vigore, 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027, con esclusione dei materiali destinati al contatto con alimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004.
Regime specifico per giocattoli e prodotti per l'infanzia
Per i giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE e per i prodotti per l'infanzia destinati a seduta, sonno, riposo, igiene, cambio, cura generale del corpo, alimentazione, allattamento, trasporto e protezione, se contenenti o costituiti da materiale recuperato con PBDE elencati, il limite è 500 mg/kg dalla data di entrata in vigore, 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg dal 17 maggio 2027, salvo i materiali a contatto con alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.
Esclusione dei materiali a contatto con alimenti
I materiali e gli oggetti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 sono esclusi dalla disciplina speciale introdotta dal regolamento, in ragione della normativa settoriale applicabile ai materiali plastici e riciclati destinati al contatto con gli alimenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1459
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1484
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1485
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1489
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1490
- Regolamento · 24 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1491
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →