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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1459

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1459 della Commissione, del 24 luglio 2025, relativo alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall’altra, che si applicano nell’ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Tunisia

Normativa europea32025R1459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione, per l’Unione, alle deroghe alle norme di origine previste dal protocollo n. 4 dell’accordo UE-Tunisia, consentendo l’importazione in contingente di determinati prodotti tunisini con trattamento agevolato. Definisce le condizioni documentali per beneficiare della deroga, la gestione dei contingenti e le regole di riporto o incremento dei volumi non utilizzati. L’applicazione è retrodatata al 22 gennaio 2025, data di entrata in vigore del protocollo sostituito dalla decisione n. 1/2025 del consiglio di associazione UE-Tunisia.

Deroghe temporanee alle norme di origine per specifici prodotti tessili originari della Tunisia, nell’ambito di contingenti annui di importazione nell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci originarie della Tunisia elencate nell’allegato del regolamento, in particolare a specifiche categorie di prodotti tessili e dell’abbigliamento classificate in NC 2025. Riguarda le importazioni nell’Unione effettuate nell’ambito di contingenti annui concessi alla Tunisia per un periodo quinquennale, sulla base dell’articolo 6 del protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo UE-Tunisia. La fruizione della deroga è subordinata alla presentazione di un certificato EUR.1 con la dicitura prescritta; la gestione dei contingenti avviene secondo il principio primo arrivato, primo servito. Il regolamento si applica dal 22 gennaio 2025, pur entrando in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Contingenti annui e deroghe di origine per i prodotti tunisini

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1459 della Commissione disciplina l’applicazione, nell’Unione, delle deroghe alle norme di origine previste dal protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo UE-Tunisia, come modificato dalla decisione n. 1/2025 del consiglio di associazione UE-Tunisia del 22 gennaio 2025. La misura si inserisce nel sistema dei contingenti annui concessi alla Tunisia per un periodo quinquennale e mira a rendere operativa la deroga per specifici prodotti originari tunisini, in particolare nel settore tessile e dell’abbigliamento.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, quale base giuridica per le modalità di applicazione. Nei considerando si precisa che l’articolo 6 del protocollo n. 4 prevede deroghe alle norme di origine nell’ambito dei contingenti annui, che la prova di origine è necessaria per usufruirne e che la gestione segue il principio "primo arrivato, primo servito". Il regolamento è adottato per garantire un’applicazione effettiva di tali contingenti e si applica retroattivamente dal 22 gennaio 2025, data di entrata in vigore del protocollo sostituito.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente le merci originarie della Tunisia elencate nell’allegato, classificate con specifici codici NC 2025. Le merci interessate sono varie tipologie di capi di abbigliamento e biancheria, per uomo/donna/ragazzo/ragazza, prevalentemente in cotone, fibre sintetiche, artificiali o altre materie tessili. L’allegato indica, per ciascuna voce, la lavorazione richiesta ai materiali non originari, che consiste in linea generale nel "taglio dei tessuti e confezione", nonché i volumi contingenti annui distinti tra il periodo dal primo al terzo anno e quello dal quarto al quinto anno.

Prova di origine e condizione per il beneficio

Per beneficiare delle deroghe, l’articolo 2 impone che i prodotti siano accompagnati da un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato secondo il protocollo n. 4. Il certificato deve riportare nella casella 7 la dicitura in francese "Dérogation — Appendice B du Protocole 4". La previsione conferma che la deroga non opera automaticamente, ma richiede la documentazione doganale idonea a comprovare il diritto al trattamento preferenziale.

Gestione dei contingenti

L’articolo 3 rinvia alla disciplina di gestione dei contingenti contenuta negli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il sistema opera secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito", già richiamato nel protocollo n. 4. La Commissione è quindi chiamata a gestire l’utilizzo dei volumi contingentali secondo le regole unionali sui contingenti tariffari.

Chiusura dei prelievi, riporto e meccanismo di aumento

L’articolo 4 stabilisce che i prelievi effettuati da ciascun contingente annuale siano interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo annuale. Se nell’anno N è stato utilizzato meno dell’85 % del volume del contingente annuo relativo a una specifica linea, la quota non utilizzata può essere riportata all’anno successivo N + 1 fino a un massimo del 15 % del contingente dell’anno N.

L’articolo 5 introduce un meccanismo automatico di incremento in caso di esaurimento del contingente: quando un contingente è esaurito, il suo volume iniziale è aumentato del 10 % del volume totale previsto per l’anno N + 1. Di conseguenza, il contingente dell’anno N + 1 è ridotto al 90 % del volume originario, al quale si aggiungono i volumi non utilizzati nell’anno N.

Definizione di anno ai fini del regolamento

Ai fini del regolamento e della gestione dei contingenti, l’articolo 6 definisce "anno" in modo autonomo: per il primo periodo coincide con i dodici mesi decorrenti dal 22 gennaio 2025; per gli anni successivi, coincide con i dodici mesi decorrenti dalla fine dell’anno precedente. Tale definizione è rilevante per il calcolo dei volumi, dei riporti e del termine di chiusura dei prelievi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione decorre dal 22 gennaio 2025, in coerenza con la data di entrata in vigore del protocollo n. 4 modificato. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: prodotti e volumi contingenti

L’allegato contiene l’elenco analitico delle merci ammesse alla deroga, con i relativi codici NC, descrizioni, lavorazioni richieste e volumi dei contingenti annuali. Tra i prodotti figurano, in particolare, pantaloni, shorts, camicie, camicette, t-shirts, costumi da bagno, cappotti, giacche, completi da lavoro, abiti interi, reggiseni e altri capi tessili. Per ciascuna voce sono indicati due scaglioni quantitativi: uno valido dal primo al terzo anno e uno valido dal quarto al quinto anno, con quantità espresse in unità.

Disposizioni principali

Apertura dei contingenti annui

L’articolo 1 apre i contingenti annui dell’Unione per le merci originarie della Tunisia in conformità all’allegato e per un periodo quinquennale.

Prova di origine per accedere alla deroga

Ai sensi dell’articolo 2, i prodotti elencati nell’allegato devono essere accompagnati da un certificato di circolazione EUR.1 previsto dal protocollo n. 4, con la dicitura in francese "Dérogation — Appendice B du Protocole 4" nella casella 7.

Gestione dei contingenti

L’articolo 3 rinvia alla gestione dei contingenti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in coerenza con il principio del "primo arrivato, primo servito" richiamato dal protocollo.

Chiusura dei prelievi e riporto dei volumi non utilizzati

L’articolo 4 prevede che i prelievi da ciascun contingente annuale siano interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo annuale. Se nell’anno N è utilizzato meno dell’85 % del volume del contingente annuo, la quota relativa a quella linea è riportata all’anno N + 1 fino a un massimo del 15 % del contingente dell’anno N.

Aumento automatico in caso di esaurimento

L’articolo 5 stabilisce che, quando un contingente è esaurito, il suo volume iniziale è automaticamente aumentato del 10 % del volume totale del contingente previsto per l’anno N + 1; il contingente dell’anno N + 1 è quindi limitato al 90 %, cui si aggiungono i volumi non utilizzati nell’anno N.

Definizione di anno di contingente

L’articolo 6 definisce l’"anno": per il primo periodo, i dodici mesi decorrenti dal 22 gennaio 2025; per gli anni successivi, i dodici mesi decorrenti dalla fine dell’anno precedente.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi a decorrere dal 22 gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeregole di origineaccordi internazionalidazio doganale e contingenti tariffari

Testo integrale

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