Regolamento (UE) 2025/1484
Regolamento delegato (UE) 2025/1484 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga e aggiorna la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) nelle acque territoriali italiane interessate, portando la durata della deroga al periodo 1o gennaio 2026-31 dicembre 2030. La misura si fonda sulla nuova raccomandazione comune presentata dall’Italia, sul parere favorevole del MEDAC e sulla valutazione scientifica dello CSTEP, che considerano la deroga compatibile con la gestione sostenibile dello stock e con la tutela degli habitat. Il testo modifica l’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 e impone anche un obbligo di trasmissione e aggiornamento dell’elenco dei pescherecci autorizzati.
Proroga, per alcune acque territoriali italiane, della deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) da 25 mm a 22 mm dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca delle vongole (Venus spp.) con draghe idrauliche nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM, come definite dal regolamento (UE) 2023/2124. Riguarda gli operatori/pescherecci autorizzati e le autorità italiane competenti per l’elenco dei mezzi autorizzati e per il monitoraggio; non disciplina altri stock o altre zone geografiche. La deroga opera dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030.
Proroga della deroga alla taglia minima di conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane
Il regolamento delegato (UE) 2025/1484 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per prorogare la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) nelle acque territoriali italiane interessate. La finalità è consentire, in un quadro di gestione tecnica e scientificamente motivata, la prosecuzione dell’attività di pesca con taglia ridotta rispetto alla regola generale, mantenendo misure di controllo e sostenibilità.
Contesto e motivazioni
La deroga era già stata introdotta dal regolamento delegato (UE) 2016/2376 e successivamente prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2025, dai regolamenti delegati (UE) 2020/3, (UE) 2020/2237 e (UE) 2022/2587. La nuova proroga discende da una raccomandazione comune presentata dall’Italia il 10 marzo 2025, dopo consultazione del MEDAC, e dalla valutazione scientifica dello CSTEP (sessione plenaria 24-28 marzo 2025, STECF 25-01), che ha ritenuto le informazioni fornite sufficienti e gli effetti sullo stock e sugli habitat compatibili con una gestione sostenibile, purché continuino le misure di gestione previste.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda la pesca delle vongole (Venus spp.) con draghe idrauliche nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM, come definite dal regolamento (UE) 2023/2124. La deroga opera dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 ed è limitata ai soggetti e ai pescherecci autorizzati dalle autorità italiane; resta ferma la necessità di monitoraggio e aggiornamento dell’elenco dei mezzi abilitati.
Contenuto della modifica all’allegato IX
L’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 è sostituito nella parte relativa alle vongole: la taglia minima ordinaria di 25 mm resta la regola generale, ma è prevista una nota di deroga secondo cui, nel periodo indicato, la taglia minima di riferimento per la conservazione è 22 mm nelle acque territoriali italiane interessate. La modifica è quindi circoscritta a un determinato stock, a precise aree marittime e a un arco temporale definito.
Obblighi per le autorità italiane
Entro il 15 gennaio 2026 le autorità italiane devono trasmettere alla Commissione, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, l’elenco di tutti i pescherecci autorizzati alla pesca di vongole con draghe idrauliche nelle aree interessate. Tale elenco deve essere costantemente aggiornato, con obbligo di comunicare tempestivamente alla Commissione ogni modifica.
Valutazioni scientifiche e condizioni di sostenibilità richiamate nei considerando
La Commissione richiama il parere dello CSTEP, che ha rilevato: distribuzioni di frequenza di lunghezza stabili, buon reclutamento annuale, prevalenza marginale delle vongole commerciali sul totale e stabilizzazione degli sbarchi intorno alle 20 000 tonnellate con aumento della biomassa in diversi compartimenti. È inoltre sottolineato che le misure di gestione introdotte dopo il 2017 avrebbero contribuito a prevenire lo sfruttamento eccessivo e che le ripercussioni sugli habitat non sembrano gravi o irreversibili.
Misure di gestione richiamate nella raccomandazione comune
Nella raccomandazione comune l’Italia si è impegnata ad adottare ulteriori misure di gestione per favorire lo sfruttamento sostenibile dello stock, tra cui:
- raccolta massima di quattro giorni alla settimana;
- massimo 400 kg di catture giornaliere per peschereccio, senza tolleranza;
- punti di sbarco designati in via esclusiva;
- sistema di vagliatura presso i punti di sbarco, conforme agli obblighi normativi richiamati (DM 22/12/2000), per garantire che siano selezionate solo vongole pari o superiori a 22 mm;
- interruzione dell’attività di pesca per tre mesi non consecutivi tra febbraio e novembre, in luogo dei due mesi previsti dal piano vigente;
- aree di ripopolamento designate per le vongole al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre solo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. La norma è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga della deroga sulla taglia minima
L’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato per prevedere che, a titolo di deroga, dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM sia pari a 22 mm, in luogo della taglia generale di 25 mm.
Ambito geografico e riferimento normativo
La deroga si applica esclusivamente alle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.
Elenco dei pescherecci autorizzati
Entro il 15 gennaio 2026 le autorità italiane devono trasmettere alla Commissione, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, l’elenco di tutti i pescherecci autorizzati alla pesca di vongole (Venus spp.) con draghe idrauliche nelle acque interessate. L’elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato e la Commissione deve essere informata di ogni aggiornamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030.
Base giuridica e presupposti della deroga
La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. Nei considerando richiama la nuova raccomandazione comune dell’Italia, il parere favorevole del MEDAC, la valutazione dello CSTEP (STECF 25-01), nonché gli impegni di gestione assunti dalle autorità italiane, ritenendo la deroga conforme agli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241.
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